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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23222/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva accolto l'appello del contribuente contro un'intimazione di pagamento emessa a seguito della decadenza da una rateazione per omesso versamento di rate trimestrali. Il contribuente aveva dedotto, già davanti al giudice tributario, l'invalidità dell'atto presupposto per difetto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento, sostenendo che la delega conferita a chi aveva sottoscritto l'atto fosse nulla. La CTR aveva ritenuto tempestivo il ricorso e aveva affermato la nullità della delega, traendone la conseguenza dell'illegittimità derivata dell'intimazione. In cassazione l'Ufficio ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il contribuente non poteva far valere vizi dell'avviso di accertamento impugnando soltanto l'intimazione di pagamento, salvo che avesse allegato di aver conosciuto solo con quest'ultima l'atto presupposto; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 15 d.lgs. 218/1997 e 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la definizione per adesione e la mancata impugnazione dell'accertamento avevano comunque precluso la contestazione del titolo e la rilevazione del vizio di sottoscrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il ricorso introduttivo del contribuente fosse inammissibile nella parte in cui, attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, mirava a contestare vizi propri dell'avviso di accertamento presupposto. Ha richiamato il principio per cui gli atti successivi a un avviso divenuto definitivo sono sindacabili solo per vizi propri, salvo che il contribuente dimostri di aver conosciuto la pretesa solo con l'atto successivo. Poiché nel caso concreto il contribuente non aveva allegato di aver conosciuto l'accertamento soltanto con l'intimazione, la censura era preclusa. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, che dovrà esaminare le questioni rimaste assorbite, in particolare l'eventuale invalidità propria dell'intimazione per difetto di delega di sottoscrizione, e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992

    Gli atti successivi a un atto impositivo presupposto possono essere impugnati solo per vizi propri; non è consentito far valere, tramite l'atto consequenziale, vizi dell'atto presupposto, salvo mancata conoscenza di quest'ultimo da parte del contribuente prima della notifica dell'atto successivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle domande e delle eccezioni effettivamente proposte; la censura del vizio dell'atto presupposto non può essere riqualificata come censura dell'atto successivo se ciò non emerge dall'allegazione difensiva.

  • art. 2 d.lgs. 218/1997

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla definizione per adesione dell'accertamento presupposto e ai suoi effetti preclusivi, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 15 d.lgs. 218/1997

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla definizione per adesione dell'accertamento presupposto e ai suoi effetti preclusivi, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla sottoscrizione dell'avviso di accertamento; il relativo profilo è stato ritenuto non scrutinabile in via derivata sul solo atto successivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario successivo si limita a dare esecuzione a un atto impositivo presupposto ormai definitivo, esso non costituisce un nuovo atto impositivo autonomamente contestabile nei vizi dell'atto a monte, ma è sindacabile solo per vizi propri.
  • L'impugnazione dell'atto consequenziale non consente di far valere irregolarità o nullità dell'atto presupposto, salvo che il contribuente alleghi e dimostri di essere venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo mediante la notifica dell'atto successivo.
  • Se il ricorso introduttivo mira in sostanza a colpire l'atto presupposto senza la necessaria allegazione della sua mancata previa conoscenza, la domanda è inammissibile in parte qua.
  • La questione relativa ai vizi propri dell'atto successivo, ove non esaminata dal giudice di merito perché assorbita dalla pronuncia su un vizio derivato, deve essere riesaminata nel giudizio di rinvio senza necessità di ricorso incidentale condizionato della parte totalmente vittoriosa in appello.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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