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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23430/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di perquisizione e il sequestro probatorio eseguiti nell'ambito di indagini per dichiarazione fraudolenta (art. 3 d.lgs. n. 74/2000). Il ricorrente deduceva violazione di legge e carenza di motivazione (art. 125 co. 3 e art. 253 c.p.p.), sostenendo che il decreto non avrebbe descritto la condotta materiale costituente reato né il rapporto tra la condotta e i beni sequestrati; lamentava altresì che la qualificazione del ricorrente come "persona di riferimento" e socio non sarebbe sufficiente a fondare il fumus commissi delicti e il relativo sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, di fatto, di natura motivazionale e generiche; in sede di cassazione è ammessa solo la censura per violazione di legge e la motivazione è sindacabile solo se assente, fittizia o contraddittoria in modo radicale. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente valutato il fumus alla luce degli elementi istruttori (quota sociale del 90%, identità di sede tra società e ditta individuale del ricorrente, dati estratti dal software gestionale occulto e comparazione con la contabilità ufficiale) e che il sequestro fosse pertinente e necessario alle esigenze probatorie. Condanna il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3

    Norma che integra il reato contestato (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). La Corte accetta l'impostazione fattuale degli inquirenti circa l'uso di un gestionale occulto per occultare ricavi e configurare evasione, elemento che giustifica l'accusa ai sensi di questa norma.

  • codice di procedura penale, art. 125 co. 3

    Richiama i requisiti di motivazione degli atti del PM e dei provvedimenti giudiziari. La Corte afferma che la motivazione può essere resa "per relationem" ad atti della polizia giudiziaria quando questi contengano ricostruzioni descrittive, e che la semplice critica alla motivazione non è sufficiente in cassazione se il giudice ha effettivamente indicato elementi giustificativi del fumus.

  • codice di procedura penale, art. 253

    Norme sul sequestro probatorio. La Corte ritiene che per la convalida del sequestro sia sufficiente mostrare il "fumus" circa la pertinenza o la natura di corpo del reato dei beni, non la prova della loro provenienza; il riesame può integrare e specificare le esigenze probatorie a fondamento del vincolo.

  • codice di procedura penale, art. 606 co. 1 lett. b)

    Norma che disciplina i motivi di cassazione. La Corte evidenzia che il ricorso fondato su censure motivazionali deve essere inquadrato correttamente: la cassazione è ammessa per violazione di legge ma non per critiche meramente ricostruttive della motivazione già valutata dal giudice del riesame.

  • codice penale, art. 110

    Richiama la figura del concorso di persone nel reato: il ricorso era diretto anche a contestare che il ruolo societario del ricorrente potesse integrare una posizione di concorso. La Corte ha ritenuto che la contestazione a titolo di concorso, unitamente agli elementi indiziari, fosse idonea a fondare il fumus.

  • DL n. 137/2020, art. 23 co. 8

    Norma richiamata per la procedura di trattazione del ricorso in presenza; citata come dato processuale senza impatto sul merito della decisione.

Massime di principio

  • In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice valuta il "fumus commissi delicti" in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non pronunciandosi sul merito definitivo ma sulla idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini.
  • In Cassazione le censure motivazionali sono ammissibili solo se si tratta di totale assenza di motivazione, motivazione fittizia o motivazione contraddittoria in modo radicale; critiche generiche o riproposizioni delle stesse ragioni già esaminate dal giudice del riesame sono inammissibili.
  • La motivazione del provvedimento può essere resa "per relationem" mediante il rinvio ad atti della polizia giudiziaria quando tali atti contengano ricostruzioni concrete e descrittive; il rinvio non è in sé vizio se gli atti richiamati sono esplicativi.
  • Per giustificare un sequestro probatorio è sufficiente indicare elementi che rendano probabile il rapporto di pertinenza o di immediatezza tra i beni sequestrati e il reato (fumus); l'accertamento sulla provenienza o appartenenza dei beni è rimesso a momenti successivi.
  • La qualità di socio di maggioranza e la coincidenza della sede sociale con la ditta individuale del ricorrente possono costituire elementi indiziari rilevanti e, associati ad altri riscontri (es. evidenze informatiche), giustificare la pertinenza di documenti e supporti sequestrati.
  • Le censure in cassazione devono essere specifiche e puntuali: la genericità e la mera riproposizione di argomenti già valutati dal giudice di merito espongono il ricorso all'inammissibilità.

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