Cassazione Penale, Ordinanza n. 08945/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo grado e poi parzialmente riformato in appello solo per il riconoscimento della continuazione con altri reati irrevocabilmente giudicati, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello. Il ricorso era limitato a un vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto la doglianza reiterativa e manifestamente infondata, osservando che la Corte territoriale aveva valorizzato correttamente l'insufficienza della mera incensuratezza, nonché l'irrilevanza, ai fini delle attenuanti, della confessione resa in una situazione di flagranza di reato e della scelta del rito abbreviato. Ha inoltre considerato congruo il trattamento sanzionatorio già applicato, alla luce della consistenza dei fatti contestati, implicitamente escludendo ulteriori mitigazioni.
Norme richiamate
Le attenuanti generiche possono essere negate quando la motivazione del giudice di merito evidenzi elementi ostativi come la consistenza del fatto, l'assenza di profili meritevoli di ulteriore mitigazione e l'irrilevanza di fattori quali incensuratezza, confessione in flagranza e scelta del rito abbreviato.
La sentenza richiama la continuazione con altri reati irrevocabilmente giudicati, quale profilo di parziale riforma della decisione di merito.
L'inammissibilità del ricorso è dichiarata perché la censura è manifestamente infondata e reiterativa.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza in senso negativo la gravità concreta del fatto e la sufficienza del trattamento sanzionatorio già irrogato.
- La mera incensuratezza dell'imputato, da sola, non impone la concessione delle attenuanti generiche.
- La confessione resa in presenza di flagranza di reato e la scelta del rito abbreviato non sono, di per sé, elementi decisivi per ottenere le attenuanti generiche.
- Un ricorso per cassazione che riproponga censure già esaminate o che si risolva in contestazioni manifestamente infondate è dichiarato inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Come è indicizzato
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