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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13869/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un lodo arbitrale rituale che aveva condannato la società debitrice a restituire somme percepite in eccesso rispetto al corrispettivo dei lavori eseguiti, con aggiunta degli interessi legali di mora sulle transazioni commerciali ex d.lgs. n. 231 del 2002 dalle date dei pagamenti effettuati in eccesso fino al saldo. La creditrice ha notificato precetto chiedendo una somma complessiva comprendente, per quanto ancora controverso, gli interessi di mora e una quota del 20% dell'imposta di registro relativa al lodo. La debitrice ha proposto opposizione al precetto, accolta dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 824-bis c.p.c., nonché dell'art. 2033 c.c., sostenendo che il giudice di merito avesse male interpretato il lodo e che il plurale usato nel dispositivo ('date dei pagamenti effettuati in eccesso') dovesse riferirsi alle singole lavorazioni e ai diversi pagamenti in corso d'opera, con conseguente legittimità del calcolo degli interessi intimati; 2) violazione degli artt. 824-bis, 825, 95, 329, comma 2, c.p.c. e 2909 c.c. in relazione al mancato rimborso del 20% dell'imposta di registro del lodo, assumendo che tale onere fosse stato provocato dall'inadempimento della controparte e che si fosse formato giudicato interno sul rimborso integrale delle spese legali per l'exequatur.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Sul primo ha ritenuto infondata la censura: ha osservato che, sia qualificando la doglianza come violazione del giudicato sia come cattiva interpretazione del titolo esecutivo, il ricorso non poteva essere accolto perché la parte ricorrente non ha specificamente riprodotto nel ricorso gli atti e i documenti extratestuali richiamati, né ha indicato con precisione i criteri di quantificazione degli interessi (capitale base, date dei pagamenti, importi delle eccedenze). Inoltre, gli elementi invocati non erano idonei a smentire la lettura del lodo fatta dai giudici di merito: i S.A.L. non risultavano acquisiti nel procedimento arbitrale, la perizia del presidente del collegio era stata superata dal lodo e la tabella allegata al lodo si limitava a riepilogare rettifiche e integrazioni della contabilità, senza fornire i dati necessari a supportare il precetto. Sul secondo motivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile e comunque infondato perché la censura non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice d'appello aveva negato il rimborso in quanto la ricorrente non aveva mai versato l'imposta e, quanto a un eventuale credito diverso, mancava la previa notificazione del titolo in forma esecutiva. La Corte ha inoltre osservato che la debenza dell'imposta di registro deriva da regole tributarie e il riparto tra le parti dipende dal contenuto del provvedimento giudiziale, non dal fatto che l'exequatur sia stato richiesto per iniziativa dell'una o dell'altra parte. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale delimita il contenuto precettivo del titolo giudiziale; chi ne deduce la violazione deve indicare specificamente il precetto sostanziale e, se necessario, gli atti extratestuali rilevanti per interpretarlo.

  • art. 824-bis c.p.c.

    Il lodo rituale è equiparato alla sentenza quanto all'efficacia; la sua interpretazione segue i criteri elaborati per i titoli giudiziali.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come base per la disciplina delle restituzioni e degli accessori, ma non accolto come fondamento della pretesa nei termini prospettati.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata per la deduzione di violazione di legge nei due motivi.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazioni di legge e vizi processuali sul capo relativo all'imposta di registro.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione, quando si lamenta violazione del giudicato o si chiede l'interpretazione di un titolo esecutivo, è necessario specificare e trascrivere gli elementi rilevanti, anche extratestuali.

  • art. 615, primo comma, c.p.c.

    Il giudizio nasce da opposizione all'esecuzione/precetto, nel cui ambito può porsi il tema dell'interpretazione del titolo esecutivo.

  • art. 825 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'exequatur del lodo rituale e ai profili di spesa connessi.

  • art. 95 c.p.c.

    Richiamato per il tema del riparto delle spese del procedimento relativo al lodo/exequatur.

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sulla statuizione relativa alle spese.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    Richiamato per il calcolo degli interessi di mora sulle transazioni commerciali.

Massime di principio

  • Quando si impugna in cassazione la lettura di un lodo rituale o di un titolo giudiziale, non basta invocare in astratto il giudicato: è necessario indicare con precisione quale precetto sostanziale si assume violato, quale parte del titolo lo esprima e quali atti o documenti extratestuali, ritualmente acquisiti, ne consentano l'interpretazione.
  • L'interpretazione extratestuale di un titolo esecutivo giudiziale è ammessa solo se il titolo è genericamente o ambiguamente formulato e purché l'esegesi non conduca a un risultato incompatibile con dispositivo e motivazione letti congiuntamente.
  • La doglianza in cassazione deve essere autosufficiente: chi fonda la pretesa su documenti o atti esterni deve riprodurne nel ricorso il contenuto essenziale e spiegare in che modo essi determinino con esattezza capitale, decorrenza e criteri di calcolo degli accessori.
  • La censura è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limita a contestarne argomentazioni ulteriori o ad abundantiam.
  • L'obbligo di pagamento dell'imposta di registro su un lodo o su un titolo giudiziale discende da norme tributarie e dal contenuto del provvedimento, non dalle ragioni fattuali che abbiano reso necessario chiedere l'exequatur o dall'eventuale comportamento inadempiente di una parte.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveArbitrato
RamiProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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