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Sentenza

Sentenza del 27/04/2016 n. 8325 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso riguardava gli avvisi di accertamento per IRPEG, ILOR e IRAP relativi agli anni 1997 e 1998, emessi nei confronti della società e di Z.M., ritenuta responsabile per le sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, art. 11. La ripresa contestava ricavi non contabilizzati, per importi di svariati miliardi di lire, ritenuti riconducibili alla società e derivanti dall’attività abusiva di esercizio del credito svolta da Z.G. Le ricorrenti hanno contestato: (1) la violazione delle regole sulle presunzioni, sostenendo che l’imputazione dei proventi alla società non fosse la conseguenza più probabile e che fosse possibile attribuirli direttamente a Z.G.; (2) l’insufficienza della motivazione su tale inferenza; (3) l’omesso esame della quota, asseritamente modesta, dei proventi illeciti affluita alla società rispetto alle movimentazioni bancarie complessive.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova presuntiva, che il fatto ignoto sia una conseguenza ragionevolmente possibile del fatto noto secondo criteri di normalità e probabilità: non occorre che sia l’unica conseguenza possibile né che escluda ogni alternativa altrettanto plausibile. La CTR aveva motivato in modo ampio e logicamente adeguato che la società, attraverso la compenetrazione di ruoli con la famiglia Z. e l’uso di società fiduciarie, svolgeva una funzione attiva ed essenziale nel riciclaggio e nella fruizione apparentemente lecita dei proventi; la Cassazione non può sostituire a tale valutazione di merito una nuova lettura delle prove. La censura sulla limitata quota transitata nella società è stata respinta perché non decisiva: una volta accertata la riconducibilità dei proventi alla società, non è determinante il mancato transito nella contabilità ufficiale; inoltre, quanto affluito nelle casse societarie corrispondeva all’utile netto non reinvestito, al netto di spese e investimenti usurari. La sentenza impugnata della CTR Lombardia, che aveva confermato la legittimità degli accertamenti salvo la ripresa per costi ritenuti indeducibili, resta quindi ferma. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Codice civile, artt. 2727 e 2729

    Va, invece, ribadito il consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: basta, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza.

    La prova presuntiva non richiede che il fatto ignoto sia l’unica conseguenza possibile, né che ogni alternativa sia esclusa. È sufficiente un collegamento logico ragionevole, fondato su probabilità e regole di esperienza; la valutazione concreta degli indizi compete al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione nei limiti della congruenza e logicità della motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    La disposizione è richiamata per i requisiti con cui le ricorrenti dovevano individuare il fatto controverso e decisivo e indicare le ragioni della dedotta insufficienza motivazionale. La Corte ha comunque esaminato le censure e le ha ritenute infondate o non decisive.

  • Decreto legislativo n. 472/1997, art. 11

    La norma è indicata quale fondamento della responsabilità di Z.M. per le sanzioni relative agli accertamenti; la decisione di cassazione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma, ma rigetta il ricorso che investiva gli accertamenti nel loro complesso.

Massime di principio

  • In materia di presunzioni, non occorre dimostrare che il fatto ignoto sia l’unica spiegazione possibile: può bastare che sia ragionevolmente desumibile dagli indizi secondo criteri di probabilità e regole di esperienza.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito. In cassazione non si può chiedere una nuova ponderazione delle prove; occorre denunciare un effettivo vizio di logicità o congruenza della motivazione.
  • La partecipazione di una società a un’attività illecita può essere desunta dal suo ruolo concreto e determinante nell’occultare o rendere apparentemente leciti i proventi, anche attraverso rapporti e operazioni formalmente intestati a familiari o a terzi.
  • La quota di proventi materialmente transitata nella contabilità ufficiale non è necessariamente decisiva quando il giudice abbia accertato, sulla base del quadro probatorio complessivo, la riconducibilità economica dei proventi alla società.

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