Cassazione Penale, Sentenza n. 15695/2022 del 22/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che li ha riconosciuti responsabili del reato di falsità ideologica aggravata (artt. 476, commi 1 e 2, e 479 c.p.) per avere attestato falsamente nel verbale della delibera di Giunta n. 71 dell'8/3/2011 l'assenza dell'assessore Chiari, mentre questi avrebbe partecipato e votato. Le difese censurano: errata valutazione e travisamento delle dichiarazioni dei testi (Cappellini, Stefani, omessa valutazione di Bruni); errata lettura delle intercettazioni/telefonate; e, sostengono, carattere di "falso innocuo" o privo di concreta offensività poiché la delibera sarebbe stata valida comunque (numero legale raggiunto) e Chiari non era obbligato ad astenersi ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 267/2000.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché basati su censure reiterative già esaminate e rigettate dalla Corte territoriale con motivazione congrua e aderente ai fatti probatori. La Corte ha confermato la correttezza della valutazione del merito in appello: la falsità del verbale è stata accertata e non è stata ritenuta "innocua", atteso il principio secondo cui il verbale di Giunta ha autonoma funzione probatoria e la falsità ideologica lesa la fede pubblica. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento della somma indicata in dispositivo.
Norme richiamate
Codice penale, art. 476 (falso ideologico)
La falsità ideologica nell'atto pubblico è stata ritenuta integralmente sussistente; la corte ha applicato la norma ritenendo rilevante la lesione della fede pubblica anche quando la falsità non abbia inciso sul risultato immediato della delibera.
Codice penale, art. 479 (circostanze aggravanti)
Applicata l'aggravante per la natura fidefaciente dell'atto pubblico, che aumenta la gravità del reato commesso dalla pubblica ufficiale.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 78, comma 2
Richiamato dalle difese quale norma che disciplina il dovere di astensione degli amministratori; la corte ha ritenuto irrilevante per escludere la rilevanza penale della falsità il fatto che l'imputato non fosse soggetto a obbligo tassativo di astensione.
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Norma richiamata per la tempestività dell'invio della requisitoria scritta del Procuratore generale in Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)
Richiamato come base per le censure (violazione di legge e vizio di motivazione) sollevate nel ricorso, poi ritenute però reiterative e infondate dalla Corte.
Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)
Principio applicato per dichiarare inammissibili le doglianze che si limitano a riproporre in cassazione motivi già prontamente valutati e respinti in sede di merito senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata.
Codice di procedura penale, art. 616
Base normativa per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma indicata in dispositivo a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione ai profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistenti profili di esenzione nei ricorrenti.
Massime di principio
- La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limiti a ripetere le stesse doglianze già esaminate e motivate negativamente in sede di merito: un motivo in cassazione deve specificamente confrontarsi con le ragioni che la decisione impugnata ha adottato.
- Il verboale di una giunta comunale ha autonoma funzione probatoria: la falsità ideologica nel verbale non è automaticamente "innocua" solo perché la delibera sostanziale è stata comunque adottata; la lesione della fede pubblica è di per sé rilevante.
- Per sostenere la tesi del "falso innocuo" è necessario dimostrare che l'alterazione o l'attestazione infedele sia del tutto irrilevante rispetto al significato e alla funzione documentale dell'atto, non limitandosi a constatare che l'atto principale ha avuto effetti concreti comunque.
- In sede di legittimità vige il principio di autosufficienza del ricorso: l'allegazione di documenti non depositati con il ricorso (es. "doc. 22") può comportare difetto di autosufficienza e indebolire la censura.
- Le critiche relative alla valutazione delle prove devono essere motivate specificamente e non per meri richiami generici alle contraddizioni o all'inattendibilità dei testi; altrimenti sono considerate come riproposizione delle stesse questioni già decise.
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