Cassazione Penale, Sentenza n. 23108/2025 del 20/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 01/10/2024 che aveva confermato la responsabilita' dell'imputato per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. 4/2019, chiedendo l'annullamento per i seguenti motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilita', deducendo che le prove erano state travisate e che l'imputato avrebbe avuto diritto a una pensione di cittadinanza pari a euro 80,00 mensili senza aver utilizzato documenti falsi; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la tenuità del fatto esclude la punibilita' e che la Corte territoriale non ha valutato correttamente i criteri previsti (modalita' della condotta, esiguita' del danno o del pericolo); (3) eccessivita' della pena e errato diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., in quanto il danno sarebbe avuto esito lievissimo e la riduzione della pena sarebbe pertanto dovuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello circa l'integrazione del reato ex art. 7 d.l. 4/2019, richiamando le risultanze istruttorie (in particolare le dichiarazioni del funzionario INPS Paolini) secondo cui l'omessa indicazione dei redditi da gioco del 2017 era idonea a consentire l'accesso indebito alla pensione di cittadinanza. Sul punto e' richiamato il principio delle Sezioni Unite (n.49686/2023). Quanto all'art. 131-bis c.p., la Corte ha ritenuto corretta la negativa sulla tenuità del fatto in base alla gravita' delle modalita' della condotta, alla perdurante condotta e alla mancata richiesta / attuazione della restituzione dell'indebito; inoltre la Corte ha ricordato che non e' necessario trattare tutti gli elementi di valutazione di cui all'art. 133 c.p., ma indicare quelli ritenuti rilevanti. Sulla circostanza attenuante dell'art. 62 n.4 c.p. e' stato confermato il diniego in quanto il pregiudizio patrimoniale non poteva essere ritenuto esiguo, sia per l'entita' economica sia per l'offesa al fine pubblico dell'erogazione. Per cio' la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 4/2019 (conv. in legge 28/03/2019, n.26)
Le omissioni o le false indicazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire un beneficio integrano il reato quando sono funzionali ad ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore.
La causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuità del fatto richiede valutazione dei criteri previsti dall'art. 133 c.p.; tuttavia il giudice non deve necessariamente esaminare tutti gli elementi previsti, e' sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti. Nel caso concreto la Corte ha escluso la tenuità per gravità delle modalita' e perdurante condotta e mancata restituzione dell'indebito.
L'applicazione della circostanza attenuante per esiguità del danno presuppone che il pregiudizio economico sia pressoché irrilevante sia in valore assoluto sia quanto ai conseguenti effetti sulla parte offesa; se il danno e' significativo o incide sul fine pubblico perseguito dall'istituto erogante la circostanza non si applica.
In caso di inammissibilita' del ricorso e in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', il ricorrente puo' essere condannato alle spese e a una sanzione pecuniaria; la Corte ha applicato tale disposizione nella misura ritenuta equa.
Sez.U, n.49686 del 13/07/2023 (giurisprudenza)
Principio secondo cui le omissioni o le false dichiarazioni nell'autodichiarazione finalizzata all'erogazione di benefici costituiscono il delitto previsto dall'art. 7 d.l. 4/2019 se funzionali a ottenere un beneficio indebito o maggiore.
Sez. 6, n.55107 del 08/11/2018 (giurisprudenza)
Sul tema dell'art. 131-bis c.p., la Corte ha affermato che non e' necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti.
Sez. 2, n.50660 del 05/10/2017 (giurisprudenza)
Sul concetto di esiguita' del danno ai fini dell'art. 62 n.4 c.p.: la somma sottratta e gli ulteriori effetti pregiudizievoli sulla parte offesa devono essere economicamente pressoché irrilevanti.
Corte Cost. sent. n.186 del 13/06/2000
Riferimento giurisprudenziale citato a proposito della valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' e delle relative conseguenze sanzionatorie.
Massime di principio
- In Cassazione non e' consentito un nuovo esame del merito probatorio: se il motivo si limita a sollecitare un riesame delle prove, il ricorso e' di regola inammissibile.
- Perche' un'omissione o una falsa dichiarazione nella domanda per benefici pubblici costituisca reato ex art. 7 d.l. 4/2019 occorre che l'elemento omesso o falso sia funzionale ad ottenere un beneficio non spettante o maggiore.
- La causa di esclusione della punibilita' per particolare tenuità (art.131-bis c.p.) richiede una valutazione globale che consideri modalita' della condotta, entita' del danno e persistenza; l'assenza di restituzione dell'indebito e la condotta perdurante ostano in genere al riconoscimento della tenuità.
- La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. trova applicazione solo quando il danno patrimoniale e gli effetti sulla parte offesa siano oggettivamente trascurabili; importanza pubblica del bene erogato (es. prestazioni sociali) riduce la probabilita' di applicazione.
- Impugnazioni basate su contestazioni generiche della motivazione o su differenti valutazioni di fatto devono individuare errori di diritto o contraddizioni logiche nella motivazione per essere ammissibili in sede di legittimità.
- Attenzione alla forma: l'inammissibilita' del ricorso puo' determinare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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