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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23431/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione denunciando un presunto errore di fatto della Corte di cassazione nel dichiarare manifestamente infondato il motivo relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Sosteneva che la Corte d'appello di Messina non aveva valutato né motivato la richiesta difensiva sulle attenuanti e che la Cassazione aveva erroneamente ritenuto tale questione implicitamente trattata, richiamando considerazioni svolte in relazione a coimputati con posizioni soggettive e ruoli diversi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse l'errore di fatto dedotto: l'omesso o parziale esame del motivo non era decisivo perché la valutazione negativa sulle attenuanti generiche risultava già fondata sulla motivazione del primo giudice (gravità dei fatti e pericolosità degli imputati) e la struttura motivazionale delle sentenze di primo e secondo grado forma un unico complessivo corpo argomentativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte conferma che il riconoscimento delle attenuanti generiche è questione di fatto; il giudice del merito può escluderle richiamando le ragioni preponderanti della propria decisione (es. gravità del fatto e pericolosità dell'imputato) e la valutazione non è sindacabile in sede di legittimità salvo contraddittorietà o carenza motivazionale.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    art. 625-bis cod. proc. pen.

    La norma disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto; la Corte ricorda che l'errore di fatto è un errore percettivo e deve essere oggettivamente e immediatamente rilevabile dagli atti e decisivo per la decisione, altrimenti la doglianza è infondata.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato quale elenco dei parametri utili alla determinazione della pena; la Corte precisa che non è necessario che il giudice del merito esamini ogni singolo parametro, ma che indichi quelli ritenuti decisivi.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento alla regola secondo la quale il ricorrente deve dimostrare che il motivo omesso fosse decisivo e non assorbibile da altri esami; l'onere della prova spetta al ricorrente.

  • art. 74 D.P.R. 304/90 (principio fattispecie contestata)

    Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; richiamata per identificare la natura dei reati contestati al ricorrente e ai coimputati.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammesso solo per un errore percettivo, immediatamente e oggettivamente rilevabile dagli atti, e che sia stato decisivo per la decisione; non rientrano in questa fattispecie i normali errori di giudizio.
  • L'omesso esame o la parziale motivazione di un motivo in appello non determina automaticamente un errore di fatto in Cassazione se il motivo non sarebbe stato determinante per mutare l'esito; l'onere di dimostrare la decisività spetta al ricorrente.
  • La motivazione della sentenza di appello si integra con quella del primo grado quando i giudici del gravame confermano e richiamano gli stessi elementi probatori: si forma un corpo argomentativo unitario che può giustificare l'esclusione delle attenuanti generiche anche con argomentazione sintetica.
  • In tema di attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) il giudice non è tenuto a valutare esaurientemente tutti i parametri dell'art. 133 c.p., ma deve indicare i fattori ritenuti preponderanti; la mera incensuratezza non è di per sé sufficiente alla loro concessione.
  • Nel giudizio di cassazione il rinvio a principi e motivazioni adottati rispetto a posizioni di coimputati è legittimo quando serve a richiamare principi giurisprudenziali o elementi di valutazione comuni; la diversa posizione soggettiva del singolo deve essere specificamente dimostrata come decisiva per il diverso trattamento.
  • Chi impugna per errore di fatto deve provare con precisione che la presunta svista ha determinato uno sviamento della volontà decisoria, ossia che senza quell'errore la decisione sarebbe stata inevitabilmente diversa.

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