Sentenza del 30/07/2024 n. 21412 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato tre avvisi di accertamento per IVA 2012, 2013 e 2014, emessi dopo un PVC: l’Ufficio aveva disconosciuto la detrazione IVA relativa a fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti nell’ambito di una frode carosello nel commercio di prodotti elettronici, contestando alla società il ruolo di filtro e la consapevole partecipazione. Dopo il rigetto dei ricorsi riuniti da parte della CTP di Milano e dell’appello da parte della CTR della Lombardia, DELTOS ha proposto quattro motivi: (1) motivazione apparente o contraddittoria della sentenza sulla frode e sugli indizi; (2) violazione delle regole sull’onere della prova e sulla prova presuntiva, sostenendo che gli indizi non dimostrassero la conoscenza della frode e che non fosse esigibile svolgere indagini autonome sui fornitori; (3) violazione dell’obbligo di motivazione degli avvisi per mancata risposta puntuale alle osservazioni formulate dopo il PVC; (4) erronea applicazione della recidiva nelle sanzioni, deducendo che la precedente contestazione non fosse definitiva. La società contestava inoltre le anomalie commerciali valorizzate dai giudici di merito, tra cui anticipi finanziari dei clienti, ridotti margini, prezzi inferiori al mercato e mancata movimentazione fisica delle merci.
La decisione
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità complessiva del ricorso e ha precisato che la rinuncia al mandato comunicata dai difensori non incideva sul giudizio, per la permanenza dell’ufficio difensivo. Ha rigettato il primo motivo: la motivazione della CTR consentiva di ricostruire il percorso logico e indicava gli elementi ritenuti prova del coinvolgimento consapevole. Il secondo motivo è stato respinto quanto alla ripartizione dell’onere probatorio: l’Ufficio può dimostrare anche per presunzioni che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; assolto tale onere, il contribuente deve provare di aver adottato la massima diligenza ragionevolmente esigibile, secondo le circostanze concrete. La parte del motivo volta a rivalutare la forza degli indizi e le prove della diligenza è stata dichiarata inammissibile, perché diretta a riesaminare fatti già valutati dal giudice di merito. Il terzo motivo è stato rigettato: salvo specifiche previsioni di legge, l’Ufficio non deve rispondere analiticamente alle osservazioni del contribuente né motivare espressamente il dissenso, e tale omissione non determina di per sé la nullità dell’avviso. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo e non pertinente alla ratio della CTR, che aveva deciso sulla correttezza del cumulo giuridico, non sulla recidiva; la censura era inoltre priva di specificità. Il ricorso è stato quindi rigettato. DELTOS è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 40.000, oltre spese prenotate a debito, nonché l’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Norme richiamate
nessuna incidenza ha nel presente giudizio la rinuncia al mandato comunicata dai difensori del ricorrente, stante il principio della perpetuatio dell'ufficio di difensore di cui è espressione l' art. 85 cod. proc. civ.
La rinuncia del difensore non interrompe automaticamente la prosecuzione del giudizio: l’ufficio difensivo permane secondo il principio richiamato dalla Corte.
Artt. 2697 e 2727 cod. civ.; artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (onere della prova e prova presuntiva)
l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inserisse in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.
Nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni fondate su elementi oggettivi specifici, che il contribuente sapesse o dovesse sapere della frode. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire prova contraria della diligenza richiesta.
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212
l'Ufficio non ha l'obbligo di motivare espressamente l'atto impositivo in relazione alle osservazioni formulate dal contribuente in ordine ai rilievi contenuti nel processo verbale di contestazione, non essendovi alcun onere di motivare il dissenso rispetto alle osservazioni del contribuente, né da tale omesso motivato dissenso consegue la nullità dell'atto impositivo, stante quanto previsto dall' art. 12 , comma 7, L. n. 212/2000
In assenza di un obbligo specifico previsto dalla legge, l’avviso non è nullo per il solo fatto che l’Ufficio non abbia confutato espressamente le osservazioni presentate dopo il PVC, purché gli elementi posti a fondamento dell’atto siano noti al contribuente e il diritto di difesa sia rispettato.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell' art. 13 comma 1-quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228 , per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto
Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Per negare la detrazione IVA in una frode carosello, l’Amministrazione deve dimostrare con elementi oggettivi e specifici che il contribuente conosceva, o avrebbe dovuto conoscere usando l’ordinaria diligenza professionale, l’inserimento dell’operazione in una frode; la prova può essere presuntiva.
- Quando l’Amministrazione ha assolto il proprio onere, il contribuente deve dimostrare di aver adottato le verifiche e le cautele ragionevolmente esigibili da un operatore accorto nelle circostanze concrete. Non è richiesta, in via automatica, un’attività investigativa equivalente a quella dell’Amministrazione.
- Il giudice può valutare congiuntamente indizi commerciali e finanziari — come margini anomali, modalità di finanziamento, prezzi e assenza di movimentazione delle merci — per desumere la consapevolezza della frode; in Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione del peso dei fatti e delle prove già esaminati dal giudice di merito.
- Salvo un obbligo specifico previsto dalla legge, l’Ufficio non deve confutare nell’avviso ogni osservazione del contribuente presentata dopo il PVC. La mancata risposta analitica non determina da sola la nullità dell’atto, soprattutto se i fatti contestati erano già noti e il diritto di difesa è stato rispettato.
- In Cassazione una censura deve confrontarsi con la ragione effettiva della decisione impugnata ed essere specifica. Una questione nuova o estranea a tale ragione è inammissibile; in particolare, contestare la recidiva non è pertinente se il giudice di merito ha deciso soltanto sulla corretta applicazione del cumulo giuridico.
- La rinuncia al mandato del difensore comunicata nel corso del giudizio non determina, di per sé, l’interruzione del giudizio di cassazione, in ragione della permanenza dell’ufficio difensivo richiamata dalla Corte.
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