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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20227/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato a otto mesi di reclusione ed euro 400 di multa per invasione di terreni o edifici, oltre al risarcimento dei danni per ulteriori reati urbanistici, edilizi e paesaggistici, con dichiarazione di estinzione di uno dei reati in appello. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, sostenendo in modo generico l'assenza o la contraddittorietà della motivazione della decisione di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze erano aspecifiche e manifestamente infondate, perché non indicavano ragioni di diritto né dati di fatto idonei a scalfire la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva spiegato adeguatamente perché riteneva provata la responsabilità dell'imputato, valorizzando le dichiarazioni dei figli della persona offesa e dell'ufficiale di polizia giudiziaria intervenuto, e ritenendo che le opere abusive fossero state realizzate invadendo il fondo di proprietà di una vicina.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per la presenza di profili di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile. Non è stata modificata la decisione di merito resa in appello, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato e disposto l'estinzione di altro reato in appello.

Norme richiamate

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a deduzioni generiche e apodittiche, prive dell'indicazione delle specifiche ragioni di diritto e dei dati fattuali in grado di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La denuncia di vizio di motivazione non può risolversi nella mera riproposizione di censure astratte sulla pretesa illogicità della decisione, quando la motivazione di merito sia puntuale, non contraddittoria e sorretta da elementi probatori specificamente indicati.
  • Ai fini del controllo di legittimità, è sufficiente una motivazione di merito che dia conto in modo logico delle prove valorizzate per ritenere la responsabilità, senza che sia consentita in cassazione una rivalutazione del merito delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati ediliziIncolumità pubblica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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