Cassazione Penale, Sentenza n. 24875/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal G.U.P. per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per distrazione, e la Corte di appello di Milano aveva rigettato il suo appello. Con il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi: (1) vizio di motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni di alcuni testi, sostenendo che non vi fossero elementi attendibili per affermare che egli fosse amministratore di fatto della fallita e che la Corte avesse trascurato l'assenza di concreti atti gestori; (2) vizio di motivazione sulla pretesa riconducibilità a lui della società estera destinataria di alcuni automezzi oggetto di distrazione, contestando che fosse emerso un suo effettivo coinvolgimento nella gestione di tale società; (3) vizio di motivazione perché un accordo transattivo tra curatela e terzo acquirente dei veicoli avrebbe comportato, a suo dire, il venir meno dell'elemento materiale della bancarotta per distrazione; (4) vizio di motivazione sulla bancarotta documentale, sostenendo che il curatore avesse comunque reperito documentazione contabile sufficiente a predisporre lo stato passivo; (5) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, ritenendo non adeguatamente valorizzati comportamento processuale, età e limitata gravità dei fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha giudicato la motivazione di merito logica e non illogica quanto alla prova dell'amministrazione di fatto, valorizzando non solo alcune testimonianze ma anche documentazione specifica riconducibile all'imputato, ordini di acquisto e pagamento, direttive al personale, uso della casella email del legale rappresentante formale, oltre a riscontri ulteriori. Ha inoltre ritenuto non meritevole di accoglimento la censura sulla società estera, osservando che la sentenza di primo grado aveva indicato elementi specifici sulla riconducibilità della società al ricorrente e che la doglianza era anche in parte nuova e quindi non ammissibile. Quanto all'accordo con la curatela, la Corte ha escluso che una transazione relativa solo ad alcuni beni potesse eliminare l'elemento oggettivo della distrazione o integrare una bancarotta riparata, che richiede la completa reintegrazione del patrimonio prima della dichiarazione di fallimento. Sul reato di bancarotta documentale, ha rilevato che la contabilità rinvenuta era comunque lacunosa e insufficiente a ricostruire compiutamente la vita sociale. Infine, ha ritenuto corretta la mancata concessione delle attenuanti generiche, in assenza di specifici elementi positivi ulteriori rispetto all'incensuratezza. Il ricorso è stato rigettato e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Indicate come parametri di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte le applica per escludere la fondatezza delle censure perché la motivazione di merito è congrua, specifica e non illogica.
Richiamato per l'esposizione dei motivi del ricorso secondo le forme degli atti di impugnazione.
Richiamato per escludere che un accordo transattivo parziale possa integrare il completo risarcimento/riparazione richiesto per l'attenuante del risarcimento del danno.
Richiamato per affermare che, in mancanza di elementi positivi ulteriori, il mero stato di incensurato non impone la concessione delle attenuanti generiche.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da un complesso di elementi convergenti, anche documentali, quali ordini impartiti alla struttura aziendale, gestione di pagamenti, rapporti con dipendenti e fornitori, uso di strumenti del soggetto formalmente investito della carica e dichiarazioni testimoniali riscontrate; non è necessario un singolo atto gestorio isolato.
- Nel giudizio di legittimità la censura sulla motivazione è inammissibile o infondata quando non si confronta specificamente con tutti gli elementi valorizzati dai giudici di merito e si limita a prospettare una lettura alternativa del materiale probatorio.
- Per escludere la bancarotta per distrazione non basta un accordo transattivo o un ristoro solo parziale relativo ad alcuni beni: è necessario un integrale ripristino della garanzia patrimoniale, e comunque prima della dichiarazione di fallimento, per poter parlare di bancarotta riparata.
- La contabilità reperita dal curatore non elide la bancarotta documentale se, per qualità e completezza, non consente una ricostruzione compiuta della situazione economico-patrimoniale e della vita della società.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizza in modo non illogico l'assenza di elementi positivi specifici e rileva che l'incensuratezza, da sola, non è sufficiente a fondare il beneficio.
Come è indicizzato
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