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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30601/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Castrovillari che aveva respinto la sua istanza di revoca o sospensione dell'ingiunzione di demolizione riferita a immobili oggetto di condanna penale. I motivi del ricorso in Cassazione erano: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata nomina di un difensore d'ufficio e per la mancata notifica al difensore dell'ingiunzione; (2) estinzione dell'ordine di demolizione per prescrizione ex art. 173 c.p.; (3) violazione dell'art. 54 c.p. e del principio di proporzionalità in relazione alla situazione familiare e abitativa (anziana, conviventi e nipoti disabili), con richiesta di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha confermato l'orientamento secondo cui, in tema di reati edilizi, l'ingiunzione a demolire non richiede la notifica al difensore d'ufficio ma solo al condannato; ha affermato che l'ordine di demolizione è una misura di ripristino (sanzione amministrativa di carattere ripristinatorio) e non è soggetto alla prescrizione prevista dall'art. 173 c.p. né alla prescrizione dell'art. 28 della legge n. 689/1981; quanto al profilo di proporzionalità, la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha fornito prove concrete (negli atti dell'esecuzione) dell'indisponibilità di altre abitazioni o dell'assenza di mezzi economici per sostenere una locazione. Conseguentemente il ricorso è respinto e la ricorrente è condannata al pagamento di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende e alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla nomina del difensore; la Corte non ha ritenuto che da tali norme derivi l'obbligo di nomina o di notifica dell'ingiunzione al difensore nel caso di ingiunzione a demolire per reati edilizi

  • art. 655 cod. proc. pen. (comma quinto)

    Richiamato nel motivo riferito alla notifica del titolo esecutivo; il Tribunale aveva citato la norma ma la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione a demolire va notificata al condannato e non necessariamente al difensore

  • art. 665 cod. proc. pen.

    Menzionato dalla ricorrente in relazione alla nomina del difensore d'ufficio; la Corte ha ritenuto che, anche in presenza di tale richiamo, non sussiste obbligo di nomina/notifica al difensore per l'ingiunzione a demolire nei reati edilizi

  • art. 173 cod. pen.

    Invocato dalla ricorrente per eccepire la prescrizione dell'ordine di demolizione; la Corte ha affermato che l'ordine di demolizione, essendo misura di ripristino e non sanzione penale, non è soggetto alla prescrizione prevista dall'art. 173 c.p.

  • art. 28 legge n. 689/1981

    Riferimento della ricorrente per richiamare limiti prescrizionali delle sanzioni pecuniarie; la Corte ha escluso l'applicazione di tale prescrizione all'ordine di demolizione, che non è una sanzione pecuniaria punitiva

  • art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001

    Norma richiamata dalla giurisprudenza citata: l'ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna è collegato alle disposizioni del testo unico dell'edilizia; la Corte ha confermato che l'ingiunzione a demolire consegue a tale ordine

  • art. 54 cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di proporzionalità della sanzione; la Corte ha valutato il principio ma ha ritenuto che la ricorrente non abbia dimostrato concretamente l'impossibilità di reperire altra abitazione o i mezzi per sostenerne il costo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese e all'ammenda dovuta in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento di Euro 2.000,00 alla Cassa delle ammende e le spese processuali

Massime di principio

  • In materia di abusi edilizi l'ingiunzione a demolire è notificata al condannato e non sussiste obbligo generalizzato di notifica al difensore d'ufficio: l'avviso è finalizzato a consentire lo spontaneo adempimento senza aggravi per il condannato
  • L'ordine di demolizione ha natura ripristinatoria (amministrativa/di ripristino) e non è assoggettato alla prescrizione penale prevista dall'art. 173 c.p. né alla prescrizione delle sanzioni pecuniarie di cui alla legge n. 689/1981
  • Le doglianze sul principio di proporzionalità e sulle condizioni abitative/familiari richiedono prove concrete e specifiche negli atti di esecuzione (documentazione sulla indisponibilità di altra abitazione, situazione economica e spese sostenibili); mere asserzioni non sono sufficienti
  • La giurisprudenza di legittimità tende a privilegiare l'efficacia del ripristino del bene paesaggistico/urbano rispetto a eccezioni generiche se non adeguatamente provate
  • Il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza e comportare sanzioni economiche (art. 616 c.p.p.); è dunque importante formulare motivi specifici e documentati

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