Cassazione Penale, Sentenza n. 23110/2025 del 20/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva assolta dal delitto di cui all'art. 648-bis c.p. e confermato la responsabilità per il reato previsto dagli artt. 48 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000 rideterminando pena e confisca. In cassazione deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 585, quarto comma, c.p.p. e vizio di motivazione per l'inammissibilità del "motivo nuovo" di appello proposto il 03/11/2023, relativo al difetto dell'elemento soggettivo (dolo specifico) previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000. Sosteneva che, a seguito di un mutamento giurisprudenziale (richiamando la sentenza n. 33433/2023), il motivo doveva essere considerato nuovo e ammissibile perché la soluzione giurisprudenziale era stata imprevedibile (overruling), e che le fatture erano state usate per finalità extrafiscali, dunque mancante il dolo richiesto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha confermato che i "motivi nuovi" in appello sono ammissibili solo se riferibili ai capi e punti già dedotti nell'impugnazione originaria (art. 581 c.p.p. e art. 167 disp. att. c.p.p.). Ha respinto la tesi dell'overruling: il mutamento giurisprudenziale evocato non era tale da configurare un "prospective overruling" imprevedibile e comunque la sentenza n. 33433/2023 non aveva affermato che la finalità extrafiscale escluda automaticamente il dolo richiesto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000; pertanto la Corte d'appello aveva correttamente dichiarato inammissibile il motivo nuovo relativo al difetto del dolo. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Riferimento al reato per il quale il ricorrente era stato assolto in appello; la Corte di cassazione ha preso atto dell'assoluzione per questo capo senza modificarne le conclusioni
artt. 48 cod. pen. e art. 2 d.lgs. 74/2000
artt. 48 c.p. e 2 d.lgs. 74/2000
Riconfermato l'accertamento di responsabilità per il reato fiscale residuo; la valutazione del dolo richiesto dall'art. 2 è rimessa alla prova concreta e alle circostanze obiettive, non scartabile automaticamente in presenza di finalità extrafiscali
art. 585, quarto comma, cod. proc. pen.
art. 585, comma 4, c.p.p.
Norma sulla proposizione di motivi nuovi in appello: la Corte ricorda che i motivi nuovi sono ammissibili solo se riferibili ai capi e ai punti già dedotti nell'impugnazione originaria
art. 581, comma primo, lett. a) cod. proc. pen.
art. 581 c.p.p., comma 1, lett. a)
Richiamato come parametro per i contenuti del ricorso principale ai quali i motivi nuovi devono necessariamente riferirsi
art. 167 disp. att. cod. proc. pen.
art. 167 disp. att. c.p.p.
Imposizione di specificare i capi e i punti cui i motivi nuovi si riferiscono; usata per confermare l'inammissibilità del motivo non collegato ai punti impugnati
art. 7 CEDU / principio di non retroattività giurisprudenziale
La Corte richiama la giurisprudenza CEDU e nazionale: un mutamento interpretativo è applicabile retroattivamente solo se ragionevolmente prevedibile; l'overruling imprevedibile può, in casi limitati, giustificare tutela per l'affidamento della parte, ma qui non ricorre
Predisposizione per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per il ricorso dichiarato inammissibile, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della inammissibilità
Massime di principio
- I motivi "nuovi" di appello sono ammissibili solo se rappresentano uno sviluppo o migliore esposizione dei capi già dedotti nel ricorso principale e devono riferirsi espressamente ai punti impugnati.
- Il concetto di "overruling" che giustifichi la retroattività di un mutamento giurisprudenziale è eccezionale: è necessario che il mutamento sia stato imprevedibile e che la parte abbia avuto un affidamento ragionevole su un orientamento consolidato; in presenza di contrasti interpretativi l'imprevedibilità non sussiste.
- Un mutamento giurisprudenziale non autorizza automaticamente l'ammissione di motivi tardivi a meno che non ricorrano i requisiti stretti del prospective overruling (carattere radicale e imprevedibile del mutamento e affidamento qualificato della parte).
- La prova dell'elemento soggettivo (dolo specifico) in reati fiscali si ricava principalmente da elementi obiettivi e circostanze concrete dell'azione; la mera dichiarazione di finalità extrafiscale non esclude automaticamente il dolo fiscale.
- La proposizione di ricorso infondato o inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria; è importante valutare la fondatezza processuale prima di avanzare motivi nuovi in appello.
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