Cassazione Penale, Sentenza n. 2430/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 09/02/2023 che aveva confermato la condanna in primo grado per: a) contravvenzione ai sensi dell'art. 4 L. n. 110/1975; b) delitto di minaccia aggravata in danno di Patruno Francesco, fatti commessi il 27/10/2015, con contestazione di recidiva. Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 157 e 161 comma 2 c.p., deducendo che il reato contravvenzionale si era estinto per prescrizione il 27/10/2020, prima della sentenza impugnata. Secondo motivo: inosservanza dell'art. 52 c.p. e vizio di motivazione per mancata applicazione della scriminante della legittima difesa, in quanto l'imputato avrebbe semplicemente opposto la reazione a un'aggressione di Patruno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che il termine massimo di prescrizione per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. n. 110/1975, in assenza di sospensioni, è di 5 anni e pertanto il reato si è estinto il 27/10/2020. Richiamando il dictum delle Sezioni Unite n. 12602/17.12.2015 (Ricci), ha affermato l'ammissibilità del ricorso in Cassazione per dedurre l'estinzione per prescrizione maturata prima della sentenza di merito e l'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.). Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio relativamente al capo di imputazione estinto e la pena di ammenda di euro 2.000 è stata eliminata. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva fornito adeguata motivazione sul diniego della scriminante e la Cassazione non può riesaminare i fatti per sostituirsi al giudice di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
Norma che disciplina la contravvenzione contestata (reato con termine di prescrizione specifico): è stato ritenuto che il relativo illecito contravvenzionale si estingue per prescrizione dopo 5 anni, in assenza di sospensioni del corso della prescrizione.
Fissa i termini massimi di prescrizione per i reati, utilizzato per calcolare il termine quinquennale applicabile alla contravvenzione in assenza di cause sospensive.
Indica la durata della prescrizione per la specifica categoria di reato (utilizzato insieme all'art. 157 per stabilire la scadenza quinquennale del termine di prescrizione).
Prevede l'obbligo del giudice di merito di dichiarare d'ufficio cause di non punibilità. Richiamata dalla Corte per sancire che il giudice doveva adottare il provvedimento consequenziale e che la mancata dichiarazione può essere dedotta in Cassazione.
Norma sulla legittima difesa invocata dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito abbia adeguatamente spiegato l'inconfigurabilità della scriminante, e la Cassazione non ha riconosciuto elementi nei fatti processuali che giustificassero la riesamina dei fatti.
Sezioni Unite, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266818
Sezioni Unite n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 25/03/2016), Ricci, Rv. 266818
Giurisprudenza di legittimità che ammette il ricorso per cassazione volto a dedurre l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, anche se la questione non è stata eccepita dalle parti, e ribadisce l'obbligo di declaratoria delle cause di non punibilità da parte del giudice di merito.
Giurisprudenza di Cassazione (richiami a Sez. 1 n. 5465/2020 e Sez. 6 n. 47204/2015)
Sottolinea il principio per cui la Corte di Cassazione non può rivedere autonomamente la valutazione di fatti e prove compiuta dal giudice di merito e non può sostituirsi ad esso nella ricostruzione della vicenda quando il ricorrente propone una diversa versione ritenuta meno convincente.
Massime di principio
- Per le contravvenzioni il termine di prescrizione va calcolato secondo gli artt. 157 e 161 c.p.; in assenza di cause sospensive la prescrizione può maturare dopo cinque anni dalla commissione del fatto.
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della sentenza di merito, il giudice di merito ha l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato d'ufficio (art. 129 c.p.p.) e la mancata declaratoria può essere dedotta in Cassazione in base al principio delle Sezioni Unite Ricci.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando il vizio riguarda l'estinzione del reato per prescrizione già maturata; non è sempre necessario il rinvio al giudice di merito.
- Le doglianze generiche che non confrontano le ragioni della decisione impugnata e che si limitano a riproporre alternative ricostruzioni dei fatti sono spesso inammissibili o infondate: la Cassazione non svolge una nuova valutazione di merito sui fatti e sulle prove.
- Per ottenere il riconoscimento della scriminante della legittima difesa è necessario che la ricostruzione fattuale sia sostenuta dagli atti e che il ricorrente argomenti specificamente il contrasto con la motivazione del giudice di merito; altrimenti la censura rischia di essere qualificata come generica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2330/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2331/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2332/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2333/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2334/2024 del 19/01/2024
- Sentenza penale · 19 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 2335/2024 del 19/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →