Cassazione Penale, Sentenza n. 23112/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse della ricorrente a impugnare la confisca di beni appartenenti a terzi. Confermata quindi la disciplina applicata in sede di merito (condanna per il reato tributario e confisca disposta); la ricorrente e stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca per equivalente di beni immobili attribuiti al coniuge Onorati Sebastiano; la ricorrente deduceva che i beni erano di un terzo estraneo e che non era stata accertata alcuna contribuzione economica da parte dell'imputata nè l'esistenza di un rapporto interpositorio che giustificasse la confisca.
Norme richiamate
Codice di procedura penale
art. 591, comma 1, lett. a) e art. 568, comma 4
Stabilisce che il ricorso e inammissibile se proposto da chi non e legittimato o non ha interesse. La corte ha richiamato tali disposizioni per ritenere la mancata legittimazione della ricorrente ad impugnare la confisca di beni intestati a terzi.
Codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilita; applicata dalla corte nei confronti della ricorrente.
Codice di procedura penale
Individua la procedura per le pretese restitutorie dei terzi rispetto a beni confiscati: il terzo proprietario puo far valere la propria pretesa davanti al giudice dell'esecuzione, non tramite l'impugnazione proposta dall'imputato privo di titolarita sui beni.
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Norma che disciplina il reato tributario contestato (omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi con evasione superiore a 50.000 euro); costituisce il fatto-reato alla base della confisca per equivalente.
Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Richiamato dalla ricorrente in relazione alle regole sulla confisca; la corte pero non ha esaminato il merito delle censure sulla mancata prova della contribuzione economica perche ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Citate tra i rimedi invocati dall'appellante in relazione alla confisca; non valutata nel merito dalla corte a causa dell'inammissibilita del ricorso.
Codice penale
Norme richiamate dall'appellante (come riferimento giuridico nei motivi) ma non esaminate nel merito perche l'impugnazione e stata dichiarata inammissibile.
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata in relazione al rimedio del versamento alla Cassa delle Ammende; la corte ha ritenuto opportuno disporre il pagamento equitativo pur non ravvisando colpa grave nella determinazione dell'inammissibilita.
Massime di principio
- Non ha interesse a impugnare chi non e titolare del bene confiscato: solo il proprietario reale del bene confiscato ha legittimazione ad ottenere la restituzione o a impugnare la confisca relativa a quel bene.
- Se si contesta la confisca per equivalente di beni intestati a terzi, il terzo proprietario deve agire con i mezzi previsti (procedura esecutiva e istanza di restituzione ex art. 676 c.p.p.); l'imputato privo di titolarita non puo legittimamente impugnare a fini restitutori.
- Per far valere la pretesa di illegittimita della confisca che riguarda beni attribuiti a soggetti diversi dall'imputato e necessario provare in modo specifico e documentato il proprio interesse giuridico (es. titolarita, riconoscimento di contribuzione economica o rapporto di interposizione).
- La confisca per equivalente puo essere legittima solo se emerge un collegamento patrimoniale con il reato (contribuzione, interposizione, provenienza illecita); contestazioni di merito su questi elementi vanno svolte da chi abbia un interesse concreto e diretto.
- Un ricorso meramente volto a ottenere la correttezza formale della decisione, senza prospettare un concreto risultato favorevole alla sfera giuridica dell'impugnante, e inadmissibile per difetto di interesse.
- In caso di impugnazioni inammissibili la corte puo condannare al pagamento delle spese e prevedere un versamento alla Cassa delle Ammende, valutando l'eventuale responsabilita nella determinazione dell'inammissibilita.
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