Parere n. 1699/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da -OMISSIS-, avverso il provvedimento k10/543714r di diniego della cittadinanza italiana;;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego del 15 maggio 2019 dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata per residenza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale K10/543714-R del 15 maggio 2019, che aveva respinto l’istanza di cittadinanza presentata il 16 settembre 2015 per la presenza di elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica. Ha dedotto il superamento del termine di conclusione del procedimento; la violazione degli artt. 3, 10-bis e 24 l. 241/1990, del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, anche in relazione alla mancata conoscibilità degli elementi posti a fondamento del diniego; la violazione degli artt. 24 e 113 Cost.; la violazione dell’art. 6 l. 91/1992; l’erronea rappresentazione dei fatti e il difetto di istruttoria e motivazione. Il Ministero ha sostenuto che la decisione si fondava su elementi acquisiti da organismi competenti e contenuti in atti classificati riservati, la cui divulgazione era incompatibile con la tutela della sicurezza nazionale. Dopo un parere interlocutorio, il Consiglio di Stato ha acquisito dal Ministero una nota riservata di sintesi degli elementi istruttori e di chiarimento sulla classificazione dei documenti.
Il parere
Il ricorso è infondato e il parere è per il rigetto. La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 l. 91/1992 è espressione di un potere altamente discrezionale, che consente all’Amministrazione di valutare l’affidabilità complessiva del richiedente e la compatibilità dell’acquisto dello status con gli interessi fondamentali della collettività; la valutazione può basarsi anche su elementi indiziari e prognostici relativi alla sicurezza della Repubblica. Il sindacato è limitato a logicità, ragionevolezza e non contraddittorietà, senza sostituzione alla valutazione amministrativa. È respinta la censura di difetto di motivazione: quando gli elementi istruttori sono contenuti in atti riservati, l’obbligo motivazionale va contemperato con la segretezza e può essere assolto mediante l’esternazione del giudizio conclusivo, senza divulgare gli accertamenti; la sottrazione all’accesso è giustificata dalla tutela della sicurezza dello Stato e non lede, nel caso, il diritto di difesa. È respinta la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990, poiché la comunicazione dei motivi ostativi presuppone che gli elementi siano conoscibili e, in presenza di informazioni riservate per ragioni di sicurezza, non garantirebbe un contraddittorio effettivo. È respinta la censura sul termine: il diniego è stato adottato il 15 maggio 2019, quando la disciplina introdotta dall’art. 14 d.l. 113/2018, convertito dalla l. 132/2018, prevedeva il termine massimo di quarantotto mesi; inoltre, salvo espressa previsione di perentorietà, il superamento del termine procedimentale non determina l’illegittimità dell’atto finale e rileva sul piano dell’inerzia. È respinta la censura fondata sull’art. 6 l. 91/1992, norma relativa alle cause ostative alla cittadinanza per matrimonio e non applicabile alla concessione per residenza ex art. 9. Non è ravvisato difetto di istruttoria: le informazioni sono state acquisite dagli organismi preposti alla sicurezza nazionale e i requisiti reddituali, l’assenza di precedenti penali e l’inserimento sociale e lavorativo non escludono, da soli, la rilevanza di elementi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
Osservazioni
Potere discrezionale di concessione della cittadinanza e valutazione di sicurezza
La concessione della cittadinanza per residenza non discende automaticamente dalla presenza dei requisiti di legge. L’Amministrazione può valutare l’affidabilità complessiva del richiedente e fondare il giudizio anche su elementi indiziari e prognostici relativi alla sicurezza della Repubblica; il sindacato è circoscritto alla logicità, ragionevolezza e non contraddittorietà.
Motivazione, riservatezza e diritto di difesa
La censura è infondata: per gli atti classificati riservati, l’obbligo di motivazione è contemperato con la tutela della sicurezza e può essere assolto indicando il giudizio conclusivo senza rendere pubblici gli accertamenti riservati. La sottrazione all’accesso trova copertura normativa e, nel caso, non determina la lesione del diritto di difesa.
Art. 10-bis l. 241/1990 - Comunicazione dei motivi ostativi
La censura è infondata perché la partecipazione prevista dall’art. 10-bis presuppone che l’interessato possa conoscere gli elementi a fondamento del futuro diniego. Quando tali elementi sono sottratti alla conoscibilità per ragioni di sicurezza, la comunicazione preventiva non assicurerebbe un contraddittorio effettivo.
Termine di conclusione del procedimento
La censura è infondata: alla data del diniego, 15 maggio 2019, il termine massimo applicabile era di quarantotto mesi, per effetto dell’art. 14 d.l. 113/2018, convertito dalla l. 132/2018. In ogni caso, i termini procedimentali hanno natura ordinatoria e acceleratoria, salvo espressa previsione di perentorietà, e il loro superamento non rende annullabile il provvedimento finale.
Art. 6 l. 91/1992 e difetto di istruttoria
La censura è infondata: l’art. 6 disciplina cause ostative alla cittadinanza per matrimonio e non si applica alla concessione per residenza ex art. 9. Non è ravvisata carenza istruttoria, essendo state acquisite informazioni dagli organismi competenti; i requisiti reddituali, l’assenza di precedenti penali e l’inserimento sociale e lavorativo non neutralizzano autonomamente elementi ostativi relativi alla sicurezza.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
Va premesso che la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 non costituisce effetto automatico della mera sussistenza dei requisiti di legge, ma rappresenta espressione di un potere altamente discrezionale dell'Amministrazione, chiamata a valutare la complessiva affidabilità del richiedente e la compatibilità dell'acquisto dello status civitatis con gli interessi fondamentali della collettività nazionale.
La concessione per residenza è una valutazione discrezionale e complessiva, non un effetto automatico del possesso dei requisiti; include la compatibilità dell’acquisto dello status civitatis con gli interessi fondamentali della collettività.
art. 2, comma 1, lett. d), d.m. 10 maggio 1994, n. 415
Gli elementi istruttori posti a fondamento del diniego risultano contenuti in atti classificati e sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, in quanto recanti informazioni la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio alla sicurezza dello Stato o alle relazioni internazionali.
Gli atti contenenti informazioni la cui divulgazione può pregiudicare la sicurezza dello Stato o le relazioni internazionali sono sottratti all’accesso; la riservatezza giustifica anche il contemperamento dell’obbligo motivazionale con la protezione delle informazioni.
Invero, la finalità partecipativa della norma presuppone la possibilità per l'interessato di conoscere gli elementi posti a base del futuro provvedimento negativo; presupposto che non ricorre quando tali elementi siano sottratti alla conoscibilità per ragioni di sicurezza pubblica e nazionale.
La comunicazione dei motivi ostativi presuppone la conoscibilità degli elementi che fondano il diniego; quando questi sono legittimamente riservati per ragioni di sicurezza, viene meno il presupposto per un contraddittorio procedimentale effettivo.
art. 14 d.l. 113/2018, convertito dalla l. 132/2018
Alla data di adozione del provvedimento risultava applicabile la disciplina introdotta dall'art. 14 del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, che aveva elevato a quarantotto mesi il termine massimo di definizione dei procedimenti in materia di cittadinanza.
Alla data del diniego, 15 maggio 2019, il termine massimo per definire i procedimenti di cittadinanza era di quarantotto mesi.
L'art. 6 della legge n. 91 del 1992 disciplina le cause ostative all'acquisto della cittadinanza per matrimonio e non trova applicazione alle fattispecie di concessione della cittadinanza per residenza ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, quale quella oggetto del presente giudizio.
L’art. 6 riguarda le cause ostative all’acquisto della cittadinanza per matrimonio e non si applica alle domande di concessione per residenza disciplinate dall’art. 9.
L'istanza di concessione della cittadinanza è stata presentata il 16 settembre 2015, mentre il provvedimento di diniego è stato adottato il 15 maggio 2019. Alla data di adozione del provvedimento risultava applicabile la disciplina introdotta dall'art. 14 del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, che aveva elevato a quarantotto mesi il termine massimo di definizione dei procedimenti in materia di cittadinanza.
Il ricorrente ha invocato il termine previsto dalla disciplina regolamentare, ma il Collegio ha ritenuto applicabile alla data del diniego il termine massimo di quarantotto mesi introdotto dalla disciplina successiva. Il testo non espone una distinta interpretazione delle disposizioni del d.P.R. n. 362/1994.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa.
Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
art. 9, par. 1, regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti in causa.
Il riferimento al regolamento UE concorre, nel dispositivo, a fondare l’oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza per residenza ai sensi dell’art. 9 l. 91/1992 non è automatica al ricorrere dei requisiti legali: l’Amministrazione valuta l’affidabilità complessiva del richiedente e la compatibilità dell’acquisto dello status civitatis con gli interessi fondamentali della collettività, anche sulla base di elementi indiziari e prognostici relativi alla sicurezza della Repubblica.
- Nelle valutazioni amministrative di sicurezza connesse alla concessione della cittadinanza, il sindacato è limitato alla verifica di logicità, ragionevolezza e non contraddittorietà e non può sostituirsi alla valutazione dell’Amministrazione.
- Quando il diniego si fonda su accertamenti legittimamente coperti da riservatezza per ragioni di sicurezza, l’obbligo motivazionale può essere assolto mediante l’esternazione del giudizio conclusivo, senza divulgare il contenuto degli accertamenti riservati.
- La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 presuppone che gli elementi posti a base del provvedimento negativo siano conoscibili; se la loro divulgazione è preclusa per ragioni di sicurezza pubblica o nazionale, la comunicazione non è esigibile come strumento di contraddittorio effettivo.
- Salvo che una disposizione stabilisca espressamente la perentorietà, il superamento del termine di conclusione del procedimento non comporta l’annullabilità del provvedimento finale, ma può rilevare sotto il profilo dell’inerzia amministrativa.
- I requisiti reddituali, l’assenza di precedenti penali e il positivo inserimento sociale e lavorativo sono presupposti dell’esame della domanda di cittadinanza, ma non escludono di per sé la rilevanza di elementi ostativi relativi alla sicurezza della Repubblica.
Diniego della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza nazionale
La Sezione Prima esamina un ricorso straordinario contro il diniego ministeriale del 15 maggio 2019 relativo a una domanda di cittadinanza per residenza presentata il 16 settembre 2015. Il Ministero dell’Interno ha fondato il diniego su elementi attinenti alla sicurezza della Repubblica, contenuti in atti riservati.
Premesse e svolgimento dell’affare
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento K10/543714-R, adottato ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992. Ha contestato il ritardo procedimentale, la motivazione, la mancata comunicazione dei motivi ostativi, la compressione del diritto di difesa, la violazione dell’art. 6 della legge sulla cittadinanza e il difetto di istruttoria. Il Ministero ha riferito che l’istruttoria, svolta anche sulla base di atti classificati riservati, aveva fatto emergere elementi ostativi rilevanti per la sicurezza nazionale.
Con parere interlocutorio n. 576/2026 del 31 marzo 2026, la Sezione ha richiesto al Ministero una sintesi degli elementi istruttori e un chiarimento sulla reale classificazione dei documenti, da trasmettere con modalità idonee a preservarne la riservatezza. Il Ministero ha adempiuto con nota del 6 maggio 2026.
Natura della concessione e sindacato sulla valutazione di sicurezza
La cittadinanza per residenza non consegue automaticamente al possesso dei requisiti di legge. L’art. 9 l. 91/1992 attribuisce all’Amministrazione un potere altamente discrezionale, diretto a valutare l’affidabilità complessiva del richiedente e la compatibilità dell’acquisto dello status civitatis con gli interessi fondamentali della collettività nazionale. La valutazione può fondarsi anche su elementi indiziari e prognostici, non necessariamente su circostanze penalmente rilevanti.
Il sindacato del giudice non può sostituirsi alla valutazione amministrativa: riguarda la logicità, la ragionevolezza e la non contraddittorietà della decisione. Nel caso concreto, il diniego è stato ritenuto coerente con la finalità di tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza nazionale.
Motivazione, riservatezza e partecipazione procedimentale
La censura di difetto di motivazione è respinta. Gli elementi istruttori erano contenuti in atti riservati sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), d.m. 10 maggio 1994, n. 415, perché la loro divulgazione avrebbe potuto pregiudicare la sicurezza dello Stato o le relazioni internazionali. In tale contesto, l’obbligo motivazionale va contemperato con la segretezza ed è sufficiente l’esternazione del giudizio conclusivo, senza rendere conoscibili gli accertamenti riservati. La Sezione esclude anche la lesione del diritto di difesa, considerando la sottrazione all’accesso prevista dalla normativa a tutela della sicurezza.
È respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990. La comunicazione dei motivi ostativi presuppone che l’interessato possa conoscere gli elementi alla base del futuro diniego; tale presupposto non ricorre quando gli elementi sono sottratti alla conoscibilità per ragioni di sicurezza. In queste circostanze la comunicazione preventiva non assicurerebbe un contraddittorio effettivo.
Termine di conclusione del procedimento
La domanda risale al 16 settembre 2015 e il diniego al 15 maggio 2019. La Sezione ritiene applicabile, alla data di adozione dell’atto, il termine massimo di quarantotto mesi introdotto dall’art. 14 d.l. 113/2018, convertito dalla l. 132/2018. Inoltre, salvo che una disposizione preveda espressamente la perentorietà, i termini procedimentali hanno natura ordinatoria e acceleratoria: il loro superamento non determina l’annullabilità dell’atto finale, pur potendo rilevare sul piano dell’inerzia amministrativa.
Art. 6 l. 91/1992 e istruttoria
La censura fondata sull’art. 6 l. 91/1992 è respinta perché tale disposizione disciplina le cause ostative all’acquisto della cittadinanza per matrimonio, non la concessione per residenza regolata dall’art. 9. La Sezione non ravvisa neppure un difetto di istruttoria: le informazioni sono state acquisite dagli organismi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza nazionale.
Il possesso dei requisiti reddituali, l’assenza di precedenti penali e il positivo inserimento sociale e lavorativo non sono sufficienti, da soli, a neutralizzare elementi ostativi concernenti la sicurezza della Repubblica.
Esito
Il Consiglio di Stato esprime il parere che il ricorso straordinario sia respinto perché infondato. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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