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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25105/2022 del 22/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un soggetto proprietario di una porzione di fabbricato in Venezia-Marghera, asseritamente titolare di una servitù di scarico e conduttura di acque e fognature gravante sul fondo dei vicini, aveva agito per ottenere l'autorizzazione a collocare sul fondo servente una vasca di condensa grassi, necessaria per svolgere un'attività commerciale di produzione e vendita di snack fritti. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che la servitù fosse sorta per destinazione del padre di famiglia e fosse limitata allo scarico/fogna per abitazioni e negozi, sicché la vasca richiesta, funzionale a un'attività produttiva, integrasse una modifica più gravosa non consentita dagli artt. 1065 e 1067 c.c.; aveva inoltre escluso la costituzione di una nuova servitù, richiamando la destinazione a giardino del fondo servente ex art. 1033, secondo comma, c.c. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere considerato che l'installazione derivava da evoluzione tecnica e normativa e non da mutamento dei bisogni del fondo dominante; omesso esame degli esiti di una consulenza tecnica espletata in un procedimento cautelare, che avrebbe evidenziato ostacoli amministrativi e comunque la necessità di accesso al fondo servente; falsa applicazione degli artt. 1067 e 1064 c.c., sostenendo che la vasca fosse un mero adminiculum servitutis e non un aggravio o una nuova servitù.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo per la presenza di una "doppia conforme", poiché la decisione di appello non si era discostata da quella di primo grado e le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. investivano questioni di fatto già concordemente decise dai giudici di merito. Ha respinto il terzo motivo perché, pur formalmente rubricato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che gli adminicula servitutis sono solo le facoltà accessorie indispensabili per l'esercizio della servitù, la cui modifica non incide sul vincolo; ha altresì osservato che l'aggravamento non è in re ipsa ma va valutato caso per caso. Nel caso concreto, l'installazione della vasca, funzionale a scarichi derivanti da produzione di cibi fritti, avrebbe trasformato una servitù di scarico per usi civili e commerciali non industriali in una servitù per usi industriali, costituendo quindi una vera modifica del contenuto originario della servitù, non un mero adattamento tecnico. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1065 c.c.

    La servitù può essere esercitata nei limiti e con l'estensione originariamente contemplati nel titolo e univocamente individuabili; non consente di ampliare il contenuto oltre l'assetto originario.

  • art. 1067 c.c.

    È vietata la modificazione della servitù che renda più gravoso l'esercizio del fondo servente; l'aggravamento non è automatico ma va accertato in concreto dal giudice di merito.

  • art. 1064 c.c.

    Gli adminicula servitutis sono le facoltà accessorie indispensabili all'esercizio della servitù; se l'intervento richiesto supera tale funzione e incide sul contenuto originario del diritto, non può essere imposto al fondo servente.

  • art. 1043 c.c.

    È stata evocata la costituzione di una nuova servitù, ma nel caso concreto la richiesta è stata respinta perché incompatibile con i limiti normativi e con la destinazione del fondo servente.

  • art. 1033, secondo comma, c.c.

    Precludeva, secondo la Corte d'appello, la costituzione della nuova servitù richiesta, in ragione della destinazione del fondo servente a giardino.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Le censure di omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando la controversia è coperta da doppia conforme e i fatti dedotti sono stati già valutati in modo concorde dai giudici di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La violazione/falsa applicazione di legge non può essere usata per contestare la mera ricognizione dei fatti compiuta dal giudice di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può fondarsi sui vizi motivazionali nei limiti preclusi dalla norma, salvo la deduzione e dimostrazione di diverse ragioni di fatto tra primo e secondo grado.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stata affermata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di servitù, il titolare del fondo dominante non può imporre al fondo servente innovazioni che, pur tecnicamente utili, alterino il contenuto originario della servitù o ne aggravino apprezzabilmente l'esercizio.
  • Gli adminicula servitutis sono consentiti solo se costituiscono accessori indispensabili all'esercizio del diritto e non incidono sul contenuto sostanziale della servitù; quando l'intervento richiesto muta la destinazione funzionale dello scarico, si esce dal perimetro dell'adminiculum.
  • L'aggravamento della servitù non si presume: deve essere accertato in concreto dal giudice di merito sulla base delle circostanze del caso.
  • Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile o infondato se, sotto la sua veste formale, mira in realtà a contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. sono preclusi salvo che il ricorrente dimostri che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su diverse ragioni di fatto.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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