Sentenza del 27/04/2016 n. 8328 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la sanzione per la mancata separata indicazione in dichiarazione dei costi relativi a operazioni con Paesi a fiscalità privilegiata (black list). La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 21/20/2013, depositata il 18 marzo 2013, aveva ritenuto applicabile la sanzione prevista dall’art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, ma l’aveva quantificata in € 1.000, pur a fronte di costi non indicati pari a € 1.017.828,19. L’Agenzia ha impugnato tale quantificazione, sostenendo che il 10% dei costi superava il limite massimo di € 50.000 e che la legge non attribuiva al giudice discrezionalità nel fissare un importo inferiore. La società ha eccepito l’emendabilità della dichiarazione e invocato il favor rei, richiamando la deducibilità dei costi senza aggravi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia: la norma stabilisce una sanzione pari al 10% dei costi non indicati, con minimo di € 500 e massimo di € 50.000, senza consentire una riduzione discrezionale. Poiché il 10% di € 1.017.828,19 supera il tetto, la sanzione dovuta è € 50.000. La Cassazione ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso la causa nel merito. Le eccezioni della società sull’emendabilità e sul favor rei non hanno modificato la statuizione sulla misura della sanzione. Spese compensate, in ragione dell’affermarsi della giurisprudenza posta a base della decisione dopo la proposizione del ricorso introduttivo.
Norme richiamate
Art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. n. 471/1997
Il legislatore, dunque, dopo avere indicato la sanzione applicabile (nella misura percentuale del 10% delle spese e componenti negative di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11), ha fissato un limite minimo (Euro 500,00), e un tetto massimo (Euro 50.000,00), entro cui contenere la sanzione, senza attribuire all'interprete alcuna discrezionalità.
La sanzione si calcola applicando il 10% ai costi non indicati, rispettando il minimo di € 500 e il massimo di € 50.000. Il giudice non può determinare discrezionalmente una somma diversa entro tali limiti.
Art. 110, comma 11, D.P.R. n. 917/1986
Ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3-bis: "quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 11, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di Euro 500 ed un massimo di Euro 50.000".
La norma individua le spese e i componenti negativi la cui omessa indicazione in dichiarazione comporta la sanzione proporzionale prevista dall’art. 8, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata; in questo caso ha direttamente dichiarato dovuta la sanzione di € 50.000.
Massime di principio
- Quando una disposizione sanzionatoria stabilisce una percentuale e un minimo e massimo, il calcolo deve seguire quei parametri: il giudice non può ridurre l’importo per ragioni equitative o in base all’andamento della controversia, se la legge non gli attribuisce tale discrezionalità.
- Se la percentuale applicata alla base di calcolo supera il massimale previsto, la sanzione è dovuta nella misura del massimale, non in una somma inferiore scelta caso per caso.
- La Cassazione può decidere direttamente il merito e determinare l’importo dovuto quando i fatti rilevanti sono già accertati e non occorrono ulteriori verifiche.
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