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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08164/2026 del 01/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il Comune aveva notificato alla società proprietaria di un complesso immobiliare due avvisi di accertamento IMU per gli anni d’imposta 2017 e 2018, contestando l’omesso versamento dell’imposta, oltre sanzioni e interessi. La contribuente aveva dedotto che l’immobile era stato occupato abusivamente per 11 mesi nel 2017 e per 9 mesi nel 2018 da un centro sociale, e che per tali periodi non poteva considerarsi soggetto passivo dell’IMU perché privata del possesso e della disponibilità del bene; in via subordinata chiedeva l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista dal regolamento comunale. In primo e secondo grado la pretesa era stata sostanzialmente confermata, ritenendosi che il presupposto IMU fosse la titolarità del diritto reale e non la disponibilità materiale dell’immobile, e che non vi fosse obiettiva incertezza normativa tale da giustificare la disapplicazione o riduzione delle sanzioni. In cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 13 del d.l. 201/2011 e degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 23/2011, invocando la sentenza n. 60/2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della disciplina IMU nella parte in cui non prevedeva l’esenzione per gli immobili abusivamente occupati e tempestivamente denunciati; il Comune ha preso atto del sopravvenuto intervento costituzionale e ha chiesto la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso: alla luce della sentenza n. 60/2024 della Corte costituzionale, la proprietà di un immobile abusivamente occupato e non utilizzabile né disponibile, quando la situazione sia stata tempestivamente denunciata o sia stata avviata l’azione penale, non costituisce per quel periodo un indice di capacità contributiva idoneo a giustificare l’IMU. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente e annullando la pretesa impositiva per i periodi di occupazione abusiva. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la sopravvenuta pronuncia del giudice delle leggi intervenuta nel corso del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per censurare la sentenza di merito per violazione di legge

  • art. 3 Cost.

    richiamato quale parametro di uguaglianza e ragionevolezza, ritenuto violato dalla mancata esenzione per immobili abusivamente occupati

  • art. 53 Cost.

    richiamato quale parametro di capacità contributiva; la Corte lo usa per affermare che il prelievo deve poggiare su indici effettivi di ricchezza

  • art. 13 del D.L. 201/2011

    richiamato dal ricorrente come disposizione IMU oggetto della questione di legittimità costituzionale

  • artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011

    richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina dell’IMU e all’esenzione per immobili occupati abusivamente

  • art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011

    la Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevedeva l’esenzione IMU per immobili non utilizzabili né disponibili a seguito di occupazione abusiva tempestivamente denunciata

  • art. 3, primo comma, Cost.

    parametro costituzionale della declaratoria di illegittimità per irragionevolezza della disciplina

  • art. 53, primo comma, Cost.

    parametro costituzionale della declaratoria di illegittimità per difetto di capacità contributiva

Massime di principio

  • Ai fini dell’IMU, la mera titolarità del diritto reale non può essere considerata, per il periodo di occupazione abusiva tempestivamente denunciata, indice sufficiente di capacità contributiva se il bene è sottratto alla utilizzabilità e alla disponibilità del proprietario.
  • Quando una pronuncia della Corte costituzionale dichiara l’illegittimità di una norma tributaria per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., il giudice di legittimità deve conformarsi al principio per cui il prelievo è legittimo solo se fondato su un effettivo indice di ricchezza.
  • Se la questione di diritto è risolta da un sopravvenuto intervento del giudice costituzionale e non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito accogliendo il ricorso originario.
  • In materia tributaria, la compensazione delle spese può essere giustificata dal sopravvenire in corso di causa di un intervento giurisprudenziale decisivo che modifica il quadro normativo di riferimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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