Cassazione Civile, Ordinanza n. 33030/2023 del 28/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
La controversia riguarda una domanda di usucapione proposta su un terreno già compreso in una comunione ereditaria. In primo grado l'azione era stata proposta contro tutti i comproprietari/coeredi e il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando l'acquisto per usucapione in favore dell'attore. In appello una sola delle controparti ha impugnato la decisione e la Corte territoriale ha accolto il gravame, dichiarando la contumacia di altri soggetti che avevano partecipato al primo grado, tra cui coeredi dell'originario proprietario e la banca titolare di iscrizione ipotecaria sul bene. Il ricorrente in cassazione ha dedotto, con sei motivi, soprattutto la nullità del giudizio di appello per violazione dell'art. 331 c.p.c., sostenendo che l'impugnazione non era stata notificata a tutti i litisconsorti necessari e che il giudice d'appello avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio. Gli altri motivi denunciavano ulteriori violazioni processuali e sostanziali, ma sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che nel giudizio di appello non risultava la notificazione dell'atto di impugnazione a tutti i soggetti che avevano partecipato al primo grado e che erano stati destinatari della decisione, inclusi gli eredi del convenuto originario e il terzo chiamato iussu iudicis. Ha qualificato la violazione come nullità processuale denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come errore revocatorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
In caso di impugnazione di decisione resa in causa inscindibile o con litisconsorti necessari pretermessi, il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti del primo grado non ritualmente coinvolte nel gravame, a pena di nullità del procedimento e della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La mancata integrazione del contraddittorio integra un vizio processuale deducibile in cassazione come nullità della sentenza e del procedimento.
La Corte esclude che la fattispecie integri errore revocatorio, trattandosi non di falsa percezione della realtà materiale ma di violazione processuale.
La chiamata del terzo iussu iudicis può determinare litisconsorzio necessario processuale, rilevante anche in appello.
art. 375, comma 2, 4-quater, c.p.c.
Indica il rito camerale applicato ratione temporis alla trattazione del ricorso.
Regola il procedimento camerale in cassazione; la Corte rileva anche la tardività della memoria della controricorrente.
art. 35 d.lgs. n. 149 del 2022
Serve a individuare la disciplina processuale applicabile ratione temporis.
È richiamato tra i motivi assorbiti, ma non è oggetto della decisione di accoglimento.
È richiamato tra i motivi assorbiti, senza incidenza sulla ratio decidendi.
È richiamato tra i motivi assorbiti, senza incidenza sulla ratio decidendi.
È richiamato tra i motivi assorbiti, senza incidenza sulla ratio decidendi.
È richiamato tra i motivi assorbiti, senza incidenza sulla ratio decidendi.
art. 111, comma 6 Cost.
È invocato nel motivo sulla motivazione apparente, ma non incide sull'accoglimento deciso.
È richiamato tra i motivi assorbiti; riguarda il presupposto sostanziale dell'usucapione.
È richiamato tra i motivi assorbiti.
È richiamato tra i motivi assorbiti.
Massime di principio
- Quando in primo grado la domanda riguarda un bene in comunione o una situazione che rende necessaria la partecipazione di tutti i titolari interessati, l'impugnazione della sentenza deve essere proposta e coltivata nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; se alcuni sono pretermessi, il giudice d'appello deve ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.
- La verifica dell'integrità del contraddittorio in appello va compiuta con riguardo alla struttura originaria del rapporto processuale e non in base all'esito della lite o alla sola posizione dell'appellante; la necessità del litisconsorzio non dipende dal fatto che una parte abbia o meno proposto impugnazione.
- La mancata notifica dell'atto di appello ai soggetti che avrebbero dovuto partecipare al giudizio di secondo grado determina una nullità processuale rilevabile anche d'ufficio in cassazione se emerge dagli atti, e impone la cassazione con rinvio per rinnovare la notificazione.
- La chiamata in causa di un terzo disposta dal giudice può determinare un litisconsorzio necessario processuale che permane anche nei gradi successivi, salvo estromissione espressa del terzo; la sua mancata partecipazione all'appello vizia il giudizio.
- L'erronea dichiarazione di contumacia di soggetti non ritualmente evocati in appello, se non corrisponde a una vera falsa percezione dei fatti ma a una mera formula di stile, non integra errore revocatorio, bensì vizio processuale denunciabile in cassazione.
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