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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23432/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di applicazione della pena patteggiata (4 mesi di reclusione sospesa per il reato di indebita compensazione ex art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000) per vizio di violazione di legge, sostenendo che il giudice ha omesso di disporre la confisca obbligatoria prevista dalla normativa vigente al momento della consumazione del reato (art. 1, co. 143, L. 24/12/2007, n. 244, richiamata e poi sostituita dall'art. 12-bis del D.lgs. n. 74/2000). Il PG ha dedotto che tale omissione costituisce illegalità della pena e che la statuizione ablatoria obbligatoria poteva e doveva essere pronunciata anche nella sentenza di patteggiamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, nei reati tributari indicati dalla legge, la confisca del profitto o del prezzo del reato (anche per equivalente) è obbligatoria anche in caso di sentenza di applicazione concordata della pena. Ha altresì precisato che il giudice può disporre la confisca per equivalente determinando il quantum anche in assenza di un precedente sequestro e senza dover individuare immediatamente i singoli beni, rimettendo alla fase esecutiva l'individuazione degli stessi. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e ha rinviato al Tribunale di Cremona per provvedere sulla confisca e per determinare l'ammontare da confiscare.

Norme richiamate

  • art. 1, co. 143, L. 24/12/2007, n. 244

    Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.

    Richiamava la disciplina dell'art. 322-ter c.p. per i reati tributari indicati, imponendo la confisca del profitto/prezzo del reato; norma vigente al momento della consumazione del reato in contestazione.

  • art. 12-bis, D.lgs. 10/03/2000 n. 74

    Disposizione introdotta successivamente (D.lgs. 24/09/2015, n. 158) che ha formalizzato l'obbligo di confisca, anche per equivalente, per i reati tributari indicati, in continuità con la precedente disciplina.

  • art. 322-ter c.p.

    Norma penale di riferimento per l'ablazione dei proventi illeciti; la giurisprudenza ha ritenuto che il richiamo normativo rendeva obbligatoria la confisca nei reati tributari indicati.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); il giudice che pronuncia ai sensi di tale articolo deve comunque applicare le statuizioni obbligatorie previste dalla legge.

  • art. 448, co. 2-bis, c.p.p.

    Prevede limiti alla impugnabilità per cassazione delle sentenze di patteggiamento, ma la Cassazione ha ritenuto che l'eccezione non opera quando si tratti dell'omissione di misure obbligatorie imposte dalla legge.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sulla disciplina generale del ricorso per cassazione; utilizzata quale base per ritenere ammissibile il ricorso quando manca l'applicazione di una misura obbligatoria.

Massime di principio

  • Se la legge prevede per il reato una confisca obbligatoria (diretta o per equivalente), il giudice deve disporla anche nella sentenza di patteggiamento: l'omissione costituisce vizio di illegittimità rimediabile in Cassazione.
  • La confisca per equivalente può essere disposta determinando il "quantum" corrispondente al profitto o al prezzo del reato senza che sia necessario un precedente sequestro o l'immediata individuazione dei beni; l'individuazione concreta dei cespiti è rimessa alla fase esecutiva.
  • L'art. 448, co. 2-bis, c.p.p., che limita la cassazione delle sentenze di patteggiamento, non impedisce il ricorso quando manca l'applicazione di misure accessorie obbligatorie per legge.
  • In casi analoghi il giudice di primo grado, quando applica una pena concordata, deve comunque verificare e pronunciarsi sulle statuizioni ablative obbligatorie; altrimenti il pubblico ministero può impugnare per cassazione chiedendo annullamento e rinvio.
  • In fase esecutiva la parte interessata può contestare la scelta dei beni operata dal PM e chiedere al giudice dell'esecuzione la verifica della corrispondenza tra il valore dei beni confiscati e il quantum stabilito in sentenza.

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