Sentenza del 27/04/2016 n. 8323 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia nasceva da un PVC della Guardia di Finanza che aveva rilevato una produzione di alcol, espressa in litri anidri, superiore a quella dichiarata dalla società. L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento per le imposte ritenute non pagate sui maggiori ricavi; l'Agenzia delle Dogane aveva autonomamente determinato i litri immessi sul mercato e irrogato sanzioni, divenute definitive. La società aveva chiesto il condono previsto dall'art. 15 della legge n. 289/2002, calcolando il dovuto sulla quantità determinata dalle Dogane, ma l'istanza era stata respinta perché i valori erano inferiori a quelli del PVC. Dopo che CTP di Treviso e CTR del Veneto avevano accolto le impugnazioni della società, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre censure: vizio di motivazione sulla rilevanza dei cali tecnici e dei criteri di calcolo delle Dogane; omessa pronuncia sulla differenza tra l'accisa versata per tutti i prodotti immessi in consumo e quella riferita ai prodotti documentati da fattura o scontrino; omissione di motivazione sul diniego del condono, ritenuto inammissibile perché basato su dati difformi dal PVC.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: la CTR aveva esaminato le questioni e quindi non vi era omissione; le eventuali critiche alla correttezza o completezza delle ragioni in diritto avrebbero dovuto essere formulate come violazione di legge, non come vizio di motivazione in fatto o omessa pronuncia. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la CTR aveva motivato anche sul diniego di condono, richiamando la decisione della CTP, secondo cui le determinazioni dell'Agenzia delle Dogane sui cali tecnici e sui litri anidri rettificavano i dati del PVC. È rimasta dunque ferma la decisione favorevole alla società sull'avviso di accertamento e sul diniego di condono. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre al 15% per spese forfetarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360 c.p.c.
E' evidente quindi che il giudice d'appello ha considerato il fatto in questione ed ha ugualmente ritenuto di confermare la sentenza di primo grado, motivando la propria decisione con argomentazioni in diritto la cui eventuale apoditticità, irrilevanza, erroneità, incompletezza andavano necessariamente fatte valere con la denuncia di violazione di legge, posto che il motivo di ricorso di cui all'art. 360 c.p.c. , n. 5 (nel testo applicabile ratione temporis) attiene alla motivazione in fatto della sentenza impugnata e non riguarda i vizi della motivazione in diritto.
Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla motivazione, nel testo applicabile al caso, riguarda la motivazione sui fatti e non consente di contestare come vizio motivazionale l'eventuale erroneità o insufficienza delle argomentazioni giuridiche: queste devono essere censurate come violazione di legge. L'omessa pronuncia non ricorre quando il giudice ha esaminato la questione, anche se la parte ritiene non corretta la soluzione.
Art. 15 della legge n. 289/2002
La disposizione è richiamata quale base del condono richiesto dalla società. La decisione non ne formula un'interpretazione generale autonoma: conferma il giudizio di merito che aveva ritenuto applicabile il condono sulla base della rettifica dei dati del PVC derivante dagli accertamenti dell'Agenzia delle Dogane.
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono essere formulati secondo la specifica categoria processuale prevista dalla legge: la contestazione di una motivazione giuridica ritenuta errata va proposta come violazione di legge, non come vizio di motivazione in fatto.
- Non sussiste omessa pronuncia se il giudice ha preso in considerazione la questione e ha deciso, anche implicitamente o mediante richiamo alla motivazione di primo grado; l'eventuale errore nel ragionamento va censurato con il motivo appropriato.
- Il richiamo espresso alla motivazione della sentenza di primo grado può costituire motivazione della decisione d'appello, purché consenta di individuare le ragioni adottate.
- Una censura di cassazione non può essere accolta come omessa motivazione quando la sentenza impugnata mostra che il fatto è stato considerato e la critica riguarda, in realtà, la correttezza giuridica della soluzione.
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