Cassazione Civile, Ordinanza n. 15822/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di occupazione e successiva acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 avente a oggetto una chiesetta ridotta a rudere. I proprietari hanno riassunto il giudizio di opposizione alla stima per ottenere la liquidazione dell’indennizzo parametrata al valore venale del bene al momento del provvedimento acquisitivo del 30 gennaio 2012, oltre maggiorazione del 10% e interessi, con ripartizione pro quota tra gli aventi diritto. Il Comune ha resistito sostenendo, da un lato, che per stimare il bene dovessero considerarsi la delibera comunale presupposta e lo stato del bene al momento dell’immissione in possesso del 2000; dall’altro, che dovessero essere computati gli interventi di restauro eseguiti dall’ente, per evitare una indebita locupletazione dei proprietari. In cassazione il Comune ha dedotto: 1) violazione dell’art. 57 d.P.R. 327/2001, sostenendo la non applicabilità dell’art. 42-bis a procedimenti anteriori al testo unico; 2) omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale, sempre in relazione agli atti ablatori anteriori al 2001; 3) ulteriore violazione degli artt. 57 e 42-bis d.P.R. 327/2001; 4) falsa applicazione dell’art. 42-bis, perché il valore venale avrebbe dovuto essere determinato senza includere le opere di restauro realizzate dalla P.A.; 5) violazione dell’art. 2041 c.c. per indebito arricchimento dei proprietari; 6) omessa motivazione sulla normativa previgente al d.P.R. 327/2001.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e il sesto, ha ritenuto assorbito il quinto, e ha accolto il quarto motivo. Ha quindi cassato l’ordinanza della Corte d’appello di Reggio Calabria nella parte in cui aveva determinato l’indennizzo includendo il valore delle opere pubbliche realizzate sul bene, e ha rinviato alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, nell’indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, il valore venale del bene va determinato alla data del provvedimento acquisitivo, ma senza computare il valore dell’opera pubblica eventualmente realizzata dalla pubblica amministrazione sul bene stesso; devono invece essere scomputati gli effetti connessi alla realizzazione dell’opera, per evitare un indebito arricchimento del privato e una duplicazione di costo per l’ente.
Norme richiamate
Per l’indennizzo da acquisizione sanante il valore venale del bene si determina con riferimento alla data del provvedimento acquisitivo; non si include nel valore anche quello dell’opera pubblica realizzata dalla P.A. sul bene.
È richiamato dal ricorrente per sostenere l’inapplicabilità dell’art. 42-bis ai procedimenti anteriori al testo unico; la censura è stata però ritenuta inammissibile.
È evocato nel contraddittorio sulla decadenza dall’opposizione alla stima.
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150/2011
Usato dalla Corte d’appello per ritenere tempestiva l’impugnazione in relazione alla notifica del decreto.
Richiamato dal Comune per sostenere che l’inclusione del valore delle opere avrebbe determinato un indebito arricchimento dei proprietari; motivo assorbito dall’accoglimento del quarto mezzo.
Evocato dal Comune per sostenere che, in difetto di acquisizione, i proprietari avrebbero dovuto rimborsare le spese delle opere; la Corte lo richiama in chiave sistematica per escludere che il valore delle opere pubbliche debba essere computato nell’indennizzo.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono i parametri processuali invocati per articolare i motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nell’indennizzo dovuto per acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 il valore venale del bene va stimato alla data del provvedimento di acquisizione, ma senza includere il plusvalore derivante dalle opere pubbliche eventualmente eseguite dall’amministrazione sul bene.
- La locuzione "valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità" individua il bene oggetto dell’acquisizione, non autorizza a considerare nel calcolo anche il costo o il valore delle opere realizzate dalla P.A.
- Gli effetti connessi alla realizzazione dell’opera pubblica non devono incidere né in aumento né in diminuzione sulla quantificazione dell’indennizzo, perché la disciplina speciale mira al ristoro del bene acquisito e non a remunerare l’opera pubblica.
- In sede di acquisizione sanante, la soluzione interpretativa che includa nel valore del bene il valore delle opere pubbliche realizzate comporterebbe un ingiustificato arricchimento del privato e una duplicazione di costo per l’ente pubblico.
- Le censure che mirano a rimettere in discussione questioni già coperte da giudicato interno o comunque non coltivate nei precedenti gradi risultano inammissibili.
- Quando il giudice di merito abbia espressamente esaminato gli atti e i fatti amministrativi dedotti, non è configurabile un vizio di omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
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