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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35145/2024 del 31/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il diritto alla proroga dell’indennità di mobilità in deroga per l’anno 2012. Il lavoratore aveva chiesto il pagamento del trattamento, deducendo di averne già fruito senza soluzione di continuità dal 2007; la Corte d’appello aveva accolto la domanda, riformando il primo grado e condannando l’INPS al pagamento. L’Istituto ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione dell’art. 81 c.p.c., sostenendo di non essere titolare passivo del rapporto poiché mero ente pagatore della prestazione, autorizzata dalla Regione e finanziata dall’Erario, in relazione all’art. 33, comma 21, l. n. 183/2011; (2) violazione dell’art. 102 c.p.c., deducendo il difetto di integrità del contraddittorio per mancata partecipazione della Regione Puglia e delle amministrazioni statali finanziatrici; (3) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697, 2729 c.c., lamentando che il lavoratore non avrebbe allegato e provato i presupposti del diritto, in particolare il decreto autorizzativo regionale e la capienza dei fondi. Il resistente ha replicato che la fattispecie era regolata dal DM 4 maggio 2006, attuativo dell’art. 1, comma 410, l. n. 266/2005, e che l’INPS era l’unico legittimato passivo, mentre l’onere di provare l’esaurimento dei fondi non poteva gravare sul lavoratore.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili perché fondati su decreti interministeriali e accordi Stato-Regione non dedotti nelle fasi di merito e comunque non costituenti fonti di diritto; le relative questioni implicavano nuovi accertamenti di fatto preclusi in sede di legittimità. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che esso mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di merito sulla sussistenza dei presupposti della mobilità in deroga e sull’esaurimento dei fondi. È stato ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è denunciabile solo in casi rigorosi di utilizzo di prove non introdotte o di travisamento di prove legali, e che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando l’onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. La Corte d’appello aveva infatti ritenuto provata, in fatto, la sussistenza dei presupposti del beneficio e aveva applicato il principio di vicinanza della prova per porre a carico dell’INPS la dimostrazione dell’esaurimento dei fondi, prova non fornita. L’INPS è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    la dedotta carenza di titolarità passiva, formulata sulla base di atti amministrativi e accordi non introdotti in modo rilevante nel merito, non è scrutinabile in cassazione se richiede nuovi accertamenti di fatto

  • art. 102 c.p.c.

    il preteso difetto di contraddittorio nei confronti della Regione e delle amministrazioni finanziatrici non è configurabile nella fase successiva all’autorizzazione regionale al beneficio, quando la domanda è rivolta contro l’ente erogatore

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte o disattende prove legali; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio

  • art. 2697 c.c.

    l’errore censurabile consiste nell’erronea ripartizione dell’onere della prova, non nella critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso insieme all’art. 2697 c.c., ma la censura è stata reputata diretta in sostanza contro l’apprezzamento del giudice di merito

  • art. 33, comma 21, della legge n. 183/2011

    norma evocata dall’INPS per negare titolarità passiva e litisconsorzio; la Corte non ne affronta il merito, rilevando l’inammissibilità delle relative censure

  • art. 1, comma 410, della legge n. 266/2005

    richiamato per inquadrare la mobilità in deroga in un sistema di concessioni straordinarie in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali

  • art. 6 del DM 4 maggio 2006

    richiamato come base del pagamento del trattamento da parte dell’INPS, nella fase successiva all’autorizzazione del beneficio

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo alla mobilità in deroga, una volta che la domanda attenga alla fase successiva all’autorizzazione del beneficio, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e l’azione può essere proposta nei confronti dell’ente erogatore, senza necessità di integrare il contraddittorio con la Regione, se questa non è chiamata a rispondere della fase autorizzativa.
  • Le questioni di carenza di titolarità passiva o di litisconsorzio necessario, quando fondate su atti amministrativi o accordi non introdotti utilmente nel giudizio di merito e comportanti nuovi accertamenti di fatto, sono inammissibili in sede di legittimità.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo in presenza di utilizzazione di prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio al di fuori dei limiti legali, oppure di trattamento come prove legali di elementi soggetti a valutazione; non è deducibile per contestare il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice assegna l’onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste quando la censura mira, in realtà, a sovvertire la valutazione di merito delle risultanze istruttorie.
  • Nel contenzioso relativo ai trattamenti in deroga, l’esaurimento dei fondi costituisce un fatto impeditivo o estintivo la cui dimostrazione può ricadere sull’ente tenuto al pagamento, secondo il criterio della vicinanza della prova, una volta che il richiedente abbia allegato e provato la spettanza del beneficio.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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