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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23428/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a PETRINI per delitto continuato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 303 c.p.p. per presunta perdita di efficacia della misura (sosteneva superamento di sei mesi), (ii) violazione degli artt. 294 e 299 c.p.p., lamentando errata valutazione del decorso del tempo, l'ingiustificata attribuzione di contatti con la "filiera" del traffico di stupefacenti nonché la negativizzazione delle dichiarazioni rese in sede di convalida; il difensore richiamava anche il cambiamento di vita e la condotta esemplare in esecuzione della misura

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che il ricorrente ha confuso i termini: ai sensi dell'art. 303 c.p.p. per i reati puniti con pena massima non inferiore a 20 anni (quale quello contestato ex art. 73 d.P.R. 309/1990) la durata massima della custodia cautelare dall'inizio dell'esecuzione fino al decreto che dispone il giudizio è pari a un anno (non sei mesi), per cui non sussisteva perdita di efficacia. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondate le censure: la giurisprudenza vigente richiede una valutazione prognostica sull'attualità del pericolo di reiterazione e non la mera previsione di specifiche occasioni; il Tribunale di Genova ha adeguatamente motivato il permanere delle esigenze cautelari valorizzando la reiterazione dei comportamenti illeciti, il consistente quantitativo di cocaina acquistato in pochi giorni e, da ciò, la professionalità dell'attività delittuosa e la disponibilità di contatti con soggetti inseriti stabilmente nel traffico. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello ex art. 310 c.p.p.; nel caso in esame il ricorrente ha proposto appello ai sensi di tale articolo.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    art. 303, comma 1, lett. a), n. 3 cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini massimi della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari: per i delitti puniti con pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni il termine è pari a un anno (dall'inizio dell'esecuzione della misura fino all'emissione del provvedimento che dispone il giudizio).

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede il delitto di traffico di sostanze stupefacenti; la fattispecie contestata rientra tra i reati con pena massima elevata, rilevante ai fini del computo del termine di cui all'art. 303 c.p.p.

  • artt. 294 e 299 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente come norme sui vizi di valutazione probatoria e di motivazione; dalla decisione emerge che la Corte non ha ravvisato violazioni procedurali né una motivazione illogica o insufficiente nelle valutazioni del Tribunale.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Disciplina il pericolo di reiterazione di reati come requisito per le misure cautelari personali; la giurisprudenza interpretativa richiede una valutazione prognostica sull'attualità del pericolo, basata su analisi della condotta, personalità e contesto, senza necessità di identificare specifiche occasioni di recidiva.

Massime di principio

  • Non è sufficiente invocare il mero decorso del tempo per ottenere la revoca o l'attenuazione di una misura cautelare: il tempo trascorso e la buona condotta nell'esecuzione della misura vanno integrati con elementi concreti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari.
  • Per i reati la cui pena massima è pari o superiore a 20 anni, il limite massimo della custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari (dall'inizio dell'esecuzione fino al decreto che dispone il giudizio) è di un anno, non di sei mesi.
  • Il giudice deve svolgere una valutazione prognostica sull'attualità del pericolo di reiterazione, tenendo conto delle modalità del reato, della personalità dell'imputato e del contesto socio-ambientale; non è necessario dimostrare l'esistenza di specifiche occasioni di commissione di ulteriori reati.
  • La quantità e la frequenza degli acquisti di stupefacente possono essere utilizzate per fondare un giudizio di "professionalità" dell'attività illecita e di collegamenti stabili nella filiera del traffico, elementi idonei a giustificare il permanere della misura cautelare.
  • L'esercizio del diritto al silenzio o la mancata collaborazione non può essere automaticamente valorizzato in senso peggiorativo ai fini della prognosi di pericolosità, ma nemmeno costituisce elemento positivo tale da escludere le esigenze cautelari.
  • Chi contesta la permanenza di una misura cautelare deve allegare e documentare elementi specifici e concreti che dimostrino l'attenuazione delle esigenze cautelari (es. prova di recidiva negativa duratura, cesura netta dai contatti illeciti, modifiche oggettive del contesto), non limitandosi a rilievi di carattere generale.
  • Le censure sulla motivazione (valutazione delle prove, inferenze sui contatti criminali) richiedono che si dimostri l'illogicità, l'omissione o la contraddittorietà della motivazione; valutazioni ben argomentate sul comportamento delinquenziale e sulla sua reiterazione sono difficilmente annullabili.

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