Cassazione Penale, Sentenza n. 30601/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari che aveva respinto la sua istanza di revoca o sospensione dell'ingiunzione di demolizione riferita a immobili oggetto di condanna penale. I motivi del ricorso in Cassazione erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata nomina di un difensore d'ufficio e per la mancata notifica al difensore dell'ingiunzione; (2) estinzione dell'ordine di demolizione per prescrizione ex art. 173 c.p.; (3) violazione dell'art. 54 c.p. e del principio di proporzionalità in relazione alla situazione familiare e abitativa (anziana, conviventi e nipoti disabili), con richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha confermato l'orientamento secondo cui, in tema di reati edilizi, l'ingiunzione a demolire non richiede la notifica al difensore d'ufficio ma solo al condannato; ha affermato che l'ordine di demolizione è una misura di ripristino (sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio) e non è soggetto alla prescrizione prevista dall'art. 173 c.p. né alla prescrizione dell'art. 28 della legge n. 689/1981; quanto al profilo di proporzionalità, la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha fornito prove concrete (negli atti dell'esecuzione) dell'indisponibilità di altre abitazioni o dell'assenza di mezzi economici per sostenere una locazione. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla nomina del difensore; la Corte non ha ritenuto che da tali norme derivi l'obbligo di nomina o di notifica dell'ingiunzione al difensore nel caso di ingiunzione a demolire per reati edilizi
art. 655 cod. proc. pen. (comma quinto)
Richiamato nel motivo riferito alla notifica del titolo esecutivo; il Tribunale aveva citato la norma ma la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione a demolire va notificata al condannato e non necessariamente al difensore
Menzionato dalla ricorrente in relazione alla nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto che, anche in presenza di tale richiamo, non sussiste obbligo di nomina/notifica al difensore per l'ingiunzione a demolire nei reati edilizi
Invocato dalla ricorrente per eccepire la prescrizione dell'ordine di demolizione; la Corte ha affermato che l'ordine di demolizione, essendo misura di ripristino e non sanzione penale, non è soggetto alla prescrizione prevista dall'art. 173 c.p.
Riferimento della ricorrente per richiamare limiti prescrizionali delle sanzioni pecuniarie; la Corte ha escluso l'applicazione di tale prescrizione all'ordine di demolizione, che non è una sanzione pecuniaria punitiva
art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001
Norma richiamata dalla giurisprudenza citata: l'ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna è collegato alle disposizioni del testo unico dell'edilizia; la Corte ha confermato che l'ingiunzione a demolire consegue a tale ordine
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di proporzionalità della sanzione; la Corte ha valutato il principio ma ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato concretamente l'impossibilità di reperire altra abitazione o i mezzi per sostenerne il costo
Norma applicata per la condanna alle spese e all'ammenda dovuta in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende e le spese processuali
Massime di principio
- In materia di abusi edilizi l'ingiunzione a demolire è notificata al condannato e non sussiste obbligo generalizzato di notifica al difensore d'ufficio: l'avviso è finalizzato a consentire lo spontaneo adempimento senza aggravi per il condannato
- L'ordine di demolizione ha natura ripristinatoria (amministrativa/di ripristino) e non è assoggettato alla prescrizione penale prevista dall'art. 173 c.p. né alla prescrizione delle sanzioni pecuniarie di cui alla legge n. 689/1981
- Le doglianze sul principio di proporzionalità e sulle condizioni abitative/familiari richiedono prove concrete e specifiche negli atti di esecuzione (documentazione sulla indisponibilità di altra abitazione, situazione economica e spese sostenibili); mere asserzioni non sono sufficienti
- La giurisprudenza di legittimità tende a privilegiare l'efficacia del ripristino del bene paesaggistico/urbano rispetto a eccezioni generiche se non adeguatamente provate
- Il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza e comportare sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.); è dunque importante formulare motivi specifici e documentati
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