Cassazione Civile, Ordinanza n. 13987/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un appartamento situato all'Avana, di comproprietà al 50% tra due ex coniugi. Il primo chiedeva il rimborso della quota dell'ex moglie per spese condominiali, imposte e tributi che asseriva di avere anticipato per l'immobile comune. La seconda, in via riconvenzionale, chiedeva un'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte dell'ex coniuge, sostenendo di aver manifestato la volontà di utilizzarlo e di non poterne fruire. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le domande; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda di rimborso e, in accoglimento dell'appello incidentale, aveva condannato il primo al pagamento di un'indennità di occupazione, quantificata equitativamente sul valore locativo. In cassazione il ricorrente deduceva: omesso esame di fatti decisivi e errata valutazione delle prove con riferimento al rigetto della propria domanda; omesso esame e falsa valutazione delle prove con riferimento all'accoglimento della domanda riconvenzionale; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, del contraddittorio e dell'art. 111 Cost., assumendo che la Corte territoriale avesse introdotto questioni nuove e liquidato l'indennità con scienza privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo perché, sotto la veste del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio; ha inoltre rilevato la mancanza di specifica indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., e, per la domanda del ricorrente, l'ulteriore preclusione derivante dalla doppia conforme. Il terzo motivo è stato ritenuto in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile: non vi è stata ultrapetizione, perché la Corte d'appello si è pronunciata entro i limiti delle domande e difese introdotte; le doglianze sul contraddittorio e sulla scienza privata sono state giudicate generiche; la liquidazione equitativa dell'indennità è stata ritenuta conforme al principio secondo cui, quando il danno da occupazione non sia provabile nel preciso ammontare, può essere liquidato equitativamente, anche assumendo come parametro il canone locativo di mercato. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità e le ulteriori somme previste in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di contestare la mera valutazione delle prove.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
i motivi per i quali si chiede la cassazione con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano
Il ricorso deve indicare specificamente le norme violate e confrontarle con la decisione impugnata; non è sufficiente una censura generica.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È richiesto il rigoroso onere di specifica indicazione del fatto storico e degli elementi da cui esso risulta, ai fini della censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente deve depositare gli atti e i documenti necessari a sostegno del vizio denunciato e indicare puntualmente il fatto storico dedotto.
In presenza di doppia conforme, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando l'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse questioni di fatto.
art. 111 Cost.
La censura di violazione del contraddittorio deve essere specifica; non è sufficiente un richiamo generico alla garanzia costituzionale.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al principio della domanda e ai limiti del decidere.
La domanda giudiziale delimita l'oggetto del processo e il potere decisorio del giudice.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o su questioni non devolute; il vizio ricorre solo se viene alterato petitum o causa petendi.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere delegato; ciò ha comportato l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
Procedimento camerale seguito per la trattazione del ricorso.
Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., sono state applicate le condanne pecuniarie previste a carico della parte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dichiarato l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio: il controllo di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la preferenza tra diverse letture delle prove.
- L'onere di specificità del ricorso impone di indicare con precisione le norme di diritto violate e di raffrontarne il contenuto precettivo con la motivazione della sentenza impugnata; la censura generica è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto decisivo è preclusa quando le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sulle stesse ragioni di fatto.
- Il potere del giudice di sussumere i fatti nell'esatta disciplina giuridica incontra il limite del petitum e della causa petendi: non vi è ultrapetizione se il giudice decide entro l'ambito delle domande effettivamente proposte.
- L'indennità per l'occupazione esclusiva di un bene comune può essere liquidata equitativamente quando il danno non sia provabile nel preciso ammontare, assumendo come parametro il valore locativo di mercato.
- Le doglianze sul difetto di contraddittorio o sull'uso di scienza privata devono essere specifiche e puntualmente argomentate; richiami assertivi e generici non sono idonei a fondare un motivo di ricorso.
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