Cassazione Penale, Sentenza n. 34336/2025 del 21/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/4/2025 che aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale (misura alternativa) per la detenuta condannata per favoreggiamento aggravato ex art. 416-bis (favoreggiamento a latitanti collegati a 'ndrangheta). Il ricorso censura l'erronea applicazione della disciplina relativa ai condannati per reati di cui all'art. 4-bis (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)) e la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, rilevando in particolare: omissione di confronto con le risultanze istruttorie (tra cui la relazione dell'Uepe favorevole), mancata valutazione della impossibilità di collaborazione della ricorrente e di elementi sopravvenuti (es. assoluzione del figlio da reati associativi), nonché l'assenza di considerazione del comportamento tenuto in carcere come elemento a favore dell'istanza.
La decisione
Il giudice adito ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato la disciplina transitoria di cui all'art. 3 del D.L. n.162/2022 e ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Lecce, disponendo il rinvio per un nuovo esame della richiesta. La Corte ha rilevato che la motivazione del Tribunale era carente: si è limitata a richiamare la gravità del fatto invece di accertare specificamente l'impossibilità di collaborazione e l'attualità (o meno) dei collegamenti con la criminalità organizzata. Inoltre la Corte ha ricordato che il Tribunale avrebbe dovuto valutare anche elementi sopravvenuti e informazioni individualizzanti (per esempio l'assoluzione del figlio e la condotta in carcere) per verificare se i collegamenti mafiosi siano ancora attuali; per questi motivi ha ordinato un nuovo esame conformemente ai principi indicati.
Norme richiamate
disciplina transitoria applicabile ai condannati per reati previsti dall'art. 4-bis: benefici concessi solo in caso di "collaborazione impossibile" e purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata
La Corte richiede un esame concreto e individualizzato degli "elementi" che dimostrino l'impossibilità di collaborazione e l'assenza attuale di contatti mafiosi; l'incertezza non può essere risolta automaticamente a sfavore dell'istante
art. 4-bis (legge 26 luglio 1975, n. 354)
normativa di riferimento sui benefici penitenziari per detenuti con reati collegati alla criminalità organizzata
Va applicata con la specificazione prevista dal D.L. n.162/2022: i benefici sono possibili solo se la collaborazione è impossibile e non sussistono collegamenti attuali con l'organizzazione criminale
reato di associazione di tipo mafioso; nel caso concreto è richiamato l'aggravante e la contiguità ad ambienti di 'ndrangheta
La gravità del reato è rilevante per il giudizio, ma la Corte segnala che la sola ricostruzione del fatto storico non può sostituire l'accertamento sull'attualità dei collegamenti
causa di non punibilità menzionata nell'ordinanza (contestata dalla ricorrente come non applicabile)
La Corte rileva che il Tribunale ha correttamente valutato la non applicabilità, ma sottolinea che la valutazione dei rapporti familiari e delle ragioni soggettive richiede approfondimento quando incide sulla stima dell'attualità dei collegamenti
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
rimessione per motivi di vizio di motivazione e violazioni processuali (lett. b ed e) invocate nel ricorso)
Fondamento formale del ricorso per vizio di motivazione e contraddittorietà: la Corte ha ritenuto fondate le censure relative alla carenza motivazionale e ha annullato con rinvio
Massime di principio
- La gravità del reato per cui si è stati condannati non è di per sé sufficiente a negare i benefici: il giudice deve accertare l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e l'effettiva impossibilità di collaborazione, con motivazione specifica
- L'onere dell'istante è di indicare elementi concreti che dimostrino la cessazione dei collegamenti mafiosi; tuttavia il giudice di sorveglianza non può limitarsi a riaffermare i fatti accertati in sede di cognizione senza valutare fatti sopravvenuti o documentazione che possa incidere sulla situazione attuale
- Il dubbio sulla sussistenza del presupposto dell'impossibilità di collaborazione non può risolversi automaticamente in danno dell'istante: ove manchi certezza, è necessaria motivazione puntuale e confrontata con le risultanze istruttorie
- Nel valutare la attualità dei collegamenti vanno considerati elementi individualizzanti post-condanna (comportamento in carcere, relazioni Uepe, esiti processuali di familiari coinvolti, assenze di contatti esterni) e l'eventuale partecipazione prevalente di altri soggetti (coniuge/figlio) nell'atto criminoso
- Il tribunale di sorveglianza deve operare un giudizio autonomo e successivo rispetto ai giudici di merito: non è sufficiente rinviare alla valutazione di responsabilità penale già compiuta, ma occorre verificarne la proiezione attuale
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