Cassazione Penale, Sentenza n. 23430/2022 del 16/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di perquisizione e il sequestro probatorio eseguiti nell'ambito di indagini per dichiarazione fraudolenta (art. 3 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione (art. 125 co. 3 e art. 253 c.p.p.), sostenendo che il decreto non avrebbe descritto la condotta materiale costituente reato né il rapporto tra la condotta e i beni sequestrati; lamentava altresì che la qualificazione del ricorrente come "persona di riferimento" e socio non sarebbe sufficiente a fondare il fumus commissi delicti e il relativo sequestro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, di fatto, di natura motivazionale e generiche; in sede di cassazione è ammessa solo la censura per violazione di legge e la motivazione è sindacabile solo se assente, fittizia o contraddittoria in modo radicale. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente valutato il fumus alla luce degli elementi istruttori (quota sociale del 90%, identità di sede tra società e ditta individuale del ricorrente, dati estratti dal software gestionale occulto e comparazione con la contabilità ufficiale) e che il sequestro fosse pertinente e necessario alle esigenze probatorie. Condanna il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3
Norma che integra il reato contestato (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). La Corte accetta l'impostazione fattuale degli inquirenti circa l'uso di un gestionale occulto per occultare ricavi e configurare evasione, elemento che giustifica l'accusa ai sensi di questa norma.
codice di procedura penale, art. 125 co. 3
Richiama i requisiti di motivazione degli atti del PM e dei provvedimenti giudiziari. La Corte afferma che la motivazione può essere resa "per relationem" ad atti della polizia giudiziaria quando questi contengano ricostruzioni descrittive, e che la semplice critica alla motivazione non è sufficiente in cassazione se il giudice ha effettivamente indicato elementi giustificativi del fumus.
codice di procedura penale, art. 253
Norme sul sequestro probatorio. La Corte ritiene che per la convalida del sequestro sia sufficiente mostrare il "fumus" circa la pertinenza o la natura di corpo del reato dei beni, non la prova della loro provenienza; il riesame può integrare e specificare le esigenze probatorie a fondamento del vincolo.
codice di procedura penale, art. 606 co. 1 lett. b)
Norma che disciplina i motivi di cassazione. La Corte evidenzia che il ricorso fondato su censure motivazionali deve essere inquadrato correttamente: la cassazione è ammessa per violazione di legge ma non per critiche meramente ricostruttive della motivazione già valutata dal giudice del riesame.
codice penale, art. 110
Richiama la figura del concorso di persone nel reato: il ricorso era diretto anche a contestare che il ruolo societario del ricorrente potesse integrare una posizione di concorso. La Corte ha ritenuto che la contestazione a titolo di concorso, unitamente agli elementi indiziari, fosse idonea a fondare il fumus.
DL n. 137/2020, art. 23 co. 8
Norma richiamata per la procedura di trattazione del ricorso in presenza; citata come dato processuale senza impatto sul merito della decisione.
Massime di principio
- In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice valuta il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non pronunciandosi sul merito definitivo ma sulla idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini.
- In Cassazione le censure motivazionali sono ammissibili solo se si tratta di totale assenza di motivazione, motivazione fittizia o motivazione contraddittoria in modo radicale; critiche generiche o riproposizioni delle stesse ragioni già esaminate dal giudice del riesame sono inammissibili.
- La motivazione del provvedimento può essere resa "per relationem" mediante il rinvio ad atti della polizia giudiziaria quando tali atti contengano ricostruzioni concrete e descrittive; il rinvio non è in sé vizio se gli atti richiamati sono esplicativi.
- Per giustificare un sequestro probatorio è sufficiente indicare elementi che rendano probabile il rapporto di pertinenza o di immediatezza tra i beni sequestrati e il reato (fumus); l'accertamento sulla provenienza o appartenenza dei beni è rimesso a momenti successivi.
- La qualità di socio di maggioranza e la coincidenza della sede sociale con la ditta individuale del ricorrente possono costituire elementi indiziari rilevanti e, associati ad altri riscontri (es. evidenze informatiche), giustificare la pertinenza di documenti e supporti sequestrati.
- Le censure in cassazione devono essere specifiche e puntuali: la genericità e la mera riproposizione di argomenti già valutati dal giudice di merito espongono il ricorso all'inammissibilità.
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