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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15695/2022 del 22/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che li ha riconosciuti responsabili del reato di falsità ideologica aggravata (artt. 476, commi 1 e 2, e 479 c.p.) per avere attestato falsamente nel verbale della delibera di Giunta n. 71 dell'8/3/2011 l'assenza dell'assessore Chiari, mentre questi avrebbe partecipato e votato. Le difese censurano: errata valutazione e travisamento delle dichiarazioni dei testi (Cappellini, Stefani, omessa valutazione di Bruni); errata lettura delle intercettazioni/telefonate; e, sostengono, carattere di "falso innocuo" o privo di concreta offensività poiché la delibera sarebbe stata valida comunque (numero legale raggiunto) e Chiari non era obbligato ad astenersi ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 267/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché basati su censure reiterative già esaminate e rigettate dalla Corte territoriale con motivazione congrua e aderente ai fatti probatori. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione del merito in appello: la falsità del verbale è stata accertata e non è stata ritenuta "innocua", atteso il principio secondo cui il verbale di Giunta ha autonoma funzione probatoria e la falsità ideologica lesa la fede pubblica. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento della somma indicata in dispositivo.

Norme richiamate

  • Codice penale, art. 476 (falso ideologico)

    La falsità ideologica nell'atto pubblico è stata ritenuta integralmente sussistente; la corte ha applicato la norma ritenendo rilevante la lesione della fede pubblica anche quando la falsità non abbia inciso sul risultato immediato della delibera.

  • Codice penale, art. 479 (circostanze aggravanti)

    Applicata l'aggravante per la natura fidefaciente dell'atto pubblico, che aumenta la gravità del reato commesso dalla pubblica ufficiale.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 78, comma 2

    Richiamato dalle difese quale norma che disciplina il dovere di astensione degli amministratori; la corte ha ritenuto irrilevante per escludere la rilevanza penale della falsità il fatto che l'imputato non fosse soggetto a obbligo tassativo di astensione.

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Norma richiamata per la tempestività dell'invio della requisitoria scritta del Procuratore generale in Cassazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)

    Richiamato come base per le censure (violazione di legge e vizio di motivazione) sollevate nel ricorso, poi ritenute però reiterative e infondate dalla Corte.

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    Principio applicato per dichiarare inammissibili le doglianze che si limitano a riproporre in cassazione motivi già prontamente valutati e respinti in sede di merito senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Base normativa per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma indicata in dispositivo a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione ai profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistenti profili di esenzione nei ricorrenti.

Massime di principio

  • La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limiti a ripetere le stesse doglianze già esaminate e motivate negativamente in sede di merito: un motivo in cassazione deve specificamente confrontarsi con le ragioni che la decisione impugnata ha adottato.
  • Il verboale di una giunta comunale ha autonoma funzione probatoria: la falsità ideologica nel verbale non è automaticamente "innocua" solo perché la delibera sostanziale è stata comunque adottata; la lesione della fede pubblica è di per sé rilevante.
  • Per sostenere la tesi del "falso innocuo" è necessario dimostrare che l'alterazione o l'attestazione infedele sia del tutto irrilevante rispetto al significato e alla funzione documentale dell'atto, non limitandosi a constatare che l'atto principale ha avuto effetti concreti comunque.
  • In sede di legittimità vige il principio di autosufficienza del ricorso: l'allegazione di documenti non depositati con il ricorso (es. "doc. 22") può comportare difetto di autosufficienza e indebolire la censura.
  • Le critiche relative alla valutazione delle prove devono essere motivate specificamente e non per meri richiami generici alle contraddizioni o all'inattendibilità dei testi; altrimenti sono considerate come riproposizione delle stesse questioni già decise.

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