Sentenza del 27/04/2016 n. 304 - Corte di Giustizia CEE
Tariffa doganale comune - Regolamento (CE) n. 1186/2009 - Articolo 3 - Franchigia dai dazi all'importazione - Beni personali - Trasferimento di residenza da un paese terzo a uno Stato membro - Nozione di "residenza normale". Impossibilità di cumulare una residenza normale in uno Stato membro e in un paese terzo - Criteri di determinazione del luogo della residenza normale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Dopo avere vissuto e lavorato nei Paesi Bassi fino al 1° marzo 2008, il ricorrente lavorò in Qatar dal 1° marzo 2008 al 1° agosto 2011, dove aveva sia legami professionali sia personali e un’abitazione messa a disposizione dal datore di lavoro. La moglie continuò a vivere e lavorare nei Paesi Bassi; visitò il ricorrente sei volte, per complessivi 83 giorni. Durante il periodo in Qatar, il ricorrente trascorse 281 giorni fuori dal paese, anche per visitare la famiglia nei Paesi Bassi e per vacanze. In vista del rientro, chiese di importare i propri beni personali in franchigia ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009. La domanda fu respinta perché l’amministrazione riteneva che la sua residenza normale fosse rimasta nei Paesi Bassi. Dopo l’accoglimento del ricorso da parte del Rechtbank te Haarlem e l’appello dell’amministrazione, il Gerechtshof Amsterdam ritenne che non fosse possibile individuare il centro permanente degli interessi e diede prevalenza ai legami personali nei Paesi Bassi. In cassazione, il giudice nazionale chiese alla Corte di giustizia se fosse possibile avere due residenze normali e, in caso contrario, quali criteri applicare per individuare quella rilevante, in presenza di legami personali e professionali in Qatar e personali nei Paesi Bassi.
La decisione
La Corte di giustizia dell’Unione europea, pronunciandosi in via pregiudiziale, ha stabilito che ai fini dell’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009 una persona non può avere contemporaneamente la residenza normale in uno Stato membro e in un paese terzo. La residenza normale è il luogo in cui si trova il centro permanente degli interessi, da determinare considerando complessivamente tutti gli elementi di fatto rilevanti: non si deve applicare automaticamente la regola, elaborata per altre direttive, che attribuisce prevalenza ai legami personali. Nelle circostanze descritte va invece attribuita particolare importanza alla durata del soggiorno nel paese terzo. La Corte non ha deciso direttamente se il sig. X avesse effettivamente trasferito la propria residenza normale in Qatar né se avesse diritto alla franchigia: tale valutazione spetta al giudice nazionale alla luce dei criteri indicati. Il dispositivo non contiene statuizioni sulle spese del giudizio principale, che sono rimesse al giudice nazionale.
Norme richiamate
Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1186/2009
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3 del regolamento n. 1186/2009 dev’essere interpretato nel senso che, ai fini dell’applicazione di tale articolo, una persona fisica non può avere contemporaneamente la sua residenza normale tanto in uno Stato membro quanto in un paese terzo.
La franchigia è subordinata al trasferimento della residenza normale dal paese terzo al territorio doganale dell’Unione. La nozione presuppone una sola residenza normale per volta e non ammette il cumulo di una residenza in uno Stato membro e una in un paese terzo.
Articoli 3 e 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1186/2009
Nell’ambito di tale analisi, occorre rilevare che il regolamento n. 1186/2009 accorda un’importanza particolare alla durata del soggiorno della persona di cui trattasi nel paese terzo in questione. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di detto regolamento, infatti, possono beneficiare della franchigia doganale prevista dall’articolo 3 dello stesso regolamento solo le persone che hanno avuto la loro residenza normale fuori del territorio doganale dell’Unione da almeno dodici mesi consecutivi.
La durata del soggiorno nel paese terzo è un elemento di particolare rilievo nell’accertamento della residenza normale e, per accedere alla franchigia, la residenza normale fuori dall’Unione deve essere stata mantenuta per almeno dodici mesi consecutivi.
Articoli 4, 7 e da 9 a 11 del regolamento (CE) n. 1186/2009
Inoltre, la formulazione degli articoli 4, 7 e da 9 a 11 del regolamento n. 1186/2009 avvalora un’interpretazione della nozione di «residenza normale» secondo la quale una persona fisica può avere nello stesso momento una sola residenza normale.
Le disposizioni che disciplinano beni ammessi, termini e modalità della franchigia descrivono una sequenza di trasferimento dalla precedente residenza normale nel paese terzo alla nuova residenza nell’Unione, e confermano l’impossibilità di una doppia residenza normale.
Massime di principio
- Per la franchigia sui beni personali da trasferimento, non basta dimostrare legami con il paese terzo: occorre accertare che la residenza normale, intesa come centro permanente degli interessi, sia stata effettivamente trasferita nell’Unione.
- La residenza normale si individua con una valutazione complessiva dei fatti, non sulla base automatica di un singolo indicatore. Tra gli elementi possibili rientrano presenza fisica, famiglia, abitazione, attività lavorativa, interessi patrimoniali e legami amministrativi e sociali.
- Quando i legami personali si trovano in uno Stato membro ma quelli personali e professionali sono anche nel paese terzo, non si applica automaticamente una prevalenza dei legami personali: nel contesto del regolamento doganale va attribuito particolare rilievo alla durata del soggiorno nel paese terzo.
- Il soggiorno fuori dall’Unione per almeno dodici mesi consecutivi è una condizione prevista per la franchigia, ma la sua durata va considerata insieme agli altri fatti per determinare dove fosse la residenza normale; il giudice nazionale compie l’accertamento concreto.
- La pronuncia pregiudiziale chiarisce l’interpretazione delle norme europee, ma non decide necessariamente il diritto individuale alla franchigia: l’esito concreto dipende dall’applicazione dei criteri da parte del giudice nazionale.
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