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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2430/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 09/02/2023 che aveva confermato la condanna in primo grado per: a) contravvenzione ai sensi dell'art. 4 L. n. 110/1975; b) delitto di minaccia aggravata in danno di Patruno Francesco, fatti commessi il 27/10/2015, con contestazione di recidiva. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 161 comma 2 c.p., deducendo che il reato contravvenzionale si era estinto per prescrizione il 27/10/2020, prima della sentenza impugnata. Secondo motivo: inosservanza dell'art. 52 c.p. e vizio di motivazione per mancata applicazione della scriminante della legittima difesa, in quanto l'imputato avrebbe semplicemente opposto la reazione a un'aggressione di Patruno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110/1975, in assenza di sospensioni, è di 5 anni e pertanto il reato si è estinto il 27/10/2020. Richiamando il dictum delle Sezioni Unite n. 12602/17.12.2015 (Ricci), ha affermato l'ammissibilità del ricorso in Cassazione per dedurre l'estinzione per prescrizione maturata prima della sentenza di merito e l'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio relativamente al capo di imputazione estinto e la pena di ammenda di euro 2.000 è stata eliminata. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva fornito adeguata motivazione sul diniego della scriminante e la Cassazione non può riesaminare i fatti per sostituirsi al giudice di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 110/1975

    Norma che disciplina la contravvenzione contestata (reato con termine di prescrizione specifico): è stato ritenuto che il relativo illecito contravvenzionale si estingue per prescrizione dopo 5 anni, in assenza di sospensioni del corso della prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Fissa i termini massimi di prescrizione per i reati, utilizzato per calcolare il termine quinquennale applicabile alla contravvenzione in assenza di cause sospensive.

  • art. 161 comma 2 cod. pen.

    Indica la durata della prescrizione per la specifica categoria di reato (utilizzato insieme all'art. 157 per stabilire la scadenza quinquennale del termine di prescrizione).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità. Richiamata dalla Corte per sancire che il giudice doveva adottare il provvedimento consequenziale e che la mancata dichiarazione può essere dedotta in Cassazione.

  • art. 52 cod. pen.

    Norma sulla legittima difesa invocata dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito abbia adeguatamente spiegato l'inconfigurabilità della scriminante, e la Cassazione non ha riconosciuto elementi nei fatti processuali che giustificassero la riesamina dei fatti.

  • Sezioni Unite, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266818

    Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266818

    Giurisprudenza di legittimità che ammette il ricorso per cassazione volto a dedurre l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, anche se la questione non è stata eccepita dalle parti, e ribadisce l'obbligo di declaratoria delle cause di non punibilità da parte del giudice di merito.

  • Giurisprudenza di Cassazione (richiami a Sez. 1 n. 5465/2020 e Sez. 6 n. 47204/2015)

    Sottolinea il principio per cui la Corte di Cassazione non può rivedere autonomamente la valutazione di fatti e prove compiuta dal giudice di merito e non può sostituirsi ad esso nella ricostruzione della vicenda quando il ricorrente propone una diversa versione ritenuta meno convincente.

Massime di principio

  • Per le contravvenzioni il termine di prescrizione va calcolato secondo gli artt. 157 e 161 c.p.; in assenza di cause sospensive la prescrizione può maturare dopo cinque anni dalla commissione del fatto.
  • Se la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di merito, il giudice di merito ha l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato d'ufficio (art. 129 c.p.p.) e la mancata declaratoria può essere dedotta in Cassazione in base al principio delle Sezioni Unite Ricci.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando il vizio riguarda l'estinzione del reato per prescrizione già maturata; non è sempre necessario il rinvio al giudice di merito.
  • Le doglianze generiche che non confrontano le ragioni della decisione impugnata e che si limitano a riproporre alternative ricostruzioni dei fatti sono spesso inammissibili o infondate: la Cassazione non svolge una nuova valutazione di merito sui fatti e sulle prove.
  • Per ottenere il riconoscimento della scriminante della legittima difesa è necessario che la ricostruzione fattuale sia sostenuta dagli atti e che il ricorrente argomenti specificamente il contrasto con la motivazione del giudice di merito; altrimenti la censura rischia di essere qualificata come generica.

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