Cassazione Civile, Ordinanza n. 30964/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consiglio forense)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa del Consiglio Nazionale Forense di riscuotere dagli avvocati iscritti all'albo il contributo annuale previsto dall'art. 14 del d.lgs. lgt. n. 382/1944 per il proprio funzionamento. Il Consiglio dell'Ordine di Roma aveva deliberato di non riscuotere più tale contributo dagli avvocati non abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, ma il CNF, ottenuto il parere favorevole dell'autorità vigilante, aveva comunque proceduto alla riscossione tramite Equitalia. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi di pagamento sostenendo, da un lato, l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello del CNF per tardiva notifica e, dall'altro, l'illegittimità sostanziale della pretesa: secondo loro il contributo sarebbe dovuto solo dagli iscritti all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, non da tutti gli avvocati, e comunque la norma violerebbe il principio di riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. per mancanza di base legale sufficiente e per duplicazione dell'imposizione rispetto al contributo dovuto agli ordini territoriali.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Sul primo ha ritenuto corretta la notifica dell'appello al procuratore costituito, poiché il termine di cui all'art. 327 c.p.c. non era ancora spirato tenendo conto della sospensione feriale e della data di consegna del plico. Sul secondo ha affermato che l'art. 14 del d.lgs. lgt. n. 382/1944, interpretato sistematicamente, attribuisce al CNF il potere di determinare e riscuotere il contributo annuale da tutti gli iscritti all'albo professionale, non solo dagli iscritti all'albo dei cassazionisti; la disposizione non viola l'art. 23 Cost., perché la legge indica la finalità del contributo, cioè la copertura delle spese di funzionamento dell'ente, e la concreta quantificazione è assoggettata a un sistema di controlli e a regole di bilancio idonei a escludere arbitri. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con compensazione integrale delle spese di lite per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La notifica dell'impugnazione va eseguita presso il procuratore costituito quando il termine breve o lungo non sia decorso; nel caso concreto, la notifica è stata ritenuta tempestiva e quindi correttamente eseguita al difensore.
Il termine semestrale per impugnare non risultava ancora scaduto, dovendosi applicare la sospensione feriale e avendo rilievo la data di consegna del plico.
art. 14 del d.lgs. lgt. n. 382/1944
"Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento"
La disposizione consente al CNF di imporre un contributo annuale a tutti gli iscritti all'albo professionale, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'ente.
art. 23 Cost.
La riserva di legge è relativa: la legge deve indicare la finalità e parametri sufficienti della prestazione patrimoniale, mentre la concreta determinazione può essere rimessa a fonti secondarie o atti amministrativi se vi sono criteri idonei a evitare arbitri.
Richiamato incidentalmente per evidenziare che la funzione regolatoria del CNF incide su aspetti di interesse generale dell'avvocatura, come le regole sul patto di quota lite.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il termine lungo per proporre impugnazione va verificato tenendo conto della sospensione feriale, e la notifica al procuratore costituito è corretta se l'impugnazione non è ancora tardiva.
- Quando una norma attribuisce a un ente professionale il potere di determinare un contributo annuale per le spese di funzionamento, l'espressione "iscritti nell'albo" va letta in base al sistema normativo complessivo, salvo una chiara limitazione testuale.
- Un contributo imposto a favore di un ente professionale non viola la riserva di legge ex art. 23 Cost. se la legge ne individua la destinazione e il meccanismo di quantificazione è ancorato a parametri oggettivi e a controlli idonei a prevenire arbitri.
- Gli ordini e i consigli professionali, in quanto enti pubblici non economici, possono richiedere ai propri iscritti contributi destinati al loro funzionamento quando ciò sia previsto dalla disciplina ordinamentale e coerente con la funzione istituzionale svolta nell'interesse della categoria.
- La novità della questione può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite anche in caso di rigetto del ricorso.
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