Cassazione Penale, Ordinanza n. 30110/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La persona già condannata chiedeva, in sede di esecuzione, l'applicazione della disciplina della continuazione tra più sentenze irrevocabili: una per fatto di lieve entità in materia di stupefacenti, commesso nell'agosto 2012, e un'altra che riguardava, tra gli altri, partecipazione ad associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e un ulteriore reato in materia di stupefacenti commesso nel maggio 1998. La Corte d'appello di Roma, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza ritenendo che tra i fatti non vi fosse prova di un medesimo disegno criminoso: il reato del 2012 era stato commesso con persona estranea all'associazione, non appariva riconducibile all'attività associativa e, soprattutto, era distante nel tempo rispetto al reato-fine del 1998. Nel ricorso per cassazione si censurava l'ordinanza per avere enfatizzato solo la distanza temporale tra gli episodi, trascurando l'omogeneità delle fattispecie e la circostanza che il sodalizio associativo era stato temporalmente contestato sino al 21 novembre 2013; si sosteneva che tale dato avrebbe dovuto consentire di ricondurre il fatto del 2012 all'attività associativa e di ritenere apodittica e congetturale l'esclusione della continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la decisione impugnata si era conformata al principio secondo cui la continuazione tra reato associativo e reati-fine è configurabile solo quando i reati-fine risultino programmati al momento in cui l'agente decise di entrare nel sodalizio, senza che sia necessario che tale programmazione coincida con la costituzione dell'associazione. Nel caso concreto il giudice dell'esecuzione aveva escluso, con motivazione ritenuta logicamente congrua, che il fatto del 2012 fosse riconducibile all'attività dell'associazione, valorizzando la commissione in concorso con soggetto estraneo al sodalizio e la notevole distanza temporale dall'unico reato-fine collegabile all'associazione, commesso nel 1998. Il ricorrente non si era confrontato con questa ratio decisoria, limitandosi a contestare la sola distanza temporale e a prospettare un vizio motivazionale non ravvisato dalla Corte. Conseguentemente il ricorso è stato respinto in rito con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Indicato come reato oggetto della sentenza di condanna del 2014, in materia di stupefacenti, rispetto al quale si chiedeva la continuazione in sede esecutiva.
art. 416-bis, commi 1, 2, 3, cod. pen.
Indicato come reato associativo mafioso oggetto della sentenza del 2018; rispetto a esso si discuteva se il fatto del 2012 potesse costituire reato-fine programmato nel medesimo disegno criminoso.
art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
Indicato come associazione finalizzata al traffico di stupefacenti nella sentenza del 2018; rilevante come contesto associativo rispetto alla richiesta di continuazione.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
Indicato come ulteriore reato in materia di stupefacenti contestato nella sentenza del 2018, utile a ricostruire il quadro di reati-fine e la distanza temporale dal fatto del 2012.
Norma implicitamente applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La continuazione tra un reato associativo e un reato-fine è configurabile solo se il reato-fine risulti già programmato quando l'agente ha aderito al sodalizio; non occorre che la programmazione sia contestuale alla costituzione dell'associazione.
- Ai fini del riconoscimento della continuazione non basta la mera omogeneità astratta delle fattispecie o la persistente durata dell'associazione: occorre una concreta dimostrazione del medesimo disegno criminoso, fondata su indici significativi.
- Il giudice dell'esecuzione può negare la continuazione quando emergano elementi incompatibili con la riconducibilità del fatto all'attività associativa, come la commissione del reato con persona estranea all'associazione e una significativa distanza temporale rispetto ai fatti già collegati al sodalizio.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e si limita a contestazioni generiche o meramente assertive, prive di reale confutazione degli argomenti decisivi utilizzati dal giudice di merito.
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