Cassazione Penale, Sentenza n. 38003/2023 del 18/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90) e reati connessi. Il difensore ha censurato: vizio di motivazione sulla gravita' indiziaria e sull'asserita partecipazione stabile all'associazione (sostenendo che il ricorrente intervenne solo in due episodi, non manteneva contatti continuativi, non possedeva telefoni criptati e si era allontanato volontariamente dal porto); omissione di motivazione riguardo alla sussistenza delle circostanze aggravanti (art. 416-bis.1 e art. 61-bis c.p.) e relativi effetti pratici sulla misura; carenza di motivazione e contraddittorieta' circa le esigenze cautelari (assenza di argomentazione sulla posizione personale, incensuratezza, uso effettivo del badge, decorso del tempo e mancanza di pericolo attuale di reiterazione).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le doglianze. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la gravita' indiziaria, richiamando intercettazioni, riconoscimenti vocali, alias ("Occhi Blu", "Hola"), modalita' ripetute e consolidate di esfiltrazione della cocaina, rapporti fiduciari con altri sodali e contatti con esponenti di vertice. Ha inoltre affermato che la contestazione di aggravanti di carattere speciale non produce interesse a impugnare se dall'esclusione non deriva utilita' immediata sulla natura o modalita' della misura; che, in materia cautelare, e' richiesto solo il requisito della gravita' indiziaria (art. 273 c.1) e il sindacato di legittimita' e' limitato al controllo della congruita' e non alla riconsiderazione di valutazioni di merito. Il Tribunale aveva poi correttamente valutato le esigenze cautelari (rischio di inquinamento probatorio e di reiterazione, presunzione ex art. 275 c.3 per i reati associativi), ritenendo inidoneo l'abbandono del rapporto di lavoro a superare tali presunzioni. Conseguentemente il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria deve eseguire gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Norma formale che disciplina l'ordinanza del Tribunale in materia di misure cautelari; utilizzata come richiamo procedurale per la conferma della misura
Norma che punisce il traffico e l'importazione di stupefacenti; configurata come taglio fattuale principale (reati "fine") per i quali il ricorrente e' stato ritenuto gravemente indiziato
Previsione sanzionatoria collegata alle fattispecie di traffico internazionale richiamata nell'imputazione
Richiamato in relazione alle contestazioni connesse ai reati di traffico di stupefacenti
Circostanza aggravante contestata; la Corte ha osservato che la contestazione di aggravanti speciali non produce interesse all'impugnazione salvo che da esse derivi una concreta utilita' sulla misura
Ulteriore aggravante richiamata nel gravame; la valutazione inserita nel quadro delle conseguenze cautelari ma senza effetto idoneo a rendere ammissibile il ricorso se priva di utilita' concreta
Stabilisce che, ai fini cautelari, e' sufficiente la gravita' indiziaria; la Corte richiama che nella fase cautelare non si richiedono i livelli di precisione e concordanza previsti per il giudizio di merito
Presunzione relativa dell'esistenza delle esigenze cautelari per i delitti associativi; la Corte conferma che tale presunzione prevale e non viene neutralizzata dal mero decorso del tempo o dal semplice cessare del rapporto lavorativo
art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen.
Criteri per la misura cautelare (rischio di inquinamento probatorio e pericolo di reiterazione) utilizzati dal Tribunale per motivare la custodia in carcere
art. 303 c.1 lett. a) n.3 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai termini massimi delle indagini preliminari, usato per argomentare l'assenza di interesse concreto derivante dall'aggravante di transnazionalita'
Norma relativa ai criteri di valutazione delle prove in dibattimento; la Corte ricorda che tali criteri (precisione e concordanza) non sono richiesti in fase cautelare
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Adempimenti della cancelleria a seguito della sentenza: indicati come obbligo procedurale finale
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali, il requisito richiesto è la gravita' indiziaria: la Cassazione verifica solo la congruenza e la logicità della motivazione del giudice del merito, non riesamina il merito delle valutazioni probatorie
- La partecipazione associativa può essere desunta anche da contributi relativamente limitati nel tempo se le modalità operative mostrano ripetizione, coerenza e un canovaccio consolidato (affectio societatis implicita)
- La contestazione o l'esclusione di aggravanti di carattere speciale non giustifica l'impugnazione se dall'esclusione non deriva una utilità immediata e concreta sulla natura o sulle modalità della misura cautelare
- La mera interruzione del rapporto di lavoro o il semplice decorso del tempo non sono di per sé sufficienti a superare la presunzione di esigenze cautelari prevista per i reati associativi (art. 275 c.3); servono elementi concreti che mostrino la perdita di pericolosità e dei legami criminosi
- Il giudice che dispone o conferma la misura deve fornire ragioni giuridicamente significative e argomentazioni non manifestamente illogiche; il sindacato in Cassazione è limitato a questi profili formali e di logicità
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