Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33739/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La proprietaria di un immobile concesso in locazione a una società chiedeva il risarcimento dei danni ai locali e del pregiudizio da mancato utilizzo dell'immobile per il tempo necessario ai lavori di ripristino, convenendo in giudizio la società originaria conduttrice e una successiva società nella quale era stato conferito il ramo d'azienda. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato le convenute in solido; la Corte d'appello, invece, aveva rigettato la domanda nei confronti della società cessionaria del ramo d'azienda, ritenendo che il conferimento del ramo non avesse comportato il trasferimento automatico del contratto di locazione relativo ai locali poi rilasciati, anche perché la società conferente aveva già trasferito l'attività in altri locali in locazione. La ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione dell'art. 27 l. n. 392/1978, sostenendo che, nonostante il rilascio anticipato dell'immobile, la disponibilità giuridica del contratto di locazione permanesse fino alla scadenza del preavviso semestrale di recesso; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte letto correttamente l'atto costitutivo della nuova società e per non avere considerato che tra i contratti trasferiti vi sarebbe stato anche quello relativo all'immobile originario; 3) violazione dell'art. 36 l. n. 392/1978, assumendo che la cessione del contratto sarebbe comunque efficace anche senza la comunicazione formale al locatore e che vi sarebbe stata prova scritta della cessione e accettazione da parte della locatrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure non aggredissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'assunto che il conferimento dei "contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa" non potesse includere il contratto di locazione di un immobile già rilasciato e non più utilizzato dalla conferente, la quale aveva già trasferito la propria attività in altri locali. I motivi formulati come violazione di legge erano in realtà diretti a ottenere una diversa lettura della clausola contrattuale e un nuovo apprezzamento del merito, senza denunciare specifici errori di diritto o di interpretazione canonica. Anche il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è stato giudicato inammissibile perché il presunto fatto decisivo era individuato in un documento già considerato dalla Corte territoriale e, comunque, la censura mirava solo a rivalutare il merito. Non essendosi costituita l'intimata, non è stata posta alcuna statuizione sulle spese; è stato inoltre disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27 l. n. 392/1978

    La ricorrente ne invocava la violazione per sostenere che il contratto di locazione restasse giuridicamente efficace fino alla scadenza del preavviso di recesso; la Corte, però, ha ritenuto che tale profilo non scalfisse la ratio della decisione di merito.

  • art. 36 l. n. 392/1978

    La ricorrente ne deduceva la violazione per affermare l'efficacia della cessione del contratto anche senza formale comunicazione al locatore; la Corte ha considerato la censura non decisiva rispetto al punto centrale, ossia l'esclusione che quel contratto fosse compreso nel ramo conferito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata richiamata quale base della trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi, non si confronti con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata.
  • La deduzione di violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una diversa interpretazione della clausola contrattuale o in una rivalutazione del merito, se non vengono indicati specifici errori di diritto o di ermeneutica.
  • Il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando il "fatto" asseritamente omesso coincide con un documento già esaminato dal giudice di merito o quando la censura mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Nel contesto del conferimento di ramo d'azienda, il richiamo ai "contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa" non consente, di per sé, di includere un contratto di locazione relativo a un immobile già rilasciato e non più utilizzato dalla società conferente, se dalla vicenda concreta emerge il trasferimento dell'attività in altri locali.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeMandatoImpugnazioni
RamiLocazioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.