Cassazione Civile, Ordinanza n. 13460/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario ha convenuto in giudizio la confinante chiedendo che fosse accertata l'inesistenza di una servitù, asseritamente determinata dalla presenza sul suo fondo di una fossa biologica e di alcuni pluviali di proprietà altrui, nonché l'inesistenza di una servitù di veduta vantata dalla controparte. La convenuta si è difesa e ha proposto domanda riconvenzionale subordinata di usucapione. Il Tribunale ha accolto la domanda principale; la Corte d'appello, invece, ha riformato parzialmente la decisione, ritenendo non provata l'insistenza della fossa biologica sul fondo dell'attore, valorizzando atti negoziali e divisionale come indici di una possibile comproprietà del terreno, ed escludendo il risarcimento del danno per difetto di prova dell'an e del quantum. Il soccombente in appello ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: nullità per motivazione apparente; violazione del valore probatorio dell'atto pubblico; violazione delle regole sull'onere della prova e sulla prova legale; violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti/atti; violazione delle norme sul danno in re ipsa e sull'art. 1226 c.c.; omessa motivazione sul rigetto della domanda risarcitoria. La controparte ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che la sentenza d'appello non presentasse alcuna anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e del perimetro del sindacato di legittimità; dall'altro, che le censure sulla lettura degli atti e delle prove mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Quanto al danno, ha osservato che la Corte territoriale aveva escluso un pregiudizio ulteriore rispetto alla lesione della proprietà, limitato a una veduta illegittima su un coperto, e che in tale contesto non poteva invocarsi automaticamente un danno in re ipsa, dovendosi comunque allegare e provare il danno-conseguenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Indica i diversi vizi deducibili in cassazione; la Corte ribadisce che il ricorso non può tradursi in una rivalutazione del merito sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente, perplessa o incomprensibile; nel caso concreto la motivazione d'appello è stata ritenuta sufficiente.
Richiamato dalla parte ricorrente in combinato con l'art. 132 c.p.c. per sostenere la nullità della sentenza, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile.
La valutazione delle prove e del convincimento del giudice di merito non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di legge realmente dedotto; la critica non può risolversi in una diversa lettura del materiale istruttorio.
L'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza; la ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse attribuito all'atto una lettura diversa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
L'onere della prova grava su chi agisce per far valere il diritto; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che l'attore non avesse provato la dedotta insistenza della fossa biologica sul fondo e il danno lamentato.
Richiamato per contestare l'uso del materiale istruttorio, ma la Corte ha ribadito che la valutazione delle risultanze probatorie resta riservata al giudice di merito.
Richiamato nel motivo relativo alla proprietà e alla comproprietà del fondo, ma non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'ammissibilità del ricorso.
Richiamato quale norma sull'accordo contrattuale nell'ambito delle censure interpretative, ma la Corte ha ritenuto che la ricostruzione degli atti da parte del giudice di merito fosse plausibile.
Richiamato in relazione alla forma degli atti, nell'ambito della critica all'interpretazione data dalla Corte d'appello.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della doglianza sulla qualificazione degli atti e del bene controverso.
La Corte ribadisce che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e deve seguire un percorso sistematico e non meramente letterale.
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ma la Corte ha escluso che vi fosse un danno ulteriore da liquidare in assenza di prova del pregiudizio.
Richiamato dal ricorrente per la tutela del diritto di proprietà in relazione alla lesione lamentata.
Richiamato dal ricorrente in tema di distanze e vedute, ma la Corte ha escluso l'automatica configurabilità del danno in re ipsa nel caso concreto.
art. 111 Cost.
Richiamato per dedurre vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso la violazione del minimo costituzionale della motivazione.
Norma sul deposito di memoria in prossimità dell'udienza di cassazione.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Il significato delle dichiarazioni negoziali va ricostruito non solo sul dato letterale ma mediante un processo interpretativo complessivo, comprensivo di elementi testuali ed extratestuali.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è circoscritto al minimo costituzionale: è denunciabile solo quando la sentenza presenti mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
- La censura per violazione delle norme sull'interpretazione degli atti non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito: in cassazione è sindacabile solo il rispetto dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- L'interpretazione del contratto o degli atti negoziali deve essere complessiva e sistematica, non meramente letterale; il giudice può valorizzare anche elementi extratestuali e la condotta delle parti.
- La valutazione delle prove, comprese le presunzioni, è riservata al giudice di merito e non è rivedibile in cassazione se la doglianza mira solo a contrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio.
- Chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto: se la prova della situazione materiale allegata manca, la domanda non può essere accolta.
- In materia risarcitoria il danno rilevante è il danno-conseguenza e deve essere allegato e provato; la mera lesione del diritto non comporta automaticamente l'attribuzione di un danno ulteriore in ogni caso.
- Il riconoscimento del danno in re ipsa non può essere esteso oltre i casi in cui l'ordinamento o la giurisprudenza ne consentano la presunzione, restando necessario l'accertamento del concreto pregiudizio quando il giudice lo escluda in fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13356/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13357/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13358/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13360/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13361/2024 del 15/05/2024
- ordinanza_civile · 15 mag 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 13362/2024 del 15/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →