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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23112/2025 del 20/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse della ricorrente a impugnare la confisca di beni appartenenti a terzi. Confermata quindi la disciplina applicata in sede di merito (condanna per il reato tributario e confisca disposta); la ricorrente e stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della confisca per equivalente di beni immobili attribuiti al coniuge Onorati Sebastiano; la ricorrente deduceva che i beni erano di un terzo estraneo e che non era stata accertata alcuna contribuzione economica da parte dell'imputata nè l'esistenza di un rapporto interpositorio che giustificasse la confisca.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale

    art. 591, comma 1, lett. a) e art. 568, comma 4

    Stabilisce che il ricorso e inammissibile se proposto da chi non e legittimato o non ha interesse. La corte ha richiamato tali disposizioni per ritenere la mancata legittimazione della ricorrente ad impugnare la confisca di beni intestati a terzi.

  • Codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilita; applicata dalla corte nei confronti della ricorrente.

  • Codice di procedura penale

    Individua la procedura per le pretese restitutorie dei terzi rispetto a beni confiscati: il terzo proprietario puo far valere la propria pretesa davanti al giudice dell'esecuzione, non tramite l'impugnazione proposta dall'imputato privo di titolarita sui beni.

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che disciplina il reato tributario contestato (omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi con evasione superiore a 50.000 euro); costituisce il fatto-reato alla base della confisca per equivalente.

  • Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle regole sulla confisca; la corte pero non ha esaminato il merito delle censure sulla mancata prova della contribuzione economica perche ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244

    Citate tra i rimedi invocati dall'appellante in relazione alla confisca; non valutata nel merito dalla corte a causa dell'inammissibilita del ricorso.

  • Codice penale

    Norme richiamate dall'appellante (come riferimento giuridico nei motivi) ma non esaminate nel merito perche l'impugnazione e stata dichiarata inammissibile.

  • Sentenza Corte Costituzionale

    Richiamata in relazione al rimedio del versamento alla Cassa delle Ammende; la corte ha ritenuto opportuno disporre il pagamento equitativo pur non ravvisando colpa grave nella determinazione dell'inammissibilita.

Massime di principio

  • Non ha interesse a impugnare chi non e titolare del bene confiscato: solo il proprietario reale del bene confiscato ha legittimazione ad ottenere la restituzione o a impugnare la confisca relativa a quel bene.
  • Se si contesta la confisca per equivalente di beni intestati a terzi, il terzo proprietario deve agire con i mezzi previsti (procedura esecutiva e istanza di restituzione ex art. 676 c.p.p.); l'imputato privo di titolarita non puo legittimamente impugnare a fini restitutori.
  • Per far valere la pretesa di illegittimita della confisca che riguarda beni attribuiti a soggetti diversi dall'imputato e necessario provare in modo specifico e documentato il proprio interesse giuridico (es. titolarita, riconoscimento di contribuzione economica o rapporto di interposizione).
  • La confisca per equivalente puo essere legittima solo se emerge un collegamento patrimoniale con il reato (contribuzione, interposizione, provenienza illecita); contestazioni di merito su questi elementi vanno svolte da chi abbia un interesse concreto e diretto.
  • Un ricorso meramente volto a ottenere la correttezza formale della decisione, senza prospettare un concreto risultato favorevole alla sfera giuridica dell'impugnante, e inadmissibile per difetto di interesse.
  • In caso di impugnazioni inammissibili la corte puo condannare al pagamento delle spese e prevedere un versamento alla Cassa delle Ammende, valutando l'eventuale responsabilita nella determinazione dell'inammissibilita.

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