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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23429/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 401/1989, dell'ordinanza del GIP del 17/11/2021 che ha rigettato la richiesta di revoca dell'obbligo di presentazione all'autorità di pubblica sicurezza predisposto dalla Questura di Torino e convalidato con ordinanza del 19/09/2019 (daspo). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il giudice valutato la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste" emessa dal Tribunale di Torino il 20/10/2021, evento che, ai sensi dell'art. 6 comma 5 L. 401/1989, costituirebbe fatto nuovo idoneo a determinare la revoca o la modifica della misura

La decisione

Prima il Procuratore Generale aveva chiesto l'accoglimento del ricorso. Tuttavia il difensore del ricorrente ha depositato rinuncia all'impugnazione l'8/04/2022 per sopravvenuta carenza di interesse, dato che la Questura ha revocato il daspo il 4/02/2022. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia dovuta a causa non imputabile al ricorrente (revoca del provvedimento), senza pronunciare sul merito e senza condanna alle spese o somme a favore della Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • Legge 1 dicembre 1989, n. 401, art. 6

    La norma stabilisce il rimedio impugnatorio contro i provvedimenti di divieto/amministrativi con la possibilità di revoca o modifica "anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria" in caso di sopravvenute modifiche delle condizioni che ne giustificarono l'emissione. Nel caso di specie il rilievo dell'assoluzione penale è stato prospettato come fatto nuovo suscettibile di revoca, ma la Corte non si è pronunciata sul punto per sopravvenuta carenza di interesse

  • Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. 6, 14/09/2005, n. 4733

    Cita dall'atto del ricorrente

    Secondo la giurisprudenza amministrativa citata dal ricorrente, un provvedimento amministrativo non può essere mantenuto se i suoi presupposti sono sconfessati da un provvedimento dell'autorità giudiziaria penale; il ricorrente invoca questo principio per sostenere l'obbligo di revoca in caso di assoluzione

  • Cassazione, Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012 (massima richiamata)

    Riferimento: Rv. 252910 - 01

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione che afferma che la rinuncia al ricorso determinata da causa non imputabile al ricorrente (es. revoca del provvedimento impugnato) rende il ricorso inammissibile senza che ne derivi condanna alle spese o pagamento a favore della Cassa delle ammende; applicata nel caso in esame

Massime di principio

  • La revoca amministrativa del provvedimento impugnato (es. daspo) prima della decisione della Cassazione rende il ricorso per cassazione inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: il giudice dichiara l'inammissibilità senza decidere il merito
  • Un'assoluzione penale "perché il fatto non sussiste" costituisce un elemento idoneo a chiedere la revoca o la modifica di misure amministrative restrittive ai sensi dell'art. 6 comma 5 L. 401/1989, ma l'effetto pratico dipende dalla valutazione dell'autorità che ha emesso la misura e, se necessario, del giudice; tuttavia se la misura viene già revocata dall'amministrazione l'azione giudiziaria può diventare priva di interesse
  • In caso di provvedimento amministrativo fondato su fatti oggetto di procedimento penale, è consigliabile chiedere tempestivamente la revoca all'autorità che ha emanato il provvedimento (es. Questore) allegando la sentenza penale favorevole; se la revoca viene rifiutata, va impugnata con motivazione aggiornata contenente la sentenza come fatto nuovo
  • La Corte di cassazione, in assenza di una controversia attuale (mancanza di interesse), evita di pronunciarsi sul merito e si limita a dichiarare l'inammissibilità: pertanto ottenere la revoca amministrativa risolve la controversia più rapidamente rispetto al rischio di lunghi giudizi
  • La parte che invoca l'effetto di una sentenza penale sulla misura amministrativa deve indicare chiaramente l'evento sopravvenuto e chiedere al giudice l'applicazione dell'art. 6 comma 5 L. 401/1989; l'autorità giurisdizionale deve motivare in ordine alla sussistenza o meno del mutamento delle condizioni che giustificarono la misura

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