Sentenza del 27/04/2016 n. 8324 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento per IRPEG, ILOR, imposta sul patrimonio netto e IVA relativi agli anni 1995 e 1996, nonché la conseguente cartella di pagamento. L’Ufficio aveva contestato l’omessa dichiarazione di ricavi per importi di svariati miliardi di lire, desunti da rilevanti movimenti su conti bancari intestati a Z.G. e a suoi familiari e collegati all’attività di abusivo esercizio del credito svolta da Z.G. La CTR Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio, confermando gli accertamenti salvo la ripresa per costi ritenuti indeducibili, e aveva ritenuto la società attivamente coinvolta nel riciclaggio e nella fruizione dei proventi illeciti. In Cassazione le ricorrenti hanno contestato: 1) l’applicazione delle presunzioni, sostenendo che l’imputazione dei redditi alla società non fosse la conseguenza più probabile e che fosse possibile attribuirli invece a Z.G.; 2) l’insufficienza della motivazione sull’idoneità degli elementi presuntivi e sulla possibilità di una diversa ricostruzione; 3) l’omesso esame della quantità, asseritamente modesta, dei proventi transitati nella società rispetto alle movimentazioni complessive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, per la prova presuntiva, non occorre che il fatto ignoto sia l’unica conseguenza possibile o quella più probabile rispetto a ogni alternativa: è sufficiente una connessione logica ragionevolmente possibile e verosimile secondo regole di esperienza. La valutazione degli elementi presuntivi spetta al giudice di merito e può essere censurata in Cassazione solo per incongruenza o illogicità della motivazione. La CTR aveva motivato adeguatamente la riconducibilità alla società di una funzione attiva ed essenziale nel riciclaggio; aveva inoltre ritenuto che alcuni intestatari dei conti fossero meri prestanome, sicché non ricorreva il denunciato divieto di doppia presunzione. È stata respinta anche la censura sulla quota modesta dei proventi transitata nella società: accertata la riconducibilità sostanziale dei proventi alla società, il mancato transito nella contabilità ufficiale non era decisivo; inoltre, nelle casse societarie era affluito l’utile netto non reinvestito, al netto di spese e investimenti usurari. Le ricorrenti sono state condannate alle spese, liquidate in 12.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Artt. 2727 e 2729 del codice civile
Va, invece, ribadito il consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: basta, cioè che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza.
La prova per presunzioni è valida quando il fatto ignoto deriva dal fatto noto attraverso una connessione possibile e verosimile secondo l’esperienza comune; non è necessario dimostrare che sia l’unica conseguenza possibile o quella più probabile rispetto a ogni alternativa.
Art. 366-bis del codice di procedura civile
La disposizione è richiamata in relazione alla formulazione dei motivi di ricorso per omessa o insufficiente motivazione e all’indicazione del fatto controverso e decisivo. La Corte esamina le censure così articolate, ma le respinge perché la motivazione della CTR è adeguata e il fatto relativo alla quota dei proventi non è decisivo.
Art. 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La norma è menzionata per la responsabilità di Z.M. per le sanzioni tributarie relative agli accertamenti; la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione, poiché il ricorso viene rigettato sulle censure concernenti l’imputazione dei proventi e la prova presuntiva.
Massime di principio
- In materia di presunzioni, non occorre escludere ogni ricostruzione alternativa: è sufficiente che il fatto ignoto sia collegato al fatto noto da un rapporto ragionevolmente possibile e verosimile secondo le regole di esperienza.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi compete al giudice di merito. In Cassazione non si può chiedere una nuova ponderazione delle prove; occorre indicare un’effettiva incongruenza o illogicità della motivazione.
- La mera intestazione formale di conti a familiari o terzi non esclude che le somme siano attribuibili ad altri, se il giudice accerta con elementi concreti che gli intestatari agivano da prestanome e che i conti erano nella disponibilità effettiva dei soggetti interessati.
- Per imputare a una società proventi illeciti può essere rilevante il suo ruolo concreto e attivo nel riciclaggio e nella trasformazione delle somme in beni apparentemente leciti; non è indispensabile che tutti i proventi siano transitati nella contabilità ufficiale.
- La contestazione della quantità di somme effettivamente affluite alla società non è decisiva se il giudice ha già accertato la riconducibilità sostanziale dei proventi e il ruolo essenziale della società nel loro riciclaggio.
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