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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23424/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza per molteplici censure: 1) nullità del decreto di citazione per indeterminatezza e genericità del capo di imputazione (non precisata l'utenza né la sua natura); 2) difetto di correlazione tra accusa e sentenza (condanna per concorso nonostante imputazione monosoggettiva); 3) illegittima utilizzazione dei dati informatici e violazione dell'art. 247 comma 1-bis c.p.p. per mancato rispetto delle garanzie nella ricerca di prove su sistemi informatici; 4) violazione della sentenza della Corte di Giustizia (causa C-746/18, H.K.) e della direttiva 2002/58/CE sull'accesso ai dati di traffico e localizzazione; 5) vizio di motivazione circa l'affidabilità delle celle BTS per la geolocalizzazione; 6) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 7) omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale della pena; in via subordinata è stata chiesta la declaratoria di prescrizione con annullamento senza rinvio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Motivazione essenziale: le censure riproducevano argomenti già affrontati e respinti nei giudizi di merito, che formano un unico corpo decisionale con la sentenza di primo grado (cd. "doppia conforme"). Nei singoli punti la Corte ha ritenuto che: il capo di imputazione era sufficientemente specifico per garantire il diritto di difesa (legittimo rinvio ad atti intellegibili); non sussisteva difetto di correlazione tra accusa e sentenza alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che ammette la conversione in responsabilità in concorso se l'imputato ha potuto difendersi; l'art. 247 c.p.p. non si applicava perché i dati erano contenuti in un documento fornito dalla Prefettura e acquisito secondo art. 248 c.p.p.; i principi della sentenza H.K. sono stati resi compatibili con l'uso dei tabulati grazie alla disciplina transitoria (d.l. 30/09/2021 n.132 conv. Legge 23/11/2021 n.178) e i tabulati sono stati utilizzati insieme ad altri elementi di prova; le celle BTS costituiscono un indizio che, integrato da dichiarazioni testimoniali e cartellini orari, può sostenere la condanna; il diniego delle attenuanti generiche e la mancata motivazione sulla sospensione condizionale sono giustificati (o, rispetto alla sospensione, non pregiudicano la parte per effetto di una precedente condanna irrevocabile). È stata rigettata anche la richiesta dell'annullamento senza rinvio per prescrizione. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 55-quinquies d.lgs. n. 165 del 2001

    Norma sostanziale in base alla quale è stata contestata la condotta continuata; la Corte ha confermato la qualificazione del reato e la sussistenza degli elementi collegati alla condotta.

  • art. 247, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le garanzie nelle perquisizioni di sistemi informatici; la Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina perché i dati sono stati acquisiti tramite documento fornito dalla Prefettura e non tramite perquisizione di sistema.

  • art. 248 cod. proc. pen.

    Consente all'autorità giudiziaria di richiedere direttamente la consegna di una cosa determinata senza eseguire perquisizione; la Corte ha ritenuto lecita l'acquisizione documentale ai sensi di questa norma.

  • Direttiva 2002/58/CE (e relativa giurisprudenza CJEU, causa C-746/18 H.K.)

    Principi europei sul trattamento dei dati di comunicazione e localizzazione citati dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto che la disciplina transitoria nazionale (d.l. 30/09/2021 n.132 conv. Legge 23/11/2021 n.178) renda compatibile l'uso dei tabulati acquisiti anteriormente alle modifiche, purché integrati in un quadro probatorio più ampio.

  • d.l. 30 settembre 2021 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2021, n. 178 (modifica art. 132 d.lgs. n. 196/2003)

    Disciplina transitoria che consente l'utilizzo, in procedimenti penali iniziati prima della sua entrata in vigore, dei dati di traffico telefonico unitamente ad altri elementi di prova e solo per reati di particolare gravità; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina e compatibile con la sentenza H.K. nel caso concreto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto congruo il diniego motivato dalla gravità, numero e durata delle condotte e dall'assenza di elementi positivi.

  • art. 164, quarto comma, cod. pen.

    Regola sulla sospensione condizionale della pena e sulle incompatibilità con altre sentenze: la precedente condanna irrevocabile della ricorrente avrebbe comunque impedito la concessione della sospensione, rendendo ininfluente l'omessa motivazione in appello.

  • Principi giurisprudenziali (Sez. U, n. 36551/2010 Carelli e successive pronunce di legittimità)

    Orientamenti della Cassazione utilizzati per affermare che la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza sussiste solo in caso di mutamento radicale della fattispecie o reale pregiudizio per la difesa; applicati per respingere la censura sulla correlazione.

Massime di principio

  • La specificità del capo di imputazione si misura sulla base della possibilità concreta per l'imputato di esercitare il diritto di difesa; è legittimo il rinvio agli atti purché questi siano intellegibili e conoscibili.
  • La correlazione tra accusa e sentenza è violata solo se c'è una trasformazione radicale dell'oggetto dell'imputazione o un reale pregiudizio dei diritti della difesa; la conversione in responsabilità in concorso è possibile se l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto del fatto.
  • I dati informatici o di traffico acquisiti tramite documenti forniti da pubbliche amministrazioni possono essere utilizzati senza perquisizione informatica diretta, salvo che non ricorrano le fattispecie protette dall'art. 247 c.p.p.; l'art. 248 c.p.p. consente la richiesta diretta di documenti.
  • La sentenza della Corte di Giustizia (H.K.) ha effetti interpretativi, ma il legislatore nazionale può introdurre misure transitorie che consentano l'utilizzo dei tabulati acquisiti anteriormente se accompagnati da "altri elementi di prova" e per reati di particolare gravità; i giudici applicano tale disciplina valutando il bilanciamento tra tutela della privacy e esigenze probatorie.
  • Le celle BTS forniscono solo un indizio di presenza in un'area e devono essere valutate insieme ad altre prove (testimonianze, documentazione aziendale, cartellini) per fondare una condanna.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere dedotto implicitamente da una motivazione che evidenzi la pericolosità del comportamento o la gravità del fatto; il giudice può basare il suo giudizio anche su uno o pochi elementi ritenuti prevalenti.
  • L'omesso esame in appello di una specifica richiesta (es. sospensione condizionale) non comporta automaticamente annullamento quando, se esaminata, la richiesta non avrebbe avuto esito favorevole per ragioni che risultano dagli atti (preesistenti condanne irrevocabili, ecc.).

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