Cassazione Civile, Ordinanza n. 31323/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria e di riduzione promosso da una figlia della defunta madre, la quale chiedeva di accertare la reale consistenza dell'asse ereditario, dichiarare lesive della propria quota di legittima alcune attribuzioni testamentarie e operare la divisione. In particolare sosteneva che taluni immobili intestati ad altri fratelli fossero stati in realtà acquistati con denaro della de cuius e costituissero donazioni indirette soggette a collazione/riduzione; deduceva inoltre che la madre fosse intervenuta nell'acquisto di un immobile intestato a una sorella, versandone parte del prezzo. I convenuti resistettero e allegarono anche che la stessa attrice aveva ricevuto dalla madre un immobile, chiedendo che tale attribuzione fosse considerata nella verifica della lesione di legittima. Il Tribunale respinse le domande; la Corte d'appello confermò, ritenendo non provata dalla ricorrente l'utilizzazione di risorse proprie nell'acquisto dell'immobile a lei intestato e valorizzando la ricostruzione di un progetto familiare della de cuius volto ad assicurare una sistemazione abitativa a ciascun figlio. In cassazione la ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse invertito l'onere della prova imponendole di dimostrare la disponibilità di redditi propri e trascurando che i convenuti avevano affermato di aver pagato il prezzo con mezzi propri; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché nel rogito del 15.7.1966 il venditore aveva dichiarato di aver ricevuto il prezzo dall'acquirente, elemento incompatibile con la donazione materna; 3) omesso esame di un fatto decisivo, perché l'eccezione che anche l'attrice avesse ricevuto una donazione era stata proposta solo da due dei quattro fratelli, circostanza che, secondo la ricorrente, avrebbe dovuto escludere il perfezionamento della donazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, una volta desunta in via indiziaria la sussistenza di una donazione indiretta dell'immobile in favore della ricorrente, il pagamento del prezzo costituiva un fatto impeditivo della pretesa e la relativa prova gravava sull'acquirente secondo l'art. 2697 c.c.; inoltre ha richiamato il principio di vicinanza della prova, coerente con la distinzione tra fatti costitutivi e fatti impeditivi. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché preclusi dalla c.d. doppia conforme ex art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.; ha comunque osservato che il rogito non aveva valore probatorio vincolante sulla provenienza delle somme e che la donazione indiretta può configurarsi anche quando il denaro sia materialmente consegnato da altri, purché provenga dal donante. Quanto al terzo motivo, ha precisato che la deduzione secondo cui l'eccezione fosse stata sollevata solo da alcuni convenuti non integra un "fatto storico" omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, senza statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il criterio formale di riparto dell'onere della prova distingue fatti costitutivi e fatti impeditivi/modificativi/estintivi; una volta desunta in via indiziaria la donazione indiretta, la prova dell'impiego di risorse proprie per escluderla grava sull'acquirente come fatto impeditivo.
art. 348-ter c.p.c., commi 4 e 5
In presenza di doppia conforme, le censure di merito basate sull'omesso esame di fatti decisivi risultano precluse nei limiti previsti dalla norma.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non attiene a questioni, argomentazioni, deduzioni difensive o eccezioni in sé considerate.
La mancata applicazione del ragionamento presuntivo non è di per sé denunciabile come violazione di legge; la censura può rilevare solo se si traduce nell'omesso esame di un fatto secondario nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Il rigetto del ricorso comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso, richiamato dalla norma sul contributo unificato supplementare.
art. 348, commi IV e V, c.p.c.
La sentenza richiama la preclusione derivante dalla doppia conforme, ostativa alle censure di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
Massime di principio
- Quando una liberalità immobiliare è ricostruita dal giudice di merito sulla base di una pluralità di indizi convergenti, la prova contraria dell'effettivo impiego di mezzi propri per l'acquisto grava su chi contesta la donazione indiretta, trattandosi di fatto impeditivo della pretesa.
- Il principio di vicinanza della prova non deroga al criterio dell'art. 2697 c.c., ma lo specifica: i fatti costitutivi devono essere provati da chi agisce, mentre i fatti impeditivi, estintivi o modificativi ricadono sulla controparte.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per rivalutare il merito mediante censure sull'omesso esame di fatti che coincidano con le questioni già decise nei due gradi di merito.
- Ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il "fatto" omesso deve essere un accadimento storico decisivo e non una mera deduzione difensiva, una questione giuridica o un'eccezione formulata nel processo.
- Nella donazione indiretta l'intestazione formale del bene e le dichiarazioni contenute nel rogito non sono, da sole, decisive se il quadro istruttorio consente di ritenere che il prezzo sia stato sostenuto dal disponente con la volontà di attribuire il bene al beneficiario.
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