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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12596/2026 del 04/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Una condomina aveva chiesto il rimborso delle somme anticipate per eseguire lavori ritenuti necessari e indifferibili sulla rampa/scala di accesso al fabbricato, sostenendo l'inerzia del condominio. Il giudice di primo grado aveva accolto integralmente la domanda; in appello il condominio contestava l'urgenza dei lavori, l'ammontare rimborsabile e la mancata CTU, e il tribunale, espletata consulenza tecnica, aveva riconosciuto l'urgenza ma liquidato solo una parte dell'importo. In cassazione la ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 115 e 62 c.p.c. e nullità della sentenza/procedimento, perché la decisione avrebbe recepito una CTU fondata su un quadro probatorio errato e avrebbe ignorato alcune lavorazioni e una fattura; (2) violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c. e 111 Cost.; (3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.; (4) violazione dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per la regolazione delle spese, perché il tribunale aveva compensato integralmente le spese dei due gradi e posto le spese di CTU a carico solidale di entrambe le parti nonostante l'accoglimento della domanda, seppure in misura ridotta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, osservando che la domanda rientrava nell'art. 1134 c.c. e che la prova dell'urgenza e dell'indifferibilità dei lavori competeva alla condomina che aveva anticipato le spese; il giudice di merito aveva accertato in fatto, sulla base di CTU e documentazione fotografica, l'indispensabilità dell'intervento, mentre le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. La Corte ha inoltre affermato che, quando il giudice aderisce alla CTU che abbia replicato ai rilievi dei consulenti di parte, la motivazione è sufficiente con il richiamo alle fonti del convincimento, senza necessità di confutare analiticamente le critiche di parte. È stato respinto anche il quarto motivo, perché l'accoglimento solo quantitativamente ridotto di un'unica domanda non integra reciproca soccombenza; la riduzione dell'importo può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e le spese di CTU rientrano tra i costi processuali regolabili secondo gli artt. 91 e 92 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1134 c.c.

    in mancanza di autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, abbia anticipato le spese di conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso purché ne dimostri l’urgenza

    nel condominio il rimborso delle spese anticipate dal singolo presuppone la prova rigorosa dell'urgenza e dell'indifferibilità dell'intervento, da intendersi come necessità di eseguire subito i lavori senza poter avvertire tempestivamente amministratore o condomini

  • art. 115 c.p.c.

    dedotto come violato per asserito errato governo delle prove, ma la censura è stata ritenuta una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio

  • art. 62 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. come parametro di censura sulla consulenza tecnica, ma senza fondamento perché il ricorso mirava alla rivalutazione del merito

  • art. 132 c.p.c.

    dedotto per nullità della sentenza, ma la motivazione è stata ritenuta sufficiente perché il giudice aveva aderito alla CTU e alle sue repliche ai rilievi di parte

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per sostenere la nullità della sentenza/procedimento, ma non è stato ravvisato alcun vizio idoneo a incidere sulla decisione

  • art. 111 Cost.

    invocato in relazione al dovere di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione congrua

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità processuali e della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata qualificata come richiesta di rivalutazione delle prove

  • art. 92 c.p.c.

    la riduzione, anche sensibile, dell'importo richiesto può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese; le spese di CTU sono regolabili come gli altri costi processuali

  • art. 24 Cost.

    invocato contro la compensazione delle spese, ma la censura è stata respinta

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per affermare che le spese di consulenza tecnica rientrano nei costi del processo soggetti alla regola di soccombenza o compensazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    a seguito del rigetto, è stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    richiamata per sostenere che la riduzione dell'importo richiesto può integrare una sopravvenienza valutabile ai fini della compensazione delle spese

  • Sez. U. n. 32061/2022

    richiamata per affermare che la soccombenza reciproca non sussiste nel parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in un solo capo

  • Sez. U. n. 27172/2022

    richiamata in tema di compensazione delle spese per riduzione dell'importo richiesto

  • Sez. U. n. 32906/2022

    richiamata in tema di compensazione delle spese per riduzione dell'importo richiesto

Massime di principio

  • Nel condominio, il rimborso delle spese anticipate dal singolo senza preventiva autorizzazione richiede la prova rigorosa dell'urgenza: l'intervento deve essere indispensabile e tale da non consentire l'attesa dell'iniziativa dell'amministratore o dell'assemblea.
  • L'accertamento dell'urgenza e dell'indifferibilità dei lavori è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione o dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • La censura che, sotto il profilo della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova ponderazione delle prove è inammissibile o comunque infondata in cassazione.
  • Quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio che abbia preso posizione sui rilievi dei consulenti di parte, la motivazione può ritenersi sufficiente con il richiamo alle fonti del convincimento, senza necessità di confutare analiticamente ogni critica difensiva.
  • Il parziale accoglimento di un'unica domanda formulata in un solo capo non integra soccombenza reciproca; tuttavia, la significativa riduzione dell'importo richiesto può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese di lite e delle spese di consulenza tecnica, nei limiti dell'art. 92 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiProveSpese di lite
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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