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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30335/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di rimborso del 90% dei tributi versati in relazione agli anni 1990-1992, presentata in applicazione della normativa agevolativa successiva al sisma del dicembre 1990 in Sicilia. Nel giudizio di merito la commissione tributaria aveva riconosciuto il diritto al rimborso solo per l'Irpef relativa ai redditi da lavoro dipendente, rigettandolo per i redditi d'impresa/lavoro autonomo e per l'Ilor. L'Amministrazione aveva poi corrisposto una somma inferiore a quella che il contribuente riteneva spettante. Dopo un tentativo di correzione di errore materiale dichiarato inammissibile, il contribuente proponeva ricorso per ottemperanza per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato. La CTR, quale giudice dell'ottemperanza, rigettava il ricorso ritenendo non determinabile dagli atti l'importo esatto dovuto e quindi non verificabile se il pagamento già eseguito fosse satisfattivo. In cassazione il contribuente deduceva, con il primo motivo, violazione dell'art. 70 del d.lgs. 546/1992 per non avere il giudice dell'ottemperanza determinato l'esatto importo dovuto; con il secondo motivo, violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere ritenuto corretta la liquidazione del rimborso senza prova dell'integrale esecuzione del giudicato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la decisione della CTR che aveva escluso l'ottemperanza solo perché l'importo non risultava già desumibile dagli atti. Secondo la Cassazione, nel processo tributario il giudizio di ottemperanza può essere utilizzato anche quando il comando del titolo non è puntuale e il giudice deve compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare la portata precettiva della sentenza, usando tutti i poteri istruttori necessari e, se del caso, richiedendo documentazione ad altri uffici della P.A. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, quale giudice dell'ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    primo e secondo motivo di ricorso

    usato come parametro formale per dedurre violazione di legge

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    il giudizio di ottemperanza tributario deve consentire al giudice di dare effettività al giudicato anche quando occorrano accertamenti per determinarne la portata e l'importo dovuto

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto dal ricorrente per contestare la valutazione della prova e la ritenuta correttezza della liquidazione operata dall'Ufficio

  • art. 213 c.p.c.

    il giudice tributario può acquisire, se necessario, informazioni e documenti da altri uffici della P.A. per verificare l'esatto importo dovuto

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamo contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    consente l'applicazione nel processo tributario dei poteri istruttori richiamati dal codice di procedura civile

  • art. 7, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    avvenuta abrogazione del comma 3 dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo

    la sua abrogazione non esclude l'utilizzabilità dei poteri istruttori richiamati

  • art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002

    norma agevolativa richiamata quale base del rimborso del 90% dei tributi versati dopo il sisma del dicembre 1990 in Sicilia

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non deve limitarsi a constatare l'esistenza di un comando già perfettamente quantificato, ma deve rendere effettivo il giudicato compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitarne la portata precettiva.
  • L'assenza, negli atti già acquisiti, dell'esatta quantificazione della somma dovuta non rende di per sé inammissibile o infondato il ricorso per ottemperanza, se il giudice può ancora determinare il dovuto mediante i poteri istruttori e di acquisizione consentiti nel processo tributario.
  • Il giudice dell'ottemperanza tributaria deve utilizzare tutte le prove agli atti e, se necessario, richiedere documentazione o informazioni ad altri uffici pubblici per verificare se il pagamento eseguito dall'Amministrazione sia o meno satisfattivo del giudicato.
  • In presenza di un giudicato che riconosca il diritto al rimborso ma non ne indichi l'importo esatto, il giudice dell'ottemperanza deve procedere alla quantificazione o, se impossibilitato, motivare specificamente l'impossibilità, non potendo rigettare la domanda per la sola incompletezza del dato iniziale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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