Cassazione Civile, Ordinanza n. 20155/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (convenuto)
La controversia
La controversia nasce dalla pubblicazione su Facebook, nel sito del gruppo politico di minoranza comunale di cui il convenuto era capogruppo, di un post ritenuto diffamatorio nei confronti di una ex sindaca, di un altro soggetto e di una società. I danneggiati avevano chiesto il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva accolto due domande e rigettato una terza; la corte d'appello aveva poi rigettato anche la domanda della società, confermando quella della sola ex sindaca e pronunciando sulle spese in modo sfavorevole al convenuto. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38 c.c. per avere la Corte d'appello attribuito la responsabilità del post senza prova di una sua personale condotta illecita, prospettando un erroneo richiamo alla qualità di capogruppo/legale rappresentante; 2) violazione dell'art. 51 c.p. per mancato riconoscimento della scriminante della critica politica; 3) violazione dell'art. 1226 c.c. per assenza di prova del danno non patrimoniale; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese, per avere la Corte d'appello applicato la soccombenza in modo unitario tra più domande autonome e per aver posto spese anche in favore di parti integralmente soccombenti; 5) violazione della disciplina sulla mediazione obbligatoria, ritenuta però irrilevante dal ricorrente stesso solo in relazione alla domanda della società soccombente.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i primi, secondo, terzo e quinto motivo. Ha accolto il quarto motivo limitatamente alla regolazione delle spese di lite. In particolare, ha escluso che vi fosse reciproca soccombenza complessiva, perché erano state introdotte tre domande risarcitorie autonome da tre soggetti diversi, di cui una sola era stata accolta e due rigettate; ha inoltre affermato che la parte integralmente vittoriosa non può essere condannata, neppure in parte, a rifondere spese alla parte integralmente soccombente. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata solo in relazione al capo spese, con rinvio alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione per una nuova regolazione delle spese dei due gradi, da effettuare distintamente per ciascun rapporto processuale.
Norme richiamate
È evocato dal ricorrente per sostenere l'erronea attribuzione di responsabilità in capo al rappresentante di un gruppo/associazione; la Corte però rileva che la censura non coglie la ratio processuale della decisione d'appello ed è inammissibile.
La scriminante della critica politica non opera quando il fatto presupposto della critica non corrisponde a verità, neppure in termini di verità putativa ragionevole.
La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è legittima quando il giudice abbia accertato, anche per presunzioni, la sussistenza del pregiudizio.
Le spese seguono la soccombenza; la valutazione va compiuta separatamente per ciascun autonomo rapporto processuale.
La compensazione delle spese richiede la presenza di eccezionali ragioni da esplicitare in motivazione; non può giustificare la condanna del totalmente vittorioso in favore del totalmente soccombente.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere il puntuale richiamo degli atti e dei fatti processuali rilevanti su cui la censura si fonda; in mancanza, il motivo è inammissibile.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale e il deposito di memoria.
Richiamato solo per la disciplina della mediazione obbligatoria, ma la relativa questione è dichiarata irrilevante e inammissibile per difetto di interesse.
Massime di principio
- In materia di diffamazione, la critica politica non è scriminata se poggia su fatti falsi o non ragionevolmente ritenuti veri in base alle fonti o alle circostanze del caso.
- L'accertamento della verità del fatto presupposto, del contenuto offensivo delle espressioni e della ricorrenza delle esimenti della cronaca o della critica è riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
- Il danno non patrimoniale può essere provato anche per presunzioni; una volta accertata la sofferenza morale o il discredito in via presuntiva, la liquidazione equitativa è consentita.
- Quando in un giudizio sono cumulate domande autonome proposte da soggetti diversi, la soccombenza e la regolazione delle spese devono essere valutate separatamente per ciascun rapporto processuale, non in modo unitario e indistinto.
- La parte integralmente vittoriosa non può essere condannata, neppure parzialmente, a rifondere le spese alla parte integralmente soccombente; l'eventuale compensazione richiede specifica motivazione e presupposti di legge.
- Il ricorso per cassazione che censuri una statuizione processuale deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva e indicare specificamente gli atti rilevanti del giudizio di merito, altrimenti è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20023/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20024/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20027/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20028/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20029/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20031/2025 del 18/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →