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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23114/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di Brescia n. 3937/24 che, in accoglimento dell'appello del Pm, aveva annullato la sostituzione disposta dal GIP di Mantova (4 novembre 2024) che aveva trasformato la custodia cautelare in carcere in obbligo di presentazione quotidiana presso la Polizia giudiziaria, ripristinando la custodia in carcere. La difesa sosteneva che, nonostante il vizio procedimentale rilevato (mancata acquisizione del parere del Pm da parte del GIP), la misura ripristinata dal Tribunale di Brescia risultava comunque sproporzionata rispetto alla non particolare gravità degli addebiti.

La decisione

La Corte dichiarava il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: con provvedimento del GIP di Mantova del 7 gennaio 2025, questa volta acquisito il parere del Pm, la misura cautelare in carcere era stata sostituita con l'obbligo di presentazione tre volte alla settimana presso la Questura di Mantova (misura più lieve anche rispetto all'obbligo quotidiano precedentemente disposto). Poiché il ricorrente non poteva ottenere un vantaggio ulteriore dall'accoglimento del ricorso, veniva dichiarata l'inammissibilità senza oneri a suo carico. Non è stata disposta alcuna comunicazione ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. poiché la misura impugnata era stata sostanzialmente soppiantata dal successivo provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che sanziona la detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti; nella vicenda l'indagato era stato arrestato in flagranza per violazione di tale normativa, con almeno una condotta qualificata come di lieve entità in sede di imputazione provvisoria.

  • art. 178, lett. b) c.p.p.

    L'omessa acquisizione del parere obbligatorio del Pm in caso di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive comporta la nullità del provvedimento ai sensi della disposizione citata.

  • Sentenza Cass. Sez. IV, 21 luglio 2021, n. 28192

    Principio secondo cui l'assenza del parere del Pm nell'ambito di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive determina la nullità ex art. 178 lett. b) c.p.p.

  • Sentenza Cass. Sez. II, 27 novembre 2024, n. 43178

    Precisazione secondo cui il parere del Pm non è richiesto solo nei casi in cui il GIP rimetta il soggetto in libertà per scadenza dei termini massimi di custodia; in tutti gli altri casi la partecipazione del Pm è necessaria.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma regolamentare relativa alle comunicazioni in materia esecutiva: la Corte ha ritenuto non dovuta la comunicazione prevista da tale norma alla luce dell'annullamento e della successiva sostituzione della misura cautelare.

  • principio processuale dell'interesse ad agire

    Il ricorso deve essere sorretto da un interesse concreto e attuale: se, per fatti sopravvenuti, il ricorrente ha già ottenuto tramite altro provvedimento la tutela desiderata, viene meno l'interesse e il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Un ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo la sua proposizione, il ricorrente ottiene tramite altro provvedimento giudiziale o amministrativo la tutela che perseguiva; in tal caso l'azione è priva di utilità processuale.
  • La mancata acquisizione del parere obbligatorio del Pubblico Ministero nel procedimento di revoca o sostituzione di misure cautelari coercitive determina la nullità del provvedimento secondo l'art. 178, lett. b) c.p.p.; tale vizio può però essere sanato se l'autorità competente successivamente acquisisce regolarmente il parere e adotta un nuovo provvedimento.
  • La proporzionalità della misura cautelare può essere valutata anche alla luce della personalità dell'indagato e dei precedenti, ma un vizio procedurale (es. assenza del parere del Pm) può determinare l'annullamento del provvedimento; tuttavia la sanatoria procedurale rende spesso priva di efficacia l'impugnazione successiva.
  • Il Giudice può sospendere l'esecutività delle misure cautelari ripristinate in sede di impugnazione; ciò non impedisce però che successivi provvedimenti del GIP possano modificare nuovamente la situazione sostanziale e rendere inutili le impugnazioni già proposte.
  • In casi di sopravvenuta carenza di interesse la Corte può dichiarare l'inammissibilità senza pronunciare sulle questioni di merito e senza imporre spese al ricorrente quando l'inammissibilità deriva dalla perdita dell'utilità dell'impugnazione.

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