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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01280/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il creditore aveva chiesto l'ammissione al passivo di un credito per attività di consulenza e assistenza prestata all'impresa poi fallita al fine di fronteggiarne la situazione debitoria. Il Tribunale aveva ammesso il credito in chirografo per l'importo dovuto al netto degli acconti, escludendo l'IVA per mancanza di prova dell'emissione della fattura prima del fallimento, e aveva negato il privilegio ex art. 2751-bis, comma 2, c.c. per difetto di prova della natura professionale, personale e prevalente dell'attività nell'impresa del creditore. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente ulteriormente detratto gli acconti da una somma già al netto degli stessi; 2) violazione dell'art. 2751-bis, comma 2, c.c., per avere escluso la sussistenza dei requisiti del privilegio, malgrado le risultanze istruttorie; 3) violazione dell'art. 6, comma 3, d.P.R. 633/1972, assumendo che il credito per rivalsa IVA sorga con l'esecuzione della prestazione e non sia subordinato all'emissione della fattura.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che non vi fosse omesso esame di un fatto decisivo, perché il Tribunale aveva correttamente sottratto gli acconti dalla somma domandata in sede di ammissione al passivo, senza che potesse assumere rilievo una successiva estensione del petitum: la domanda insinuata può essere precisata nelle osservazioni ex art. 95 l.fall., ma non ampliata né modificata nella causa petendi; può solo essere ridotta. Sul secondo motivo ha escluso il privilegio ex art. 2751-bis, comma 2, c.c., affermando che il credito vantato non derivava da una prestazione riconducibile alle attività professionali per le quali il ricorrente era abilitato, bensì da una consulenza/assistenza finanziaria estranea all'oggetto della sua attività individuale dichiarata. Sul terzo motivo ha confermato che, dal punto di vista civilistico, l'emissione della fattura costituisce l'evento generatore anche del credito per rivalsa IVA, autonomo ma connesso al credito principale, sicché correttamente era stata negata l'ammissione del relativo importo in assenza di fattura anteriore al fallimento. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    norma sulla proposta di opposizione allo stato passivo richiamata quale base del giudizio di impugnazione del decreto di ammissione parziale.

  • art. 95 l.fall.

    le osservazioni scritte consentono di precisare la domanda di insinuazione, ma non di ampliarne il petitum o modificarne la causa petendi; è ammessa solo una riduzione della pretesa.

  • art. 360 c.p.c.

    indicati come vizi di ricorso dedotti con riferimento a violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 2751-bis, comma 2, c.c.

    il privilegio compete solo per crediti derivanti da prestazioni che rientrano nelle attività professionali per cui il creditore è abilitato, e non per qualunque attività svolta di fatto.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. 633/1972

    richiamato per sostenere la nascita del credito IVA; la Corte ha però ribadito, in chiave civilistica, che la fatturazione costituisce l'evento generatore del credito di rivalsa IVA ai fini dell'ammissione al passivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nella verifica del credito insinuato al passivo, la domanda proposta con l'istanza originaria non può essere ampliata in sede di osservazioni ex art. 95 l.fall. o di opposizione, ma solo precisata o ridotta; l'eventuale riduzione della pretesa equivale a rinuncia parziale.
  • Ai fini del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c., non basta che l'attività sia svolta da un soggetto iscritto o abilitato a una certa professione: il credito deve derivare da una prestazione riconducibile proprio alle attività professionali per le quali quel soggetto è normativamente abilitato.
  • Il privilegio professionale non si estende a prestazioni di consulenza o assistenza che, pur concretamente svolte, siano estranee all'oggetto dell'attività professionale o imprenditoriale dichiarata dal creditore.
  • Il credito per rivalsa IVA, ai fini dell'ammissione al passivo, è autonomo rispetto al credito principale ma ne segue la sorte quanto alla sua esigibilità civilistica; la fatturazione è considerata evento rilevante per la sua insorgenza, sicché in mancanza di fattura anteriore al fallimento il credito può essere escluso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniConto corrente
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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