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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19859/2024 del 18/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (coeredi)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda di scioglimento della comunione ereditaria aperta alla morte del capostipite, con contestuale richiesta di rilascio, rendiconto, ripristino e liquidazione dei frutti per l'occupazione esclusiva di alcuni beni ereditari. Uno dei coeredi resisteva deducendo, tra l'altro, l'usucapione di alcuni immobili e di un terreno su cui aveva realizzato ampliamenti edilizi. Nel primo grado il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva escluso l'accessione, affermato che gli ampliamenti realizzati dopo la morte del de cuius su suolo già comune restavano di proprietà esclusiva dell'esecutore ma non rientravano nell'asse ereditario, e aveva poi ordinato la demolizione delle opere abusive e liquidato un indennizzo per il godimento esclusivo. In appello il coerede aveva sostenuto che la rinuncia all'usucapione riguardasse solo la casa paterna originaria e non anche le opere in ampliamento, che dovesse essere ammessa una scrittura privata del 1978 attributiva di diritti a costruire, e che l'ordine di demolizione fosse errato perché parte delle costruzioni insisteva anche su suolo di terzi. La Corte d'appello ha ritenuto coperto da giudicato il punto sulla appartenenza del terreno alla comunione e sulla proprietà esclusiva delle costruzioni realizzate dal coerede, ha dichiarato inammissibile la produzione della scrittura privata perché diretta a mutare la causa petendi rispetto a una questione già definita, e ha confermato la demolizione, rimettendo alla fase esecutiva l'individuazione della porzione concretamente da abbattere. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 329 c.p.c. e vizio di motivazione, insistendo sull'erronea estensione del giudicato, sull'ammissibilità della nuova scrittura e sull'insufficiente motivazione quanto alla parte dell'opera insistente su suolo di terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse sufficiente e non apparente, che correttamente fosse stato valorizzato il giudicato formatosi sulla prima sentenza non definitiva non impugnata, con cui era stata definitivamente affermata la natura comune del suolo e la riferibilità a quel suolo delle costruzioni realizzate dal coerede, e che fosse corretta anche l'inammissibilità della scrittura privata del 1978 perché volta a introdurre un diverso titolo di acquisto in contrasto con il giudicato. Quanto all'ordine di demolizione, la Corte ha confermato che la concreta individuazione della porzione non soggetta ad abbattimento attiene alla fase esecutiva e non incide sulla validità del titolo. È stata inoltre dichiarata inammissibile l'istanza di correzione dell'errore materiale proposta da alcuni controricorrenti, dovendo tale rimedio essere richiesto al giudice che ha emesso la decisione di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    La censura sulla rinuncia/impugnazione è stata valutata alla luce dell'effetto preclusivo derivante dal giudicato formatosi sulla sentenza non definitiva non impugnata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Invocato dal ricorrente per denunciare violazione di legge; la Corte ha ritenuto le doglianze inconferenti rispetto al giudicato ormai formato.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il sindacato sulla motivazione è limitato al solo "minimo costituzionale"; la motivazione della sentenza d'appello era ampia e non apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se totalmente mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • artt. 1102 e 1120 c.c.

    Richiamati per affermare che l'edificazione su bene comune da parte del coerede, senza consenso degli altri, non attribuisce un acquisto per accessione e può integrare abuso della cosa comune.

  • artt. 287 e seguenti c.p.c.

    La correzione degli errori materiali della sentenza di merito non può essere chiesta alla Corte di cassazione, ma al giudice che ha emesso la decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza non definitiva non impugnata preclude il riesame, anche nei successivi segmenti del processo, delle questioni in essa definitivamente decise, e il giudice successivamente adito non può rimetterle in discussione.
  • La parte non può eludere il giudicato introducendo, con nuovi documenti o allegazioni, un diverso titolo di acquisto o una diversa causa petendi incompatibile con la statuizione ormai definitiva.
  • In cassazione il vizio di motivazione è configurabile solo nei limiti del minimo costituzionale: non bastano insufficienze argomentative, occorre una motivazione mancante, meramente apparente o intrinsecamente incomprensibile.
  • Quando l'ordine di demolizione deriva da un titolo che individua l'opera abusiva da rimuovere, la concreta delimitazione della porzione materialmente da abbattere può essere demandata alla fase esecutiva, senza che ciò renda invalida la decisione di merito.
  • La correzione dell'errore materiale della sentenza di merito non è un rimedio esperibile direttamente dinanzi alla Corte di cassazione, ma va chiesta al giudice che ha pronunciato il provvedimento da correggere.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaPossesso
RamiSuccessioniDiritti realiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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