Sentenza del 27/04/2016 n. 8338 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza n. 133/22/09 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata il 30 aprile 2009, che aveva respinto gli appelli contro le decisioni della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e confermato gli avvisi Tarsu per gli anni 2000-2004. Tra i 24 motivi di ricorso, la società ha contestato in particolare l’insufficiente motivazione degli atti quanto all’individuazione delle superfici portuali tassate: il Comune aveva assoggettato a prelievo 13.698 mq, su 80.575 mq complessivamente in concessione, senza indicare negli atti quali aree fossero interessate, tentando di precisarlo solo in giudizio mediante una planimetria. Per il 2004 è stata inoltre contestata la carenza motivazionale dell’avviso di pagamento e l’assenza di un previo avviso di accertamento. La CTR aveva anche esaminato le contestazioni relative a esonero, riduzione per attività stagionale e discontinuità del servizio, e aveva dichiarato tardive quelle sulle sanzioni; tali questioni non sono state decise dalla Cassazione perché assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi sesto e settimo sulla motivazione degli avvisi e il motivo ventiduesimo relativo al 2004; gli altri motivi sono rimasti assorbiti. Ha ritenuto che indicare soltanto la superficie complessiva tassata e la tariffa non permettesse alla società di comprendere quali cespiti fossero assoggettati a Tarsu e di predisporre una difesa consapevole. La planimetria prodotta in giudizio non poteva integrare successivamente la motivazione degli atti. Anche l’avviso di pagamento del 2004 era carente e non risultava preceduto da un avviso di accertamento; l’avviso relativo al 2004 depositato dal Comune in Cassazione è stato dichiarato inammissibile, e la sua eventuale legittimità resta valutabile impugnandolo in sede di merito. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della società e annullando gli atti impositivi impugnati. Spese dell’intero giudizio compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 71, commi 2 e 2-bis
La disciplina della presunzione di produttività dei rifiuti attiene alla base imponibile e non riduce gli obblighi procedurali di motivazione dell’ente impositore a tutela del diritto di difesa.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1
Il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7 prescrive che negli atti dell'amministrazione finanziaria vengano indicati "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione".
L’atto impositivo deve esporre in modo intelligibile i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della pretesa. Nel caso esaminato, la sola indicazione della superficie complessiva tassata non identificava le aree e i cespiti interessati e non consentiva un’effettiva difesa.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
La conoscenza di tali presupposti deve poter consentire al contribuente di valutare l'opportunità di impugnare l'atto impositivo e, in tal caso, di specificare, come richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, i motivi di doglianza.
La motivazione dell’atto deve mettere il contribuente in condizione di individuare le ragioni della pretesa e formulare motivi di ricorso specifici; un atto che non individua le superfici tassate compromette tale possibilità.
Codice di procedura civile, art. 372
Stante il divieto di cui all'art. 372 cod. proc. civ. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione - fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso è inammissibile la produzione documentale, effettuata con la memoria per la pubblica udienza, con cui il Comune di Castrignano Del Capo deposita l'avviso di accertamento n. 6724 del 22.11.2009, relativo alla Tarsu per il 2004.
In Cassazione non è consentito produrre nuovi documenti, salvo le eccezioni previste dalla norma. È stata quindi dichiarata inammissibile la produzione dell’avviso di accertamento del 2004 depositato dal Comune.
Codice di procedura civile, art. 384
Vanno, conseguentemente, accolti il primo, secondo e ventiduesimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c. , accolto l'originario ricorso introduttivo e annullati gli atti impositivi impugnati.
Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata, come avvenuto con l’accoglimento del ricorso introduttivo e l’annullamento degli atti.
Massime di principio
- Un avviso tributario deve consentire di identificare concretamente i beni o le superfici tassati; la sola indicazione di una quantità complessiva, soprattutto se riferita a un’area concessa molto più estesa, può essere insufficiente a garantire il diritto di difesa.
- L’ente impositore non può colmare in giudizio le lacune essenziali della motivazione con documenti o spiegazioni successivi: gli elementi necessari a comprendere la pretesa devono risultare dall’atto o essere validamente richiamati in esso.
- La presunzione di produttività dei rifiuti e l’onere del contribuente di provare eventuali esclusioni non esonerano il Comune dall’obbligo preliminare di motivare e delimitare con chiarezza la superficie assoggettata al tributo.
- In Cassazione la produzione documentale è limitata: un nuovo atto impositivo depositato in quel giudizio non viene esaminato nel merito e, se contestato, deve essere impugnato nelle sedi e nei termini previsti.
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