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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23612/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per carenza probatoria rispetto alla ricostruzione dei fatti relativi ai reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., sostenendo che la reazione violenta non era diretta a impedire l'atto d'ufficio (identificazione e controllo per violazioni della viabilità), essendo l'identificazione già avvenuta. In secondo luogo contestava l'entità della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ai sensi degli artt. 62-bis e 133 cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato che la condotta dell'imputato (divincolamento violento e frasi minacciose, con la folla radunata) era idonea e diretta ad opporsi all'annunciato sequestro del motociclo e alle verifiche personali che gli agenti stavano per compiere, per cui l'atto d'ufficio non poteva intendersi esaurito. Il motivo sulla determinazione della pena è stato ritenuto improponibile perché attiene al potere discrezionale del giudice di merito; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stato considerato una scelta motivata e assorbita nella sensibile riduzione della pena già operata in appello. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    Usato per configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale in relazione al violento divincolamento e all'opposizione agli agenti; la Corte ha ritenuto provato che l'azione ostacolasse l'ulteriore compimento degli atti d'ufficio.

  • art. 341-bis cod. pen.

    Richiamato nell'imputazione come reato collegato a frasi minacciose e condotte dirette a impedire atti d'ufficio; la Corte ha osservato una qualche discrepanza nella collocazione delle frasi rispetto ai capi, ma ha ritenuto comunque infondate le censure mosse dal ricorrente.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova; la Corte ha però ritenuto che non sussistesse violazione delle norme sulla decisione sulla base del compendio probatorio.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro di legittimità della motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale.

  • art. 545 cod. proc. pen.

    Indicazione delle modalità di proposizione del ricorso per cassazione; il vizio prospettato non ha superato il vaglio di inammissibilità per manifesta infondatezza.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche; il ricorrente ne aveva invocato il riconoscimento, ma la Corte di appello non le ha concesse e la Cassazione ha ritenuto la valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; la censura sull'eccessività della pena è stata ritenuta improponibile perché attiene al potere discrezionale del giudice di merito nella quantificazione della sanzione.

  • art. 23, commi 8 e 9 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)

    Richiamato per spiegare le modalità di trattazione del procedimento in udienza secondo le norme emergenziali (misure transitorie durante la pandemia); la trattazione è avvenuta nelle forme previste.

  • art. 7 d.l. 23 luglio 2021, n. 105 e art. 15 d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (e relative leggi di conversione)

    Richiamati come proroghe/integrazioni delle disposizioni procedurali emergenziali; confermano la legittimità della modalità di svolgimento dell'udienza.

Massime di principio

  • La resistenza a pubblico ufficiale richiede che la condotta sia idonea ad ostacolare l'esecuzione di un atto d'ufficio; non basta l'annuncio dell'intenzione: è rilevante se l'atto non è ancora esaurito e sono in corso verifiche o misure successive.
  • In sede di legittimità la Corte di cassazione non è sede per una rivalutazione completa del materiale probatorio se la motivazione della sentenza di merito è congrua e non viziata; le censure sulla valutazione dei fatti sono spesso dichiarate manifestamente infondate quando la motivazione appare logica e sufficiente.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; un'impugnazione per eccesso di pena è difficilmente accolta in cassazione salvo vizio di legge o manifesta irragionevolezza.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è una scelta del giudice di merito che deve risultare motivata; se la sentenza dimostra un'apprezzabile riduzione della pena, la cassazione può ritenere la valutazione implicita e non censurabile.
  • Se il ricorso è manifestamente infondato, la corte può dichiararlo inammissibile e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma alla cassa delle ammende.

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