Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1698/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto da -OMISSIS-avverso diniego cittadinanza italiana k10/5305-10-r;;

Giustizia amministrativa202401448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego ministeriale del 2 settembre 2019 dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesta il 17 luglio 2015, deducendo violazione dell’obbligo di motivazione, degli artt. 24 e 97 Cost., dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 9 della legge n. 91/1992, nonché dei principi di buon andamento e contraddittorio, eccesso di potere e difetto di istruttoria. In particolare, ha lamentato che il provvedimento non rendesse conoscibili gli elementi di fatto da cui sarebbe derivato il pericolo per la sicurezza della Repubblica e non gli avesse consentito di interloquire prima del diniego. Ha inoltre invocato il proprio inserimento sociale e lavorativo, l’assenza di precedenti penali e l’adempimento degli obblighi fiscali e civili. Il Ministero ha opposto che il diniego si fondava su elementi emersi da atti riservati, la cui divulgazione e conoscibilità erano escluse per ragioni di sicurezza nazionale. Dopo un parere interlocutorio del 31 marzo 2026, il Consiglio di Stato ha acquisito dal Ministero una nota riservata che illustrasse sinteticamente gli elementi istruttori e chiarisse la classificazione dei documenti.

Il parere

Il ricorso è respinto. La concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992 non consegue automaticamente alla presenza dei requisiti di legge, ma costituisce esercizio di un potere altamente discrezionale, volto a valutare l’affidabilità complessiva del richiedente e la compatibilità dell’acquisto dello status con gli interessi fondamentali della collettività. La valutazione può fondarsi anche su elementi indiziari e prognostici attinenti alla sicurezza della Repubblica e il sindacato è circoscritto a logicità, ragionevolezza e non contraddittorietà, senza sostituzione del giudice all’amministrazione. Nel caso concreto, gli elementi acquisiti tramite gli organismi competenti giustificano il diniego. È respinta la censura di difetto di motivazione: quando i presupposti sono contenuti in atti classificati e sottratti all’accesso per ragioni di sicurezza, l’obbligo motivazionale è contemperato con la segretezza e può essere assolto mediante l’esternazione del giudizio conclusivo, senza divulgare gli accertamenti riservati. È respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241/1990: la comunicazione dei motivi ostativi non è dovuta quando gli elementi non siano conoscibili per ragioni di sicurezza e la comunicazione non possa quindi assicurare un contraddittorio effettivo. Le circostanze personali di integrazione sociale e lavorativa, assenza di precedenti penali e regolarità fiscale e civile sono rilevanti, ma non neutralizzano di per sé elementi ostativi relativi alla sicurezza della Repubblica. Il parere interlocutorio del 31 marzo 2026 aveva richiesto una nota ministeriale riservata per completare l’istruttoria; il Ministero vi ha provveduto il 6 maggio 2026. Non sono disposte statuizioni sulle spese nel testo.

Osservazioni

Discrezionalità nella concessione della cittadinanza e sicurezza della Repubblica

La concessione della cittadinanza ex art. 9 della legge n. 91/1992 è espressione di un potere altamente discrezionale e può essere negata sulla base di elementi indiziari o valutazioni prognostiche concernenti la sicurezza della Repubblica. Il sindacato del giudice riguarda logicità, ragionevolezza e non contraddittorietà della valutazione, senza sostituirsi all’amministrazione.

Motivazione e atti classificati

La censura di difetto di motivazione è infondata: se gli elementi istruttori sono contenuti in atti classificati e sottratti all’accesso per ragioni di sicurezza, l’amministrazione può limitarsi a esternare il giudizio conclusivo, senza esplicitare il contenuto degli accertamenti riservati.

Comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis

La censura è infondata quando la natura riservata delle informazioni impedisce all’interessato di conoscerle: in tale situazione la comunicazione preventiva non consentirebbe un contraddittorio effettivo e si ridurrebbe a un adempimento formale.

Inserimento sociale, assenza di precedenti e adempimenti

L’inserimento sociale e lavorativo, l’assenza di precedenti penali e l’adempimento degli obblighi fiscali e civili non sono sufficienti, di per sé, a superare il valore ostativo di informazioni concernenti la sicurezza della Repubblica.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    Va premesso che la concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 non costituisce effetto automatico della mera sussistenza dei requisiti di legge, ma rappresenta espressione di un potere altamente discrezionale dell'Amministrazione, chiamata a valutare la complessiva affidabilità del richiedente e la compatibilità dell'acquisto dello status civitatis con gli interessi fondamentali della collettività nazionale (Cons. Stato, Sez. III, Sentenza, 07/07/2026, n. 5429).

    La concessione della cittadinanza non discende automaticamente dal possesso dei requisiti: l’amministrazione esercita un potere altamente discrezionale, valutando l’affidabilità complessiva del richiedente e la compatibilità dell’acquisto dello status con gli interessi fondamentali della collettività.

  • art. 2, comma 1, lett. d), d.m. 10 maggio 1994, n. 415

    Gli elementi istruttori posti a fondamento del diniego risultano infatti contenuti in atti classificati e sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale 10 maggio 1994, n. 415, in quanto recanti informazioni la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio alla sicurezza dello Stato o alle relazioni internazionali.

    Sono sottratti all’accesso gli atti che contengono informazioni la cui divulgazione può pregiudicare la sicurezza dello Stato o le relazioni internazionali; la classificazione giustifica il contemperamento dell’obbligo di motivazione con le esigenze di segretezza.

  • art. 10-bis legge 7 agosto 1990, n. 241

    L'omessa comunicazione dei motivi ostativi è giustificata dalla natura riservata delle informazioni poste a fondamento del provvedimento. Invero, la finalità partecipativa della norma presuppone la possibilità per l'interessato di conoscere gli elementi posti a base del futuro provvedimento negativo; presupposto che non ricorre quando tali elementi siano sottratti alla conoscibilità per ragioni di sicurezza pubblica e nazionale.

    La comunicazione dei motivi ostativi presuppone che l’interessato possa conoscere gli elementi alla base del provvedimento negativo. Se tali elementi sono riservati per ragioni di sicurezza pubblica o nazionale, l’omissione della comunicazione è giustificata.

  • art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241

    In tali ipotesi, la giurisprudenza ha costantemente affermato che l'obbligo motivazionale deve essere contemperato con le esigenze di segretezza e che è sufficiente l'esternazione del giudizio conclusivo dell'Amministrazione, senza necessità di esplicitare il contenuto degli accertamenti riservati.

    Quando il diniego si fonda su accertamenti riservati per ragioni di sicurezza, l’obbligo motivazionale è contemperato con la segretezza: è sufficiente esporre il giudizio conclusivo, senza rendere noti i contenuti degli accertamenti.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza per naturalizzazione è un potere altamente discrezionale e non un effetto automatico del possesso dei requisiti; l’amministrazione può valutare l’affidabilità complessiva del richiedente e la compatibilità dell’acquisto dello status con gli interessi fondamentali della collettività.
  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la valutazione amministrativa può basarsi anche su elementi indiziari e prognostici relativi alla sicurezza della Repubblica; il sindacato è limitato alla logicità, ragionevolezza e non contraddittorietà e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione.
  • Quando un provvedimento negativo si fonda su informazioni contenute in atti classificati e sottratti alla conoscibilità per ragioni di sicurezza, l’obbligo di motivazione può essere assolto esponendo il giudizio conclusivo, senza divulgare gli accertamenti riservati.
  • La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 può essere omessa quando le informazioni poste a fondamento del diniego siano sottratte alla conoscibilità per ragioni di sicurezza, poiché in tal caso non è possibile realizzare un contraddittorio procedimentale effettivo.
  • L’integrazione sociale e lavorativa, l’assenza di precedenti penali e la regolarità negli adempimenti fiscali e civili non escludono, da sole, profili di inaffidabilità incompatibili con la concessione della cittadinanza, né neutralizzano elementi ostativi relativi alla sicurezza della Repubblica.

Diniego della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza della Repubblica

Il parere della Sezione Prima decide il ricorso straordinario proposto da un cittadino straniero contro il diniego del Ministero dell’Interno, del 2 settembre 2019, relativo all’istanza di cittadinanza presentata il 17 luglio 2015 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sull’emersione di elementi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.

Motivi del ricorso e integrazione istruttoria

Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, violazione degli artt. 24 e 97 Cost., degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 9 della legge n. 91/1992, nonché dei principi di buon andamento e contraddittorio. Ha sostenuto che il provvedimento non chiarisse gli elementi di fatto indicativi del rischio per la sicurezza e ha invocato il proprio inserimento sociale e lavorativo, l’assenza di precedenti penali e l’adempimento degli obblighi fiscali e civili.

Il Ministero ha riferito che gli elementi ostativi erano emersi da un’istruttoria basata su atti riservati, sottratti alla disponibilità del privato e all’accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), del d.m. 10 maggio 1994, n. 415. Con parere interlocutorio n. 575/2926 del 31 marzo 2026, la Sezione aveva chiesto al Ministero una nota, trasmessa con protocollo n. 439/R27 del 6 maggio 2026, che illustrasse sinteticamente gli elementi istruttori e chiarisse la classificazione dei documenti, preservandone la riservatezza.

Discrezionalità nella concessione della cittadinanza

La Sezione afferma che la concessione della cittadinanza ex art. 9 della legge n. 91/1992 non è conseguenza automatica della sussistenza dei requisiti normativi. Si tratta di un potere altamente discrezionale, che richiede una valutazione dell’affidabilità complessiva del richiedente e della compatibilità dell’acquisto dello status civitatis con gli interessi fondamentali della collettività nazionale.

L’amministrazione può fondare la valutazione non soltanto su circostanze penalmente rilevanti, ma anche su elementi indiziari e prognostici riferiti alla sicurezza della Repubblica e all’adesione ai valori dell’ordinamento costituzionale. Il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica di logicità, ragionevolezza e non contraddittorietà e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella amministrativa. Nel caso esaminato, il diniego è stato ritenuto coerente con la tutela dell’interesse pubblico primario alla sicurezza nazionale.

Motivazione, segretezza e partecipazione procedimentale

La censura di difetto di motivazione è respinta. Poiché gli elementi posti a fondamento del diniego risultavano contenuti in atti classificati e sottratti all’accesso per la tutela della sicurezza dello Stato o delle relazioni internazionali, l’obbligo motivazionale doveva essere contemperato con le esigenze di segretezza. In tale situazione è sufficiente esternare il giudizio conclusivo, senza divulgare il contenuto degli accertamenti riservati.

È respinta anche la censura relativa all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La comunicazione dei motivi ostativi presuppone che l’interessato possa conoscere gli elementi alla base del provvedimento negativo; quando questi sono sottratti alla conoscibilità per ragioni di sicurezza pubblica e nazionale, l’omissione è giustificata e la comunicazione preventiva non potrebbe realizzare un contraddittorio effettivo.

Valutazione delle circostanze personali ed esito

L’inserimento sociale e lavorativo, l’assenza di precedenti penali e l’adempimento degli obblighi fiscali e civili sono elementi ordinariamente rilevanti, ma non sono da soli idonei a superare il valore ostativo di informazioni concernenti la sicurezza della Repubblica. La stabile integrazione costituisce un presupposto per accedere al procedimento di concessione, ma non esclude la permanenza di profili di inaffidabilità incompatibili con l’attribuzione della cittadinanza.

La Sezione esprime quindi parere per il rigetto del ricorso. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.