Cassazione Penale, Ordinanza n. 35938/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del 22 gennaio 2026 della Corte d'appello di Roma, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone, deducendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 4, comma 3, della legge n. 110/1975 e lamentando che non si fosse pervenuti all'assoluzione. Ha inoltre prospettato genericamente l'omessa valutazione di elementi che avrebbero potuto condurre all'assoluzione o al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Il testo non precisa la condotta concreta contestata né identifica l'oggetto cui si riferiva l'imputazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura sollecitava una diversa valutazione degli elementi di fatto, riproponendo profili già esaminati e respinti dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta corretta; inoltre, la doglianza sull'omessa valutazione era generica, perché non indicava quali elementi avrebbero giustificato l'assoluzione o la particolare tenuità. Quanto all'art. 131-bis c.p., la sentenza d'appello aveva affrontato la questione considerando le caratteristiche dell'oggetto, le circostanze e le modalità della perquisizione e la personalità dell'imputato, più volte condannato per delitti contro la persona. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella presentazione del ricorso.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il motivo del ricorso è sostanzialmente diretto ad una differente valutazione degli elementi di fatto essendo riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità.
La censura di legittimità non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
art. 4, comma 3, legge n. 110/1975
Il testo non contiene un passaggio nel quale la Corte interpreti o applichi specificamente questa disposizione.
La norma è indicata come parametro della censura difensiva, ma la sentenza non ne espone una specifica interpretazione.
Peraltro, rileva il Collegio che la Corte di appello, in modo coerente, ha dedicato parte della pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata alla causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. evidenziando le caratteristiche dell'oggetto, le circostanze e modalità della perquisizione, la personalità dell'imputato "più volte condannato per delitti contro la persona".
La valutazione della particolare tenuità deve essere riferita alle caratteristiche del fatto e alla personalità dell'imputato; nel caso concreto la Corte territoriale aveva considerato tali elementi e la Cassazione ha ritenuto la motivazione coerente.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000).
Dichiarata l'inammissibilità, la Corte pone a carico del ricorrente le spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso, una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile la censura di legittimità che, sotto il profilo del vizio di motivazione, mira sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati e motivatamente valutati dal giudice di merito.
- La doglianza relativa all'omessa considerazione di elementi favorevoli è generica quando il ricorrente non individua quali siano tali elementi né spiega in che modo avrebbero potuto condurre all'assoluzione o alla particolare tenuità del fatto.
- La valutazione della particolare tenuità del fatto può essere motivata considerando congiuntamente le caratteristiche dell'oggetto, le circostanze e le modalità della condotta e la personalità dell'imputato.
- La dichiarazione d'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando la presentazione del ricorso è connotata da profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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