Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09572/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (committente)

La controversia

Una società committente, dopo aver svolto un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., conveniva in giudizio il progettista e direttore dei lavori e l'impresa esecutrice di opere di due immobili destinati a civile abitazione, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da vizi costruttivi consistenti in risalita di umidità. Il direttore dei lavori contestava la domanda e proponeva domanda riconvenzionale per il saldo delle proprie competenze, chiamando in garanzia la propria compagnia assicuratrice. Il tribunale aveva rigettato le domande contro l'impresa esecutrice e accolto solo in parte quelle contro il direttore dei lavori; la corte d'appello, invece, aveva rigettato integralmente la domanda risarcitoria anche verso il direttore dei lavori, aveva accolto la riconvenzionale di quest'ultimo e aveva mantenuto il rigetto della domanda di garanzia verso l'assicuratore. In cassazione la società committente deduceva, con due motivi, violazione degli artt. 2229, 2230, 1176 comma 2 c.c. e dell'art. 24 D.P.R. 380/2001, lamentando che la corte territoriale avesse escluso la responsabilità del direttore dei lavori ritenendo la posa della guaina impermeabilizzante una scelta elementare imputabile solo all'impresa e, comunque, che la committenza ingeritasi nell'appalto avesse assunto ogni rischio; con il terzo motivo contestava la qualificazione del rapporto con l'impresa come appalto a regia e la conseguente esclusione di responsabilità dell'esecutore. Il direttore dei lavori proponeva ricorso incidentale sulla domanda di garanzia e sulle spese, ma tali questioni sono rimaste assorbite in conseguenza dell'accoglimento del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il terzo, e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e anche quanto alla domanda di garanzia proposta dal direttore dei lavori nei confronti dell'assicurazione, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso la responsabilità del direttore dei lavori per non avere impartito la specifica direttiva tecnica sull'adozione della guaina protettiva e per non aver vigilato sulla sua esecuzione. Ha invece ritenuto insindacabile in cassazione l'accertamento di fatto della corte territoriale circa la concreta configurazione del rapporto con l'impresa esecutrice come prestazione di manodopera soggetta alle direttive della committenza, e ha quindi respinto il motivo relativo alla responsabilità dell'impresa. In sede di rinvio dovrà essere rivalutata la domanda risarcitoria nei confronti del direttore dei lavori, verificando se egli avesse effettivamente impartito le direttive tecniche dovute e, solo in caso positivo, se esse fossero state disattese dalla committenza o dall'impresa; dovrà inoltre essere riconsiderata la domanda di manleva assicurativa solo nell'eventualità in cui venga accolta la domanda principale contro il professionista.

Norme richiamate

  • art. 696-bis c.p.c.

    Cennato solo come base dell'accertamento tecnico preventivo che ha preceduto la lite.

  • art. 2229 c.c.

    Richiamato tra le norme violate per censurare la decisione sulla responsabilità professionale del direttore dei lavori.

  • art. 2230 c.c.

    Richiamato tra le norme violate per censurare la decisione sulla responsabilità professionale del direttore dei lavori.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    La Corte ribadisce che la responsabilità del direttore dei lavori va valutata secondo la diligenza qualificata del professionista, non secondo un parametro di ordinaria diligenza.

  • art. 24 D.P.R. 380/2001

    Richiamato nel secondo motivo quale parametro normativo della censura, senza specifica elaborazione autonoma nel decisum.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riguardo alla qualificazione del rapporto come appalto.

  • art. 1658 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riguardo alla qualificazione del rapporto come appalto.

  • art. 1661 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riguardo alla qualificazione del rapporto come appalto.

  • art. 1662 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riguardo alla qualificazione del rapporto come appalto.

  • art. 1663 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo con riguardo alla qualificazione del rapporto come appalto.

  • art. 2952 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale in tema di prescrizione della domanda di manleva assicurativa.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulle spese di lite.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicata per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Richiamato per la cassazione d'ufficio in relazione alla domanda di garanzia divenuta assorbita.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato in tema di eventuale compensazione delle spese di lite.

Massime di principio

  • Il direttore dei lavori, pur nell'ambito di un'obbligazione di mezzi, deve adempiere con diligenza professionale qualificata e non può essere equiparato a un mero esecutore materiale: rientra nelle sue obbligazioni l'emanazione delle direttive tecniche necessarie alla corretta esecuzione dell'opera, il controllo della loro osservanza e, se del caso, la sospensione dei lavori o il rifiuto di proseguire l'incarico.
  • Quando il vizio costruttivo dipende da una scelta tecnica che richiede valutazione professionale in relazione alle caratteristiche dell'opera e del sito, l'omessa emanazione della specifica direttiva da parte del direttore dei lavori integra inadempimento della prestazione professionale.
  • Se il giudice di merito afferma che la prestazione professionale del direttore dei lavori comprende un preciso dovere di vigilanza e di indirizzo, non può poi escluderne la responsabilità qualificando la medesima scelta tecnica come operazione elementare imputabile solo all'impresa esecutrice.
  • L'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione professionale, e in particolare di avere impartito le direttive tecniche dovute, grava sul professionista convenuto in responsabilità.
  • La qualificazione del rapporto tra committente ed esecutore come vero appalto o come mera prestazione di manodopera dipende da un accertamento di fatto sulla volontà contrattuale e sull'effettiva autonomia operativa dell'esecutore; in cassazione tale valutazione è sindacabile solo nei limiti del vizio di legittimità e non mediante una nuova lettura delle prove.
  • La domanda di garanzia proposta dal chiamato nei confronti dell'assicuratore segue le sorti della domanda principale: se la pretesa principale viene rivalutata in rinvio, anche la manleva e le spese ad essa collegate devono essere riesaminate alla luce dell'esito finale del giudizio principale.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.