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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31471/2022 del 25/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La richiedente aveva impugnato in cassazione il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato le sue domande di accertamento dello status di rifugiata, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione conteneva due motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio un vizio della procura speciale. La procura era stata rilasciata in calce al ricorso, recava gli estremi del decreto impugnato e una data successiva al deposito del provvedimento, ma il difensore aveva autenticato soltanto la firma della conferente con la formula "E' autentica", senza certificare espressamente che la data di rilascio fosse successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, secondo l'interpretazione resa dalle Sezioni Unite. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché la procura speciale non è conforme all'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo interpretato da Cass. S.U. n. 15177/2021: manca infatti la certificazione, da parte del difensore, della posteriorità della data di rilascio della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non viene pronunciata statuizione sulle spese, poiché il Ministero non ha svolto attività difensiva. È altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato"; "deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente"

    La procura speciale per il ricorso per cassazione nei procedimenti regolati da tale norma deve recare espressa certificazione della data, successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, da parte del difensore; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, derogata dalla specialità dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria del rilascio della procura speciale, derogata dalla specialità dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.

    Sono richiamati nel passaggio relativo al vaglio di costituzionalità dell'art. 35-bis, comma 13, ma la loro evocazione serve solo a ricordare che la norma è stata ritenuta non contrastante con tali parametri.

  • artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    Richiamati nel controllo di compatibilità costituzionale e unionale dell'art. 35-bis, comma 13.

  • artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamati nel controllo di compatibilità costituzionale e unionale dell'art. 35-bis, comma 13.

  • artt. 6, 13 e 14 CEDU

    Richiamati nel controllo di compatibilità costituzionale e convenzionale dell'art. 35-bis, comma 13.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i decreti emessi nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve contenere una certificazione espressa della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, non essendo sufficiente la sola autenticazione della firma.
  • La specialità della disciplina sulla procura nei giudizi di protezione internazionale deroga alle regole ordinarie degli artt. 83 e 365 c.p.c., imponendo al difensore un duplice controllo: autenticità della sottoscrizione e posteriorità temporale del mandato.
  • La mancanza della certificazione della posteriorità della procura integra una causa di inammissibilità del ricorso, rilevabile in sede di legittimità senza esame dei motivi di censura.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non svolge difese, non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite; resta però dovuto, ove ne ricorrano i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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