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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31239/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della pena di euro 2500 di ammenda, inflitta con decreto penale per il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con 46 ore di lavori di pubblica utilità. Il GIP aveva motivato il rigetto ritenendo che la pena fosse stata condizionalmente sospesa e che la sospensione ostasse all'applicazione della sanzione sostitutiva. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la richiesta di sostituzione implica tacita rinuncia alla sospensione condizionale (essendo i due istituti incompatibili) e che la pena sostitutiva è più favorevole; con un terzo motivo ha dedotto nullità per omissione di rimessione dei termini per l'impugnazione (artt. 461, 462 c.p.p. in relazione all'art. 175 c.p.p.). Il Procuratore Generale ha chiesto annullamento con rinvio.

La decisione

Il ricorso è stato accolto quanto ai primi due motivi (assorbenti il terzo). La Corte ha richiamato la costante giurisprudenza sulla incompatibilità tra la sospensione condizionale e la sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità, affermando che la richiesta della pena sostitutiva comporta la tacita rinuncia al beneficio della sospensione condizionale. Avendo la sanzione sostitutiva effetti più favorevoli, la domanda di Taticchi va intesa come rinuncia implicita alla sospensione e il rigetto del GIP per quel motivo era infondato. Il provvedimento impugnato è stato annullato e il fascicolo rinviato per nuovo giudizio al GIP presso il Tribunale di Spoleto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), art. 186

    art. 186, commi 2 e 9-bis citati nel testo

    L'art. 186 contiene la norma sanzionatoria richiamata e la previsione della pena sostitutiva (comma 9-bis); la Corte interpreta la disciplina come idonea a consentire la sostituzione della pena pecuniaria con lavori di pubblica utilità e ritiene tale misura incompatibile con la sospensione condizionale.

  • codice penale, art. 163

    Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte ha rilevato che tale beneficio, quando già concesso, è incompatibile con la pena sostitutiva prevista dall'art. 186 C.d.S., e che la richiesta della sostituzione equivale a tacita rinuncia alla sospensione.

  • codice penale, art. 2

    Riferimento al principio generale relativo alle finalità della pena (rieducativa) e alla tutela del diritto di difesa; utilizzato per argomentare la necessità di consentire al condannato la modalità di esecuzione più favorevole.

  • codice di procedura penale, artt. 461, 462 e 175

    Richiamati dal ricorrente per censurare l'omissione del provvedimento impugnato nel rimessione dei termini per proporre opposizione al decreto penale; la Corte ha ritenuto i motivi sostanziali (incompatibilità e rinuncia tacita) assorbenti e non ha superare nel merito il profilo procedurale.

  • codice penale, artt. 166 e 167

    Richiamati come riferimento all'effetto estintivo analogo che una sanzione più favorevole può comportare; utilizzati nella valutazione comparativa della maggiore favorevolezza della sanzione sostitutiva.

Massime di principio

  • La sostituzione della pena con lavori di pubblica utilità e la sospensione condizionale della pena sono istituti incompatibili; non possono coesistere sulla stessa misura sanzionatoria.
  • La richiesta di applicazione della pena sostitutiva avanzata dall'interessato, se formulata dopo la concessione della sospensione condizionale, costituisce tacita rinuncia a quest'ultima e deve essere considerata valida salvo espressa dichiarazione contraria.
  • Se la sanzione sostitutiva è oggettivamente più favorevole (minore durata, effetti più benigni), il giudice non può rifiutarla motivando la presenza di una precedente sospensione condizionale senza valutare che la richiesta comporta la rinuncia implicita al beneficio.
  • In caso di rigetto motivato esclusivamente sulla base dell'esistenza della sospensione condizionale, il provvedimento è vulnerabile e può essere annullato in sede di impugnazione con rinvio per nuovo giudizio.
  • Sul piano procedurale, se la scelta del soggetto incide sui termini per proporre opposizione al decreto penale, è opportuno che il giudice indichi o rimetta i termini per evitare contestazioni di nullità; tuttavia tale questione può risultare assorbita quando i motivi sostanziali risultino decisivi.

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